Prove e richieste e le novità nell’articolo 493 cpp: l’illustrazione dell’ammissibilità in sede di richiesta di prova (di Riccardo Radi)

Il tribunale di Roma, sezione 6 collegiale, oggi ha emesso una ordinanza dove non ha ammesso quattro testi della difesa in quanto “non sufficientemente illustrati dalla difesa i profili di ammissibilità delle prove dichiarative richieste nella lista testi”.

La questione è stata segnalata dal collega Giovanni Destito che si è impegnato a fornirci l’ordinanza.

In attesa di leggere nero su bianco il contenuto dell’ordinanza soffermiamoci sulle modifiche apportate all’articolo 493 cpp in tema di richiesta di prova che sono previste in attuazione del criterio di delega enunciato dall’art.1, comma 11, lett. b) della legge n. 134, il decreto attuativo ridefinisce l’oggetto delle richieste di prova, a modifica del primo comma dell’art. 493 cod. proc. pen.

Si legge in Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022: “all’articolo 493, al comma 1, dopo le parole: l’ammissione delle prove sono aggiunte le seguenti: , illustrandone esclusivamente l’ammissibilità ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1”.

La Relazione illustrativa n.2/2023 dell’ufficio del massimario della Cassazione scrive: “Le parti dovranno d’ora in avanti illustrare, dopo l’indicazione dei fatti da provare, i profili di ammissibilità delle prove di cui è domandata l’assunzione, secondo i parametri enunciati dall’art. 189 cod. proc. pen. quanto alle prove atipiche – per le quali è necessario verificare che siano idonee ad assicurare l’accertamento dei fatti e tali da non pregiudicare la libertà morale della persona – e, per tutte le altre prove, alla stregua dei canoni di legalità, non manifesta superfluità o irrilevanza, come indicati dall’art. 190, comma 1, cod. proc. pen”.

La modifica enfatizza l’introduzione di un momento dialettico che accompagni le richieste istruttorie, che si vuole sia funzionale in via esclusiva al sindacato giudiziale, e ciò al fine di evitare che attraverso le esposizioni delle parti abbia luogo “un ingresso incontrollato di prove nel dibattimento” relazione illustrativa pagina 309.

L’uso dell’avverbio “esclusivamente” ha, dunque, un chiaro significato selettivo: quel che si vuole evitare è che siano veicolati al giudice elementi cognitivi che non sono strettamente necessari se non ai fini della verifica dei presupposti normativi stabiliti per l’ammissione.

La novella si muove, in ciò, in linea di continuità con la già avvenuta soppressione, nel nuovo codice, della esposizione introduttiva, della quale rimane una sbiadita traccia nell’incipit dell’art. 494 cod. proc. pen.; norma, questa, che non è stata novellata, ma che, letta in disposto combinato con quella in commento, non può che intendersi ora riferita alla illustrazione dei fatti da provare e delle richieste di prova sotto il profilo dell’ammissibilità.

Complessivamente, la modifica non appare di grande impatto ma dà il segno che permane, ancora viva, l’esigenza di preservare la “verginità conoscitiva” del decisore, sul presupposto che il luogo deputato alla formazione della prova sia il dibattimento e che non debba esservi permeabilità con la fase delle indagini preliminari.