La sessualità è un diritto inviolabile anche per i detenuti: il Magistrato di sorveglianza di Spoleto manda gli atti alla Corte costituzionale (di Vincenzo Giglio)

Con l’ordinanza n. 2023/23 depositata il 12 gennaio 2023 (allegata in calce al post) il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 Ord. pen., nella parte in cui non prevede che alla persona detenuta sia consentito, quando non ostino ragioni di sicurezza, di svolgere colloqui intimi, anche a carattere sessuale, con la persona convivente non detenuta, senza che sia imposto il controllo a vista da parte del personale di custodia, per contrasto con gli artt. 2, 3, 13 comma 1 e 4, 27 comma 3, 29, 30, 31, 32 e 117 comma 1 Cost., quest’ultimo in rapporto agli artt. 3 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

L’autore del provvedimento è pervenuto alla conclusione che la normativa vigente contiene un vero e proprio divieto per i detenuti di esercitare l’affettività in una dimensione riservata, segnatamente con il partner non detenuto, nel contesto penitenziario, essendo soltanto prevista una modalità di colloquio visivo con i familiari che impone il controllo a vista (art. 18, comma 3, Ord. pen.).

Esclude quindi la possibilità di interpretazioni di segno diverso e di applicazioni pratiche che consentano di superare il divieto stesso.

Ritiene conseguentemente necessario l’intervento della Consulta alla quale chiede una pronuncia additiva.

Sono molti gli spunti di interesse dell’ordinanza, a cominciare dal confronto con la sentenza n. 301/2012 della stessa Consulta che, pur dichiarando inammissibile un’analoga questione, volle comunque sottolineare come fosse “una esigenza reale e fortemente sentita, quella di permettere alle persone sottoposte a restrizione della libertà personale di continuare ad avere relazioni affettive intime, anche a carattere sessuale” e che si trattasse di “un problema che merita ogni attenzione da parte del legislatore“.

È facile constatare, e lo ha fatto il magistrato rimettente, che nei dieci anni passati da allora a quell’esigenza non è stata data alcuna risposta e quell’attenzione è mancata.

D’altro canto – si legge nell’ordinanza – l’attività sessuale è uno dei modi essenziali di espressione della persona umana e deve essere considerata un diritto inviolabile che la Repubblica è impegnata a garantire in virtù dell’art. 2 Cost., essendo peraltro indubbio che il carcere rientra tra le formazioni sociali in cui si svolge la personalità dei detenuti.

Con argomentazioni persuasive nella stessa ordinanza si assimila la negazione forzata della sessualità ad un’ingiustificata violenza fisica e morale sui detenuti, in palese violazione dell’art. 13, comma 4, Cost., equiparandola ad un trattamento disumano e degradante tale da implicare ulteriormente la violazione dell’art. 3 CEDU.

È un provvedimento illuminato, quello emesso dal Magistrato di sorveglianza speciale di Spoleto, e l’ovvio auspicio è che la Consulta trovi la strada per dichiarare fondata la questione senza farsi irretire dalla considerazione contraria che porterebbe a ritenere la questione rimessa alla discrezionalità del legislatore.