Avvocati: il divieto di assumere incarichi nei confronti dell’ex cliente non è scriminato dal consenso espresso da quest’ultimo (di Riccardo Radi)

L’assenso della controparte (ex parte assistita) non scrimina né esclude la configurabilità dell’illecito tipizzato all’art. 68 cdf in tema di limiti all’assunzione di incarichi nei confronti di ex clienti.

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Greco), sentenza n. 191 del 15 ottobre 2020 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 170 del 23 settembre 2020.

Fatto

È provato e confermato sia dalla produzione documentale che dalle testimonianze assunte nel dibattimento che l’avv. [RICORRENTE] aveva assistito in più occasioni [BBB] nei procedimenti r.g. nn. [OMISSIS]/2013 – [OMISSIS]/2013 – [OMISSIS]/2013 e che aveva assunto la difesa dell’avv. [AAA] nel procedimento n. [OMISSIS]/2014. (sia pure limitatamente alla chiamata in causa del terzo). L’incolpata, come emerso dall’istruttoria dibattimentale, ha dichiarato di essersi costituita nel giudizio di responsabilità professionale proposto dal [BBB], quale difensore del convenuto dell’avv. [AAA], stante l’autorizzazione espressa dell’attore e ex cliente [BBB].

La responsabilità professionale, sorta per una omessa produzione documentale a favore del [BBB] in un procedimento monitorio, non era infatti contesta dall’avv. [AAA], e la costituzione in giudizio risultava volta unicamente al fine di chiamare in giudizio l’assicurazione.

Sulla base di tale valutazione l’incolpata ha ammesso innanzi al CDD di “… non ho dato rilevanza al dato formale del mancato passaggio di due anni dall’ultimo incarico ricevuto dal [BBB] …” stante la macroscopica e sostanziale mancanza di interessi contrastanti.

Decisione

La circostanza addotta non esclude la responsabilità disciplinare in quanto l’assenso della controparte (ex parte assistita) non scrimina né esclude la configurabilità dell’illecito tipizzato all’art. 68 CDF.

La ratio dell’art. 68 cdf (già art. 51 cod. deont. previgente), va ricercata infatti nella tutela dell’immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso, né opportuno, che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, difenda il proprio avversario senza un adeguato intervallo temporale, e prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel precedente incarico.

Ciò non solo quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un’altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito, ma anche nella ipotesi in cui il giudizio successivamente instaurato, pur avendo un petitum diverso, sia promosso nei confronti dell’ex cliente nel biennio anteriormente alla cessazione del mandato, a nulla rilevandosi un’eventuale differenza tra difesa formale e difesa sostanziale basata sulla distinzione tra parte assistita (parte della quale si spende processualmente il nome) e cliente (colui che conferisce l’incarico, e che normalmente corrisponde il compenso). Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 43 del 25.2.2020.

La sanzione irrogata è congrua stante la gravità della violazione che lede l’immagine ed il decoro della attività professionale.

Massime estraibili dalla decisione

L’assenso della controparte (ex parte assistita) non scrimina né esclude la configurabilità dell’illecito tipizzato all’art. 68 cdf in tema di limiti all’assunzione di incarichi nei confronti di ex clienti.

La ratio dell’art. 68, co. 1, cdf (già art. 51 codice previgente) va ricercata nella tutela dell’immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale e prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel precedente incarico

L’avvocato non può né deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita (art. 68 cdf, già art. 51 codice previgente), se non dopo il decorso di almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale (comma 1), ma anche dopo tale termine deve comunque astenersi dall’utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Pardi), sentenza n. 171 del 11 ottobre 2022