
Premessa
La Corte costituzionale (presidente Sciarra, redattore Viganò) ha emesso la sentenza n. 5/2023 (camera di consiglio del 30 novembre 2022, deposito del 24 gennaio 2023) che ha dichiarato infondate questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, L. n. 152/1975 sollevate dalla sesta sezione penale del tribunale di Milano.
Questioni di costituzionalità
Il giudice a quo ha anzitutto censurato, in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – il citato art. 6 «nella parte in cui impone al giudice di disporre la confisca delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione».
Ha poi denunciato la medesima norma, per contrasto con gli artt. 3, 27, 42, nonché 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione all’art. 1 Protocollo addizionale CEDU e agli artt. 17 e 49, paragrafo 3, CDFUE – «nella parte in cui prevede come obbligatoria la confisca delle armi anche in relazione alla contravvenzione di cui dell’art. 38 del r.d. n. 733/1931».
Si rinvia alla sentenza allegata per la dettagliata esposizione delle argomentazioni utilizzate dal tribunale di Milano e per la sintesi della posizione assunta dall’Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in giudizio in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei ministri.
Decisione della Corte costituzionale
Il rimettente ritiene che la disciplina censurata, come interpretata dal diritto vivente, violi il principio – fondato, assieme, sull’art. 27, secondo comma, Cost., sull’art. 6, paragrafo 2, CEDU e sull’art. 48, paragrafo 1, CDFUE – della presunzione di innocenza, nella misura in cui consente l’ablazione di beni patrimoniali in conseguenza della commissione di un reato senza che sia stata giudizialmente accertata la relativa responsabilità dell’imputato, come nel caso – verificatosi nel giudizio a quo – in cui questi abbia definito la propria posizione versando una somma a titolo di oblazione ai sensi dell’art. 162-bis cod. pen., con effetto estintivo del reato medesimo. Tale violazione determinerebbe, a sua volta, un’illegittima ablazione dei beni in favore dello Stato, con conseguente violazione delle norme che tutelano – a livello costituzionale, convenzionale e unionale – il diritto di proprietà, e cioè gli artt. 42 Cost., 1 Prot. addizionale CEDU e 17 CDFUE.
Presupposto essenziale delle questioni è però che la disciplina censurata, che prevede un’ipotesi di confisca obbligatoria di armi, ritenuta applicabile dalla giurisprudenza di legittimità anche alla contravvenzione di cui al combinato disposto degli artt. 17, primo comma, e 38, settimo comma, TULPS, contempli una misura qualificabile – dal punto di vista del diritto costituzionale e convenzionale – come sostanzialmente “punitiva”.
Il giudice a quo argomenta tale natura sulla base, essenzialmente, dei seguenti argomenti.
Osserva anzitutto che la misura ablatoria in esame è prevista in conseguenza della commissione di un reato, ed è in concreto disposta dallo stesso giudice penale.
Inoltre, a differenza delle altre ipotesi riconducibili alla previsione dell’art. 240, secondo comma, numero 2), cod. pen., la confisca in esame non avrebbe ad oggetto cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato in ragione della loro «intrinseca criminosità», bensì cose che l’imputato potrebbe legittimamente detenere, e che divengono oggetto materiale di un reato soltanto in conseguenza della violazione da parte di costui dell’obbligo di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza del loro avvenuto trasferimento. Il che – unitamente alla circostanza che la condanna per la contravvenzione di cui all’art. 38, settimo comma, TULPS non comporta alcun divieto di possedere altre armi, diverse da quelle confiscate – evidenzierebbe l’assenza di qualsiasi funzione ripristinatoria della situazione preesistente al reato, e la presenza in suo luogo di una funzione propriamente sanzionatoria dell’inosservanza di tale obbligo.
La Corte non è, tuttavia, persuasa da tali argomenti, e ritiene piuttosto che alla confisca in parola debba essere riconosciuta una funzione essenzialmente preventiva, anziché punitiva.
