Codice Rosso: arresto obbligatorio per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 46947, depositata il 12 dicembre 2022 ha stabilito che è obbligatorio l’arresto in flagranza della violazione dell’articolo 387 bis c.p.

Fatto

Con ordinanza del 4 marzo 2022 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ivrea non ha convalidato l’arresto in flagranza operato il 27 febbraio 2022 nei confronti di D. R. per il reato di cui all’art. 387-bis cod. pen.

Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, deducendo con unico motivo il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per avere l’ordinanza impugnata affermato l’illegittimità dell’arresto, nonostante la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 382 cod. proc. pen., in relazione alla novellata formulazione del disposto normativo di cui all’art. 380, comma 2, lett. Iter), cod. proc. pen.

Decisione

La Suprema Corte ha rilevato che l’ordinanza impugnata non ha considerato che l’art. 380, comma 2, l-ter), cod. proc. pen. prevede l’arresto obbligatorio in flagranza per i delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, a seguito della interpolazione operata sul testo normativo dell’art. 380 cit. dall’art. 2, comma 15, legge 27 settembre 2021, n. 134, a decorrere dal 19 ottobre 2021.

Ne discende:

a) che l’arresto in flagranza non è stato convalidato sulla base dell’erroneo presupposto che per la fattispecie di reato in contestazione non fosse prevista dalla legge alcun tipo di arresto, né facoltativo, né obbligatorio;

b) che, a fronte del richiamato disposto normativo, l’arresto obbligatorio in flagranza nei confronti di D.R. è stato legittimamente operato dai Carabinieri della Compagnia di Venaria Reale che vi hanno proceduto in data 27 febbraio 2022.

Sulla base delle su esposte considerazioni s’impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, poiché l’arresto è stato legittimamente eseguito.