
È stata depositata ieri la sentenza n. 230/2022 (presidente Sciarra, relatore Viganò) emessa dalla Corte costituzionale in esito alla camera di consiglio del 5 ottobre 2022 (la decisione è allegata in calce al post).
Questioni di legittimità costituzionale
Le questioni oggetto della decisione erano state sollevate dal giudice dell’udienza preliminare (GUP) del tribunale di Palermo in riferimento all’art. 521, comma 2, c.p.p., per asserito contrasto con gli artt. 3 e 112 Cost, nella parte in cui non prevede che il giudice disponga con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero (PM) quando accerta che risulta una circostanza aggravante non oggetto di contestazione.
Nell’opinione del rimettente, la norma citata, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, non consente al giudice la restituzione degli atti al PM allorché dagli atti emerga la sussistenza di una circostanza aggravante non contestata ed anzi qualifica in termini di abnormità un’eventuale decisione di tal genere.
Questo diritto vivente – prosegue il giudice a quo – è in conflitto con gli artt. 3 e 112 Cost. per due ragioni: ha «l’effetto di ricondurre casi meno gravi a un regime sanzionatorio più pesante di quello riservato a casi di pari gravità o addirittura più gravi»; «il principio di obbligatorietà dell’azione penale non dovrebbe intendersi limitato agli elementi essenziali del fatto, ma dovrebbe riguardare anche gli elementi circostanziali, tenuto conto dell’incidenza che la loro presenza o assenza ha sul complessivo trattamento sanzionatorio».
Decisione della Corte costituzionale
La Corte ha respinto tutte le eccezioni della difesa erariale.
Nel merito ha ritenuto infondate le questioni poste dal GUP di Palermo.
Ha ricordato preliminarmente che «secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore gode di ampia discrezionalità nella configurazione degli istituti processuali, censurabile soltanto nei limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte operate (ex plurimis, sentenze n. 74 del 2022, n. 213 del 2021, n. 95, n. 79 e n. 58 del 2020). Un tale standard di giudizio – particolarmente rispettoso della discrezionalità del legislatore – si impone anche allorché, come in questo caso, vengano allegate dal rimettente irragionevoli disparità di trattamento, o irragionevoli equiparazioni di trattamento tra situazioni diseguali. La disciplina del processo è, infatti, frutto di delicati bilanciamenti tra principi e interessi in naturale conflitto reciproco, sicché ogni intervento correttivo su una singola disposizione, volto ad assicurare una più ampia tutela a uno di tali principi o interessi, rischia di alterare gli equilibri complessivi del sistema. Ciò spiega perché questa Corte sia solita esercitare una speciale cautela nello scrutinio delle censure in materia processuale fondate, in particolare, sull’art. 3 Cost.».
Ha poi chiarito che la premessa interpretativa da cui parte il rimettente è corretta così come è innegabile che la soluzione offerta dal diritto vivente possa produrre i risultati da costui prospettati.
Ciò equivale a riconoscere che «La disciplina in questa sede censurata, dunque, implica fisiologicamente la possibilità di un trattamento sanzionatorio del condannato meno severo di quello che deriverebbe dall’applicazione di circostanze aggravanti ritenute sussistenti dal giudice, ma non contestate – consapevolmente, o anche per mera disattenzione – dal pubblico ministero; e, correlativamente, la possibilità di identici trattamenti sanzionatori per imputati di fatti di reato analoghi, alcuni dei quali però connotati dalla presenza di una o più circostanze aggravanti, anche in questo caso rilevate dal giudice, ma non contestate dal pubblico ministero».
