Giudizio abbreviato: omessa valutazione indagini difensive ex art. 391bis c.p., conseguenze (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 45542 depositata il 12 dicembre 2022 ha stabilito che l’omessa valutazione di una consulenza tecnica difensiva con allegata memoria difensiva illustrativa comporta la nullità del giudizio per violazione del principio del contraddittorio.

Fatto

Con la sentenza del 16 dicembre 2021 la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna inflitta a C. D. V. il 2 luglio 2020 dal Tribunale di Salerno alla pena di 2 mesi e 20 giorni di reclusione, per il reato ex art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, relativo all’anno di imposta 2014, commesso quale legale rappresentante della S.N..

Il Tribunale di Salerno, nella sentenza di condanna, ha rappresentato che alla data della deliberazione non era stato versato in atti un ulteriore sotto-fascicolo del Pubblico ministero nel quale vi era un’altra consulenza tecnica della difesa del 12 aprile 2018, dei dottori M.R. e C.C., tale consulenza tecnica era stata trasmessa solo il 22 settembre 2020 e di essa non si era tenuto conto ai fini della decisione di condanna.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato.

L’omesso inserimento nel fascicolo del Pubblico ministero emerge dalla sentenza del Tribunale in cui si dà atto della mancata trasmissione della consulenza prima della decisione; il Tribunale ha precisato di aver proceduto al giudizio senza disporre e poter esaminare la decisiva prova contraria, nonostante la consulenza tecnica fosse regolarmente confluita nel fascicolo del Pubblico ministero prima della scelta del rito abbreviato, perché depositata dopo la notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.

In sintesi, la Corte di appello avrebbe illegittimamente rigettato l’eccezione di nullità nonostante risulti accertato – già in base alla sentenza del Tribunale – che la prova – la consulenza tecnica di parte attestante la esimente della forza maggiore – prodotta dalla difesa all’esito dell’avviso di conclusione delle indagini, prima della scelta del rito, sarebbe stata arbitrariamente sottratta dal Pubblico ministero, sin dall’ammissione del giudizio abbreviato, alla decisione.

Decisione

La Suprema Corte ha stabilito che la mancata allegazione delle indagini difensive, nel caso in esame una consulenza tecnica di parte con la memoria difensiva illustrativa, che avrebbe dovuto essere inserita nel fascicolo del giudizio abbreviato, e la sua conseguente mancata sottoposizione al giudice per la decisione, concretizza una nullità di ordine generale per la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa dell’imputato, che incide sulla sola sentenza ma non sull’ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato che è, invece, un atto dovuto privo di discrezionalità, se non conseguente ad una richiesta condizionata.

Si tratta di un’ipotesi del tutto assimilabile all’omessa motivazione sulla prova contraria ex art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., che abbia il carattere di decisività e di cui, nei motivi di appello, si sia indicato perché la sua valutazione possa inficiare il ragionamento del giudice.

Tale nullità, però, non determina che la Corte di appello debba procedere ad annullare la sentenza con trasmissione degli atti al giudice di primo grado, poiché non si verte nelle ipotesi di cui all’art. 604 cod. proc. pen.

L’omessa trasmissione in primo grado della prova contraria della difesa impone alla Corte di appello, a seguito della proposizione dell’eccezione e della formulazione dei motivi di appello, non solo di acquisirla ma di valutarla, secondo il principio per cui il giudice al quale siano presentati gli elementi di prova raccolti dal difensore ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. pen., equiparabili a quelli del pubblico ministero, non può limitarsi ad acquisirli, ma ha l’obbligo di valutarli unitamente a tutte le altre risultanze del procedimento e, ove li disattenda, di esplicitarne le ragioni con adeguato apparato argomentativo. In applicazione del principio la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per aver la Corte di appello omesso di confrontarsi con le prove d’alibi degli imputati, presenti in atti perché oggetto di precedente richiesta, non accolta, di giudizio abbreviato condizionato (Sez. 5, n. 23068 del 18/05/2020, Rv. 279412 – 02).