Dati personali conservati in archivi digitali storici e diritto all’oblio (di Vincenzo Giglio)

Segnaliamo ai lettori, per il loro indubbio interesse anche sul fronte penalistico, due recentissime puntualizzazioni giurisprudenziali di legittimità, entrambe riferite alla conservazione in archivi digitali storici di notizie con capacità lesiva di diritti della persona costituzionalmente garantiti.

La prima si deve a Cass. civ., Sez. 1^, ordinanza n. 2893/2023 (udienza del 31 gennaio 2023):

In tema di trattamento dei dati personali e di diritto all’oblio, è lecita la permanenza di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, nell’archivio informatico di un quotidiano, relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di una inchiesta giudiziaria, poi sfociata nell’assoluzione dell’imputato, purché, a richiesta dell’interessato, l’articolo sia deindicizzato e non sia reperibile attraverso i comuni motori di ricerca, ma solo attraverso l’archivio storico del quotidiano e purché, a richiesta documentata dell’interessato, all’articolo sia apposta una sintetica nota informativa, a margine o in calce, che dia conto dell’esito finale del procedimento giudiziario in forza di provvedimenti passati in giudicato, in tal modo contemperandosi in modo bilanciato il diritto ex articolo 21 della Costituzione della collettività ad essere informata e a conservare memoria del fatto storico con quello del titolare dei dati personali archiviati a non subire una indebita lesione della propria immagine sociale”.

La seconda si deve a Cass. civ., Sez. 1^, ordinanza n. 479/2023 (udienza dell’11 gennaio 2023):

In tema di responsabilità risarcitoria causata dall’inserimento e dal mantenimento di informazioni lesive di diritti personali costituzionalmente garantiti nell’archivio storico digitale di un quotidiano a diffusione nazionale, il detto archivio non è qualificabile come prodotto editoriale su supporto informatico avente i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo, avendo una finalità meramente compilativa, documentarista e storica, e pertanto non rientra nella nozione di “stampa” di cui all’art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e successive modificazioni, risultando di conseguenza inapplicabili le norme della citata legge e in particolare anche quella dettata dall’art.11 sulla responsabilità oggettiva del proprietario e dell’editore della testata giornalistica”.

Nell’ipotesi in cui il contenuto diffamatorio degli articoli di stampa cartacea inseriti nell’archivio storico digitale di un quotidiano risulti già accertato con sentenza passata in giudicato, l’inserimento e il mantenimento nel suddetto archivio di quelle stesse informazioni integra una nuova e autonoma fattispecie illecita, ove sussista la lesione di diritti costituzionalmente garantiti (all’immagine, anche sociale, alla reputazione personale e professionale o alla vita di relazione), essendo differenti sia il tempo, sia la forma, sia la finalità della veicolazione di dette notizie, e la successiva lesività diffusiva deve valutarsi in concreto, avuto riguardo a tutte le peculiarità del singolo caso, secondo gli ordinari criteri di cui all’art. 2043 cod. civ., con onere probatorio a carico del soggetto leso, anche, se del caso, in via di presunzioni, di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie (condotta, elemento soggettivo, nesso causale, danno), la cui sussistenza necessita di apposita indagine del giudice di merito”.