È vero che gli elementi sintomatici sui quali fa leva il rimettente – in particolare, la circostanza che la confisca in esame venga disposta dal giudice penale, e abbia quale presupposto la commissione di un reato – sono stati frequentemente valorizzati dalla giurisprudenza della Corte EDU come indici della natura sostanzialmente punitiva di determinate forme di confisca (sentenze 9 febbraio 1995, Welch contro Regno Unito; 1° marzo 2007, Geerings contro Paesi Bassi; nonché le già richiamate pronunce Sud Fondi e GIEM). Tuttavia, non può ritenersi che ogni misura limitativa o privativa di diritti fondamentali applicata da un giudice penale in connessione con un fatto di reato abbia necessariamente natura punitiva. Ad esempio, le misure di sicurezza personali, che pure sono applicate dal giudice penale e presuppongono l’accertamento di un fatto di reato, hanno certamente natura preventiva e non già punitiva, essendo strutturalmente finalizzate a neutralizzare il pericolo di commissione di nuovi fatti previsti dalla legge come reato da parte del soggetto che vi è sottoposto, e non a punirlo per il fatto che ha già commesso. Analogamente, spetta al giudice penale – durante l’intero arco delle indagini penali e poi del processo – l’adozione di misure cautelari personali e reali, che incidono pesantemente sui diritti fondamentali della persona accusata di avere commesso un reato, e che sono ancorate alla sussistenza, rispettivamente, di gravi indizi di colpevolezza o di un fumus di commissione di un reato, senza che ciò ponga in discussione la natura meramente preventiva di tali misure, e pertanto la loro compatibilità, in linea di principio, con la presunzione di non colpevolezza dell’interessato.
La natura delle varie forme di confisca deve, dunque, essere valutata in relazione alla specifica finalità e allo specifico oggetto di ciascuna di esse, nella consapevolezza – emersa già in pronunce assai risalenti di questa Corte (sentenze n. 46 del 1964 e n. 29 del 1961) – della estrema varietà di disciplina e funzioni delle confische previste nell’ordinamento italiano.
Ai fini di una valutazione della natura della confisca disciplinata dal censurato art. 6 della legge n. 152 del 1975 – in quanto applicabile alla contravvenzione prevista dal combinato disposto degli artt. 17, primo comma, e 38, settimo comma, TULPS – occorre dunque interrogarsi sulla sua specifica finalità nel sistema normativo di controllo della circolazione delle armi da fuoco nell’ordinamento italiano.
La ratio dell’obbligo di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza il trasferimento di armi, in precedenza regolarmente denunciate, risiede nella necessità di garantire che tale autorità abbia in qualsiasi momento contezza del luogo in cui l’arma è detenuta, anche al fine di effettuare i controlli ritenuti opportuni.
Più in particolare la disposizione di cui all’art. 38, settimo comma, TULPS mira a garantire la piena tracciabilità dell’arma, secondo quanto richiesto dal diritto dell’Unione europea, e in particolare dalla direttiva 2021/555/UE, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione delle armi, la quale ha codificato la previgente direttiva 91/477/CEE e le numerose modifiche a tale disciplina medio tempore intervenute.
La direttiva 2021/555/UE dispone, oggi, che ogni Stato membro tenga un archivio computerizzato nel quale registrare, tra l’altro, i nomi e gli indirizzi dei detentori di ciascuna arma da fuoco soggetta ad autorizzazione, al fine di garantirne la completa tracciabilità (art. 4, paragrafo 5, lettera c). Essa stabilisce, altresì, che lo Stato membro preveda l’obbligo, a carico di ciascun titolare di autorizzazione alla loro detenzione, di comunicare alle autorità competenti eventuali trasferimenti delle stesse (art. 10, paragrafo 4, lettera a).
Da ciò discende che il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione del trasferimento – e dunque del luogo in cui l’arma, pur in precedenza legittimamente detenuta, si trova attualmente – frustra l’obiettivo, perseguito dal legislatore italiano in adempimento di un preciso obbligo europeo, di avere contezza in ogni momento dell’ubicazione dell’arma; obiettivo che è a sua volta funzionale non solo a prevenire possibili utilizzi illeciti intenzionali dell’arma da parte del detentore, ma anche ad assicurare che l’arma sia detenuta in luogo idoneo, onde minimizzare il rischio che di essa possano impossessarsi terze persone, per farne a loro volta un uso illecito, anche solo involontariamente (come nel caso in cui l’arma finisca nelle mani di un bambino).
La mancata denuncia del luogo in cui l’arma si trova crea, dunque, una situazione di pericolo, particolarmente allarmante in relazione alle gravissime conseguenze per la vita umana e per l’ordine pubblico che il suo uso illecito può provocare; pericolo che la misura ablativa in esame mira per l’appunto a neutralizzare.
L’eventuale ulteriore funzione punitiva di tale confisca, in chiave di rafforzamento della pena prevista per la violazione dell’art. 38, settimo comma, TULPS, appare dunque del tutto secondaria rispetto alla finalità di neutralizzazione del pericolo connesso alla circolazione dell’arma, finalità che la norma appare perseguire in via principale, e che conferisce alla confisca da essa prevista una connotazione essenzialmente preventiva.