Tuttavia, ed è questo il punto, «Queste possibili alterazioni della logica del principio di eguaglianza nella commisurazione della pena sono, però, l’altrettanto fisiologica conseguenza della regola della necessaria correlazione tra accusa e sentenza, saldamente radicata nel sistema del codice di procedura penale […] tale regola di sistema è, anzitutto, funzionale al corretto svolgersi del contraddittorio, e a garantire così la pienezza del diritto di difesa dell’imputato. In secondo luogo, essa tutela la stessa posizione del pubblico ministero, che l’ordinamento vigente – imperniato sul principio accusatorio – individua come esclusivo titolare dell’azione penale. Infine, la regola assicura la posizione di terzietà e imparzialità del giudice rispetto alle opposte allegazioni delle parti: posizione che è pur essa inscindibilmente legata alla logica del principio accusatorio. La regola in questione chiama il giudice a pronunciarsi sulla responsabilità dell’imputato per i soli fatti descritti nel capo di imputazione, o che siano stati oggetto delle eventuali contestazioni suppletive durante il processo, proprio perché unicamente su tali fatti si è svolto il contraddittorio tra le parti; ed esclude che il giudice possa affermare la responsabilità dell’imputato – e applicare la relativa sanzione, o frazione di sanzione – per fatti «nuovi» o «connessi» non ritualmente contestati, per un fatto «diverso» da quello contestato, o ancora per circostanze aggravanti anch’esse non oggetto di contestazione. La disposizione di cui all’art. 521, comma 2, cod. proc. pen. in questa sede censurata è, in effetti, essa stessa espressione di questa regola, precludendo al giudice di condannare l’imputato per il fatto che risulti dal compendio delle prove, ma sia «diverso» da quello descritto nell’imputazione».
Preso atto di questo ineludibile principio, la Corte si è posta la domanda essenziale.
Questa è la risposta che si riporta per esteso e testualmente:
«Occorre a questo punto chiedersi se risulti manifestamente irragionevole, o addirittura arbitrario, non estendere tale regola anche al caso in cui risultino circostanze aggravanti del fatto non contestate dal pubblico ministero. In questa ipotesi, il giudice è invero tenuto a pronunciare condanna soltanto per il fatto contestato, non qualificato dall’aggravante; e il pubblico ministero non avrà poi alcuna possibilità di “recuperare” tale aggravante né nei successivi gradi di giudizio, né, a fortiori, in un diverso giudizio, stante anche in questo caso lo sbarramento del ne bis in idem.
Vi è tuttavia tra le due ipotesi la differenza essenziale poc’anzi segnalata: in quella del fatto «diverso» il giudice – ove non potesse restituire gli atti al pubblico ministero – dovrebbe tout court assolvere l’imputato; quando invece, dopo aver accertato la commissione del fatto così come contestato, il giudice rileva altresì la presenza di una circostanza aggravante non oggetto di contestazione, l’esito del giudizio resta comunque di condanna.
Naturalmente, il legislatore avrebbe potuto prevedere anche in questo caso la possibilità per il giudice di non definire il giudizio, e di restituire gli atti al pubblico ministero per consentirgli di procedere a una nuova contestazione, comprensiva dell’aggravante risultante dagli atti, sì da giungere – al termine del nuovo processo – all’applicazione di una pena corrispondente anche nel quantum all’effettiva colpevolezza dell’imputato. Ma una simile soluzione avrebbe comportato la necessità di regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari. Soluzione questa che non è mai indolore, dal punto di vista dei molteplici principi costituzionali in gioco, che all’evidenza includono anche il principio – coessenziale al diritto alla difesa dell’imputato, e «connotato identitario della giustizia del processo» (sentenza n. 74 del 2022) – della ragionevole durata del processo, sancito all’unisono dall’art. 111, secondo comma, Cost. e dalle carte internazionali dei diritti.
La soluzione della restituzione degli atti al pubblico ministero affinché riformuli l’imputazione costituisce, d’altra parte, una deviazione dalla funzione essenziale del giudice – che l’art. 111, secondo comma, Cost. esige sia «terzo e imparziale», e dunque equidistante da entrambe le parti – nell’ambito del processo. Tale funzione consiste, essenzialmente, nell’assumere come dato di partenza la prospettazione accusatoria, per verificare se le prove assunte nel contraddittorio con la difesa – o comunque sulle quali la difesa ha interloquito, nell’ambito del giudizio abbreviato – consentano di ritenere provata, oltre ogni ragionevole dubbio, quella prospettazione; non già in quella, in certo senso inversa, di assicurare che la prospettazione accusatoria venga adeguata alle prove effettivamente assunte in giudizio, o comunque utilizzabili ai fini della decisione.
