Circostanza attenuante 62 n. 6 c.p.: non è applicabile al reato di omesso versamento di ritenute certificate (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 2358 depositata il 24 gennaio 2023 ha stabilito che la circostanza attenuante comune dell’attivo ravvedimento, di cui all’articolo 62, primo comma, n. 6, Cp è inapplicabile in caso di reato di omesso versamento di ritenute certificate in quanto, pur non essendo un delitto contro il patrimonio, offende comunque il patrimonio della persona offesa, l’Amministrazione finanziaria, mentre la circostanza attenuate in questione si riferisce esclusivamente all’elisione o all’attenuazione di quelle conseguenze che non consistono in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile.

Secondo l’insegnamento consolidato della Suprema Corte la circostanza attenuante comune dell’attivo ravvedimento non è applicabile ai reati contro il patrimonio, in quanto si riferisce esclusivamente all’elisione o all’attenuazione di quelle conseguenze che non consistono in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile (Cassazione sezione 2, n. 26966 del 11.09.2020, rv 279645-01).

Per le medesime ragioni la circostanza in questione è inapplicabile anche a reati che, pur non essendo contro il patrimonio, offendono il patrimonio, come la bancarotta per distrazione (Cassazione sezione 5, n. 33188 del 08.04.2019, rv 276774-01).
La Suprema corte ha precisato che lo stesso principio deve applicarsi al reato di omesso versamento di ritenute certificate, perché anch’esso, pur non essendo un delitto contro il patrimonio, offende comunque il patrimonio della persona offesa, l’amministrazione finanziaria.