La conclusione appena raggiunta priva del necessario fondamento logico l’intero primo gruppo di censure articolate dal rimettente, che assumono la violazione della presunzione di non colpevolezza (e, in conseguenza, dello stesso diritto di proprietà) muovendo proprio dal contrario presupposto della natura essenzialmente punitiva della confisca in parola.
Esse devono dunque essere ritenute non fondate.
Nemmeno il secondo gruppo di censure è peraltro fondato, nei sensi di seguito precisati.
Il rimettente ritiene, in sostanza, che – anche ove si riconosca natura preventiva, e non già punitiva, alla confisca in esame – essa ridonderebbe in una limitazione irragionevole, e comunque sproporzionata, del diritto di proprietà dell’interessato, con conseguente violazione degli artt. 3, 27 e 42 Cost., nonché degli artt. 1 Prot. addiz. CEDU e 17 e 49 CDFUE.
Le censure si appuntano, in particolare, sul carattere obbligatorio della confisca in parola anche nell’ipotesi di inosservanza degli obblighi posti dall’art. 38 TULPS, tra i quali assume qui rilievo quello previsto dal suo settimo comma: obbligo, quest’ultimo, che può essere adempiuto mediante una semplice comunicazione da parte dell’interessato, non seguita da alcun provvedimento autorizzativo, e la cui violazione configura una mera contravvenzione estinguibile mediante oblazione, previo versamento all’erario della somma di 103 euro.
Una tale previsione determinerebbe anzitutto una irragionevole equiparazione di trattamento tra autori di reati di assai differente disvalore, assoggettando alla medesima conseguenza giuridica reati non particolarmente gravi come quello oggetto del procedimento a quo e delitti, invece, gravissimi come la fabbricazione, la importazione o la vendita illecite di armi da guerra.
Per converso, la previsione sarebbe foriera di irragionevoli disparità di trattamento, comportando l’obbligatorietà della confisca in casi come quello oggetto del giudizio a quo e non, invece, allorché siano posti in essere delitti assai più gravi, come la minaccia commessa con l’uso di un’arma, in riferimenti ai quali la confisca di quest’ultima non è invece imposta dalla legge.
La compressione del diritto di proprietà determinata dalla confisca in parola risulterebbe poi sproporzionata in ragione del suo automatismo, che non consentirebbe all’imputato la possibilità di dimostrare la propria assenza di pericolosità, ancorché poi – contraddittoriamente – l’ordinamento non precluda al medesimo soggetto il permesso di detenere altre armi.
Ulteriori indici di sproporzionalità della misura sarebbero costituiti, da un lato, dalla sua indifferenza rispetto alle caratteristiche oggettive della violazione, alla colpevolezza del suo autore nonché al grado di effettiva pericolosità delle armi confiscate; e, dall’altro, dalla circostanza che l’entità del pregiudizio provocato all’interessato dall’applicazione della misura dipende da circostanze del tutto casuali, che nulla hanno a che vedere con il grado di pericolosità degli oggetti confiscati, quali il numero e il valore delle armi il cui trasferimento l’interessato abbia omesso di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza.
Infine, il carattere eccessivo – e pertanto, ancora una volta, sproporzionato – della misura emergerebbe dal raffronto tra la disciplina censurata e quella prevista dall’art. 39 TULPS, che attribuisce al prefetto il potere di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’art. 38 TULPS, alle persone ritenute capaci di abusarne, e di invitare contestualmente l’interessato a cedere a terzi, entro i successivi 150 giorni, i materiali medesimi, prevedendo la possibilità di una loro confisca soltanto una volta che tale termine sia inutilmente decorso. Una simile disciplina – che pure presuppone una valutazione in concreto della inidoneità del soggetto a detenere l’arma – costituirebbe, secondo la prospettazione del rimettente, un modello di tutela degli interessi pubblici coinvolti meno gravoso per l’interessato, ma parimenti efficace rispetto allo scopo perseguito dal legislatore.
La Corte non condivide, tuttavia, gli argomenti del rimettente.
