Riciclaggio e videolottery (di Vincenzo Giglio)

Provvedimento commentato

Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 48553/2022, udienza del 21 ottobre 2022.

Vicenda

EP e RN hanno subito, in quanto indagati del reato di riciclaggio, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di una somma di denaro nella disponibilità della società GSL, concessionaria di macchinette da gioco installate all’interno di una sala della piattaforma E.

La loro istanza di riesame viene respinta dal tribunale.

I loro difensori ricorrono per cassazione.

Decisione della Corte di cassazione

Il collegio ricorda in premessa che il sindacato della Corte sui provvedimenti reali è ammesso solo per violazione di legge sicché eventuali vizi attinenti alla motivazione rilevano solo nel caso di motivazione omessa o apparente.

Ricorda altresì che il giudice del riesame, allorché valuta il fumus del provvedimento impugnato, deve prendere in considerazione le concrete risultanze processuali e l’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l’impostazione accusatoria. Non gli è invece consentito sindacare la fondatezza dell’accusa.

I giudici di legittimità hanno di seguito rilevato che il sequestro è stato disposto sulla scorta della imputazione provvisoriamente elevata nei confronti degli indagati per il delitto di riciclaggio perché “… sostituivano e trasferivano denaro in modo da ostacolare la loro provenienza illecita. In particolare, dopo avere introdotto denaro di provenienza illecita negli apparecchi di gioco VLT, rinunciavano alla relativa giocata così da ottenere il rilascio di un ticket da portare all’incasso, del valore pari o poco inferiore alla somma effettivamente inserita, in tal modo ostacolando l’identificazione della provenienza illecita del denaro versato“.

L’elencazione degli elementi indiziari contenuta nell’ordinanza impugnata è stata ritenuta adeguata e convincente dal collegio.

È risultato infatti che i due indagati avevano fatto 13 giocate anomale, non solo per il loro importo rilevante (sempre superiore a € 5.000) e palesemente sproporzionato rispetto alla disponibilità economica lecita degli interessati, ma anche e soprattutto perchè gli importi effettivamente giocati erano di gran lunga inferiori a quelli versati.

Questi dati di fatto, considerati unitamente al profilo personale degli indagati ed ai loro legami con esponenti di clan della camorra, sono stati considerati sufficienti a supportare la tesi accusatoria per la quale era stata costituito un meccanismo finalizzato a “ripulire” denaro di provenienza illecita, anche a costo di sopportare l’eventuale perdita delle somme effettivamente messe in gioco.

Il collegio ha poi affrontato la questione del reato presupposto, soprattutto riguardo alla necessità della sua individuazione specifica.

Nella sentenza commentata si dà atto dell’esistenza di due orientamenti diversi: il primo non richiede l’esatta individuazione del titolo di reato, il secondo invece la richiede senza comunque pretendere la sua completa ricostruzione in termini storici e fattuali.

Il collegio non ha ritenuto indispensabile prendere posizione, limitandosi ad osservare che nel caso di specie non è escluso che il delitto presupposto possa consistere in un’associazione a delinquere il cui concorso con il reato di riciclaggio è pacificamente ammesso.

Il ricorso è stato conseguentemente respinto.

Massima

La condotta di chi introduce denaro di origine illecita in un apparecchio di gioco del tipo videolottery, rinuncia a giocare e si fa rilasciare un ticket da incassare di importo equivalente o anche inferiore configura il delitto di riciclaggio.