Violenza sessuale: un’ipotesi di confine tra tentativo e consumazione (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 41818 depositata il 7 novembre 2022 ha stabilito che con riferimento al reato di violenza sessuale, è configurabile il tentativo del reato, previsto dall’art. 609 bis c.p., in tutte le ipotesi in cui la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poiché l’agente non ha raggiunto le zone intime (genitali o erogene) della vittima ovvero non ha provocato un contatto di quest’ultima con le proprie parti intime.

La Suprema Corte ha rilevato che correttamente, il Tribunale del Riesame ha qualificato la condotta del D. quale tentata violenza sessuale alla luce della esplicita richiesta di prestazioni sessuali e della costrizione fisica della donna e della spinta del capo di quest’ultima verso il basso ventre dell’imputato che aveva già aperto la cerniera dei pantaloni, giacché la dinamica posta in essere può correttamente ritenersi condotta idonea.

Va ricordato, infatti, che secondo la consolidata giurisprudenza della cassazione è configurabile il tentativo del reato di cui all’art. 609-bis c.p., in tutte le ipotesi in cui la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della medesima ovvero non ha provocato un contatto di quest’ultima con le proprie parti intime (Sez. 3, n. 17414 del 18/02/2016, Rv. 266900), mentre non rilevano le ipotetiche spinte soggettive (estranee al desiderio di soddisfacimento sessuale), che avrebbero determinato l’imputato a tenere tale comportamento.