Non fondata è, anzitutto, la censura formulata in relazione all’art. 27 Cost., che – in difetto di indicazione del comma ritenuto violato – sembra essere stato evocato quale parametro “di rinforzo” rispetto all’allegata violazione del principio di proporzionalità della misura. Ma il parametro è, all’evidenza, inconferente qualora si muova dal presupposto – che lo stesso rimettente assume a base del secondo gruppo di questioni – della natura preventiva, e non punitiva, della misura stessa, in quanto tale non soggetta a quei principi di personalità della responsabilità penale e di necessaria funzione rieducativa frequentemente invocati dalla giurisprudenza di questa Corte, unitamente all’art. 3 Cost., a fondamento del principio di proporzionalità delle pene.
Non fondata è altresì la censura formulata in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE, dal momento che anche quest’ultima norma è in radice inapplicabile a misure non aventi carattere punitivo, come la confisca di cui è causa.
L’indubbia incidenza della confisca in esame sul patrimonio dell’interessato impone invece una puntuale verifica, da parte di questa Corte, del suo carattere proporzionato alla luce dei parametri costituzionali e sovranazionali che tutelano il diritto di proprietà (art. 42 Cost., nonché art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, e artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 17 CDFUE).
In proposito, occorre in primo luogo ribadire che la disciplina in esame persegue la finalità – rilevante anche per il diritto dell’UE – di assicurare in ogni momento la tracciabilità delle armi legittimamente presenti nel territorio italiano, consentendo così all’autorità di pubblica sicurezza di avere contezza del luogo in cui esse siano conservate e di effettuare gli opportuni controlli atti a prevenire incidenti derivanti dall’uso scorretto delle armi medesime (supra, punto 5.3.2.).
Tale finalità – di fondamentale rilievo per la tutela dell’ordine pubblico, e più in particolare per la prevenzione di condotte violente realizzate mediante l’uso di armi, potenzialmente lesive della vita e dell’incolumità dei consociati – è perseguita dal legislatore anche mediante la previsione della confisca obbligatoria delle armi, pur in precedenza regolarmente denunciate e possedute in forza di licenza di porto d’armi, allorché il loro possessore ometta di comunicare il loro trasferimento in una nuova sede. In tale ipotesi, il legislatore presume una situazione di pericolo per l’ordine pubblico connessa al perdurante possesso delle armi in capo a chi abbia violato l’obbligo di comunicarne l’avvenuto trasferimento, e il connesso obbligo di fornire assicurazioni circa la sussistenza delle necessarie condizioni di sicurezza della nuova collocazione (art. 38, settimo comma, ultima proposizione, TULPS); situazione di pericolo da neutralizzarsi, appunto, mediante la confisca delle armi stesse.
L’ablazione così realizzata costituisce una rilevante limitazione del diritto di proprietà, tutelato a livello costituzionale e sovranazionale, che tuttavia – a giudizio della Corte – non può essere ritenuta a) manifestamente inidonea, b) non necessaria ovvero c) non proporzionata in senso stretto rispetto alla finalità legittima perseguita (sentenza n. 20 del 2019, e ulteriori precedenti ivi citati).
Quanto al profilo sub a), l’inosservanza delle norme che impongono la costante tracciabilità delle armi rivela, infatti, una grave trascuratezza in capo al loro detentore, che non solo impedisce all’autorità di pubblica sicurezza di avere costante contezza del luogo in cui le armi siano detenute, ma che il legislatore considera altresì, non irragionevolmente, come indice di sopravvenuta inidoneità del loro proprietario a continuare a detenerle in condizioni di sicurezza; sicché la confisca delle armi appare rimedio idoneo per rimuovere tale situazione di pericolo.
Quanto al profilo sub b), a fronte della gravità delle conseguenze che possono derivare dalla mancata conservazione delle armi in condizioni di sicurezza, e conseguentemente dalla loro illecita utilizzazione da parte di terzi, non eccede manifestamente lo scopo di tutela perseguito dal legislatore una disciplina che preveda l’automatica confisca delle armi medesime, senza consentire al loro detentore di dimostrare, caso per caso, l’insussistenza dei pericoli presunti in via generale dal legislatore.
Quanto, infine, al profilo sub c), nella valutazione del complessivo bilanciamento compiuto dal legislatore tra il pregiudizio derivante all’interessato dalla misura in esame e le finalità che quest’ultima persegue, questa Corte non può non tener conto, da un lato, della estrema gravità delle conseguenze che possono derivare da un uso improprio delle armi a carico della vita stessa dei consociati, che l’ordinamento ha il dovere di tutelare in forza dell’art. 2 Cost. (da ultimo, sentenza n. 50 del 2022, punto 5.2. del Considerato in diritto); e, dall’altro, della circostanza che nel nostro ordinamento – come nella generalità degli ordinamenti europei – l’acquisto e l’esercizio del diritto di proprietà delle armi sono sottoposti a speciali limiti e controlli, che mirano a schermare il più possibile i rischi per l’ordine pubblico ad essi necessariamente connessi. Limiti dai quali risulta, in via generale, una maggiore cedevolezza – di fronte ai controinteressi collettivi che vengono qui in considerazione – delle ragioni di tutela della proprietà delle armi rispetto a quanto valga per la generalità degli altri beni (mutatis mutandis, si veda, ancora, sentenza n. 109 del 2019, punto 5.2. del Considerato in diritto, e ulteriori precedenti ivi citati).
