Recidiva: ricorre solo se le precedenti condotte criminose siano l’antecedente criminogeno del fatto per cui si procede (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., sez. 6^, sentenza n. 46042/2022, udienza 9 novembre 2022, ha consolidato un interessante (e garantista) indirizzo interpretativo già manifestato da Cass. pen., sez. 3^, sentenza n. 33299/2016 (dep. 2017), Rv. 270419, secondo il quale “Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un’accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell’esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell’imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 c.p., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice“.

Il legale che assista una persona accusata di un reato aggravato dalla recidiva ha dunque a sua disposizione una prospettiva aggiuntiva da valorizzare soprattutto nel caso in cui il fatto per cui si procede risulti privo di collegamenti significativi con quelli posti a base delle precedenti condanne.

Tra gli elementi maggiormente significativi in questa direzione possono citarsi, a titolo di esempio: lo scarto temporale, la diversa indole dei reati, la diversità dei luoghi di consumazione.