Continuazione nella fase esecutiva: obbligo del calcolo della pena per ciascun reato satellite (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 365 depositata il 9 gennaio 2022 ha stabilito che “in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite”.

La Suprema Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).

Nel caso esaminato, il giudice dell’esecuzione non ha fornito alcuna motivazione per la determinazione della pena dei reati unificati, sicché la valutazione compiuta rasenta l’arbitrio.

L’ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell’esecuzione che, in diversa composizione (sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013) e ferma la libertà delle proprie motivate valutazioni di merito, procederà a nuova determinazione delle porzioni di pena per i reati satellite, facendo applicazione del richiamato principio di diritto.