Parimenti non fondati sono gli ulteriori profili di contrasto con l’art. 3 Cost. prospettati dal rimettente, sia sotto il profilo a) dell’irragionevole equiparazione di trattamento tra situazioni diverse o, all’opposto, b) di irragionevoli disparità di trattamento tra situazioni analoghe, sia c) sotto il profilo “intrinseco”.
Quanto al profilo sub a) (asserita irragionevole equiparazione di trattamento tra autori di reati di differente disvalore operata dalla disposizione censurata), basti osservare che, trattandosi qui di una misura a contenuto preventivo e non già punitivo, ha scarso significato comparare la gravità del reato che ne costituisce il presupposto legale, posto che tale reato svolge il ruolo di “occasione”, più che di “causa”, dell’intervento ablativo, finalizzato a fronteggiare una situazione di pericolo che il legislatore non irragionevolmente ritiene integrata già in conseguenza della violazione della diligenza che il detentore di armi è tenuto scrupolosamente ad osservare in ogni momento.
Quanto al profilo sub b), relativo alla mancata previsione di una confisca obbligatoria nel caso di reato non già «concernente le armi» ai sensi dell’art. 6 della legge n. 152 del 1975 ma posto in essere “a mezzo” di armi – come nel caso, evocato dal rimettente, di una minaccia commessa con l’uso di armi –, occorre rilevare che, anche ove si ritenesse irragionevole la mancata inclusione nella disciplina censurata di simili ipotesi, a tale supposta irragionevolezza questa Corte non potrebbe certo porre rimedio espungendo dalla disciplina le ipotesi di violazione degli obblighi di cui all’art. 38 TULPS: ipotesi, queste ultime, rispetto alle quali la previsione di una confisca obbligatoria dell’arma, come sopra osservato, non può essere ritenuta sproporzionata né irragionevole.
Quanto, infine, al rilievo sub c), secondo cui la confisca obbligatoria in esame non impedirebbe – contraddittoriamente, secondo il rimettente – all’interessato di detenere altre armi, può agevolmente replicarsi che, come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa, proprio la violazione delle norme relative alla comunicazione del trasferimento delle armi di cui all’art. 38, settimo comma, TULPS può essere considerata indice di scarsa affidabilità soggettiva e legittimare, pertanto, l’imposizione da parte del prefetto di un generale divieto rivolto all’interessato di detenere armi, ai sensi del già menzionato art. 39 TULPS (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 13 settembre 2017, n. 4334, nonché TAR Lazio, sezione prima-ter, sentenza 29 novembre 2018, n. 11585); sicché i due rimedi ben possono coesistere ed operare congiuntamente, nell’ottica di una efficace tutela dell’ordine pubblico contro i pericoli derivanti dall’uso illecito delle armi.
Tutto ciò posto, va tuttavia osservato che, allorché – come nel caso che ha dato origine al procedimento a quo – la confisca sia imposta dal giudice con la sentenza che dichiara l’estinzione per intervenuta oblazione della contravvenzione di cui al combinato disposto degli artt. 17 e 38, settimo comma, TULPS, una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina censurata esige che tale provvedimento possa essere pronunciato soltanto in esito all’accertamento dei presupposti di legge che giustificano l’applicazione della misura.
Le pur gravose conseguenze patrimoniali che derivano dalla confisca in esame non possono essere considerate sproporzionate o irragionevoli, la misura in parola riposando sulla ragionevole presunzione del legislatore di una situazione di pericolosità discendente dalla inidoneità del loro proprietario a continuare a detenere le armi in condizioni di sicurezza; inidoneità, a sua volta, dimostrata proprio dalla violazione delle norme che fissano precise condizioni e adempimenti connessi alla loro detenzione, tra le quali lo stesso obbligo di comunicarne il trasferimento ai sensi dell’art. 38, settimo comma, TULPS.
