Reato continuato: il termine per proporre querela decorre autonomamente dalla data di consumazione di ogni singolo reato (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 866 depositata il 12 gennaio 2023 ha stabilito che in tema di reato continuato, da considerarsi fenomeno unitario solo per i limitati fini previsti espressamente dalla legge, il termine per proporre querela decorre autonomamente dalla data di consumazione di ogni singolo reato.

La Suprema Corte rileva che la disposizione di cui all’art. 158, primo comma, cod. pen. – evocata nella sentenza impugnata – che, per effetto delle modifiche apportatevi dall’art. 1 lett. d), I. n. 9 gennaio 2019, n. 3, entrata in vigore il 1 gennaio 2020, fa decorrere il termine della prescrizione, per il reato continuato, dal giorno in cui è cessata la continuazione, non può, infatti, valere che per l’avvenire: e ciò, non solo per quel che riguarda la prescrizione, ma anche per quel che riguarda la querela, in considerazione della natura mista, sostanziale e processuale, di quest’ultimo istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità del reato (Sez. 5, n. 3019 del 09/10/2019, dep. 2020, Rv. 278656; Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, Rv. 265999).

Tanto rilevato, prosegue la cassazione, deve darsi seguito all’orientamento interpretativo secondo il quale, in tema di reato continuato, da considerarsi fenomeno unitario solo per i limitati fini previsti espressamente dalla legge, il termine per proporre querela decorre autonomamente dalla data di consumazione di ogni singolo reato (Sez. 5, n. 41275 del 19/03/2015, Rv. 264817; Sez. 3, n. 183 del 15/11/2007, dep. 2008, Rv. 238607).

È stato, al riguardo, spiegato che, pur in presenza di un unico disegno criminoso, ogni episodio delittuoso conserva la sua individualità, avendo proprie caratteristiche e diversa potenzialità lesiva: la persona offesa, conseguentemente, ha il diritto di determinarsi diversamente con riguardo a ciascuno degli episodi, formulando, eventualmente, solo per taluni di essi istanza di punizione del presunto responsabile e soprassedendo per altri (Sez. 5, n. 2344 del 21/01/1999, Rv. 212620).

A ciò deve aggiungersi che, in tema di diffamazione tramite “Internet’, ai fini della individuazione del “dies a quo” per la decorrenza del termine per proporre querela, occorre fare riferimento, in assenza di prova contraria da parte della persona offesa, ad una data contestuale o temporalmente prossima a quella in cui la frase o l’immagine lesiva sono immesse sul “web“, atteso che l’interessato, normalmente, ha notizia del fatto commesso mediante la “rete” accedendo alla stessa direttamente o attraverso terzi che in tal modo ne siano venuti a conoscenza (Sez. 5, n. 22787 del 30/04/2021, Rv. 281261; Sez. 5, n. 38099 del 29/05/2015, Rv. 264999; Sez. 5, n. 23624 del 27/04/2012, Rv. 252964).