Tuttavia, la valutazione di proporzionalità e ragionevolezza di una misura che incide in maniera potenzialmente assai gravosa sul diritto di proprietà non può non dipendere anche dalla presenza di un adeguato meccanismo di tutela giurisdizionale, che garantisca all’interessato la possibilità di contestare in maniera effettiva la sussistenza dei presupposti della misura.
Ne consegue che, onde mantenersi entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la violazione sulla quale si fonda la presunzione che sta alla base della disposizione censurata – dopo essere stata contestata all’imputato dal pubblico ministero, sulla base degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria – deve essere altresì accertata dal giudice che applica la confisca, in un procedimento nel quale le ragioni dell’imputato siano ascoltate e valutate nel contradditorio con il pubblico ministero.
Ora, la giurisprudenza di legittimità ammette che la confisca all’esame possa essere applicata dal giudice anche mediante la sentenza che dichiara l’estinzione del reato per intervenuta oblazione.
Una tale possibilità non è logicamente incompatibile con l’intervenuta estinzione del reato, come si è addirittura ritenuto in relazione a una misura di natura punitiva come la confisca urbanistica, che può essere applicata anche con la sentenza dichiarativa della prescrizione, la quale parimenti estingue il reato (sentenza di questa Corte n. 49 del 2015, punto 5 del Considerato in diritto, nonché Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 30 gennaio-30 aprile 2020, n. 13539).
Tuttavia, come si è sottolineato proprio in relazione alla confisca urbanistica, anche in caso di estinzione del reato resta necessario, ai fini dell’applicazione di una misura ablativa della proprietà, che il giudice accerti il presupposto della misura stessa, in un procedimento in contraddittorio con l’imputato.
Ciò non può non valere anche nell’ambito del peculiare procedimento di oblazione, disciplinato dall’art. 141 norme att. cod. proc. pen., ove il giudice dovrà parimenti accertare in maniera piena il presupposto legale della misura, che coincide con la commissione del reato.
Tale accertamento non può, d’altra parte, ritenersi superfluo per effetto della domanda di oblazione formulata dall’imputato, dal momento che tale domanda – secondo quanto pacificamente ritenuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Cass., sentenza n. 32333 del 2019) – non comporta alcuna ammissione di responsabilità per il reato contestato, esattamente come non comporta alcuna ammissione di responsabilità la decisione dell’imputato di non rinunciare alla prescrizione.
Un tale accertamento nell’ambito del procedimento di oblazione di cui all’art. 162-bis cod. pen. appare senz’altro compatibile con la struttura del procedimento medesimo, che già prevede un sub-procedimento finalizzato a permettere al giudice – oltre che di verificare l’insussistenza delle condizioni che impongano l’immediata declaratoria di cause di non punibilità ai sensi dell’art 129 cod. proc. pen. (Cass., sentenza n. 32333 del 2019) – di accertare se permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del trasgressore (terzo comma), ovvero se il fatto sia grave (quarto comma): evenienze in presenza delle quali la domanda di oblazione, rispettivamente, dovrà o potrà essere respinta. Come la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, tale accertamento deve essere compiuto anche d’ufficio dal giudice, e di esso dovrà darsi conto nella motivazione della sentenza, specialmente nel caso di pronuncia sfavorevole all’imputato (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 20 luglio 2017-1° febbraio 2018, n. 4992; sentenza 20 aprile-14 maggio 2010, n. 18307).
Nell’ambito del sub-procedimento in parola, ben potrà dunque il giudice, investito di una richiesta di oblazione ex art. 162-bis cod. pen. per una contravvenzione per la quale sia prevista l’obbligatoria applicazione della confisca ora all’esame, accertare, nel contraddittorio tra le parti, la sussistenza dei presupposti che ne giustificano l’applicazione: e dunque l’effettiva commissione del fatto di reato da parte dell’imputato, in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, tenendo conto delle eventuali allegazioni difensive dell’imputato stesso. Di tutto ciò dovrà essere dato conto nella motivazione della sentenza di cui all’art. 141, comma 4, norme att. cod. proc. pen.
In conclusione, il secondo gruppo di questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento all’art. 3 Cost. e agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione all’art. 17 CDFUE e all’art. 1 Prot. addizionale CEDU, vanno dichiarate non fondate nei sensi appena precisati, e dunque a condizione che la disciplina censurata sia interpretata in modo da assicurare che il provvedimento di confisca sia pronunciato in esito all’accertamento, da parte del giudice, dei presupposti di legge che giustificano la misura.

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