La scelta del legislatore è stata, dunque, quella di calibrare la regola della restituzione degli atti al pubblico ministero, con il suo carico di allungamento dei tempi processuali, sulla sola ipotesi del fatto «diverso», in cui la definizione del giudizio con una sentenza assolutoria determinerebbe la totale impunità di chi sia risultato autore di un fatto di reato, privilegiando invece le ragioni di tutela della ragionevole durata del processo e della posizione di terzietà e imparzialità del giudice nel caso in cui l’errore del pubblico ministero si ripercuota soltanto sulla misura della pena da infliggere a un imputato comunque condannato per il fatto di reato risultato provato in sede processuale.
A giudizio di questa Corte, tale scelta individua un punto di equilibrio non implausibile tra gli opposti interessi e principi in gioco, tutti di grande rilievo nel vigente sistema del processo penale; ed è in ogni caso ben lungi dal poter essere qualificata in termini di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Ne consegue la non fondatezza della censura ex art. 3 Cost.».
«Neppure è fondata la doglianza di violazione del principio di obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost. […] Il principio di obbligatorietà dell’azione penale da parte del pubblico ministero è connesso […] tanto al principio di eguaglianza quanto a quello di legalità in materia penale, essendo in definitiva funzionale alla garanzia di un’uniforme e imparziale applicazione della legge penale a tutti i suoi destinatari.
Per garantire l’effettività di tale principio l’ordinamento prevede vari meccanismi che assicurano il controllo di un giudice sulle decisioni del pubblico ministero relative all’esercizio dell’azione penale o ai suoi stessi esiti – a cominciare dal controllo del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di archiviazione (art. 409 cod. proc. pen.), alla necessità di verifica giudiziale sulla congruità degli accordi tra imputato e pubblico ministero in merito all’applicazione della pena su richiesta (art. 448 cod. proc. pen.), sino, appunto, alla disciplina di cui all’art. 521, comma 2, cod. proc. pen. in questa sede censurata, che prevede la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda ad un nuovo esercizio dell’azione penale, allorché il giudice ritenga che il fatto sia diverso da quello contestato.
Nonostante la fondamentale connotazione accusatoria del nostro sistema processuale, il pubblico ministero non è, insomma, dominus assoluto dell’azione penale, essendo previste varie possibilità di intervento del giudice per assicurare, anche contro l’avviso del pubblico ministero, l’uniforme e imparziale applicazione della legge penale ai suoi destinatari, in omaggio alla ratio sottesa all’art. 112 Cost.
Tuttavia, anche nella configurazione dei presupposti e dei limiti di tali controlli non possono non riconoscersi ampi spazi di manovra al legislatore, il quale è – come si è poc’anzi sottolineato – chiamato a un delicato bilanciamento tra i molti principi che entrano in gioco nel processo penale, e che possono porsi in conflitto rispetto alle stesse esigenze di assicurare piena tutela al principio di obbligatorietà dell’azione penale, nel senso ampio appena precisato.
Anzitutto, il principio di obbligatorietà dell’azione penale non può essere ragionevolmente esteso sino al punto di negare qualsiasi spazio valutativo al pubblico ministero sulla concreta configurazione dell’imputazione, nella quale egli è tenuto a enunciare i fatti storici corrispondenti all’insieme delle fattispecie astratte contenute nelle disposizioni da cui dipende la rilevanza penale di una condotta – ivi comprese quelle configuranti circostanze, le quali spesso contengono clausole generali o requisiti elastici che rimandano necessariamente ad apprezzamenti discrezionali di chi debba applicare la norma, a cominciare appunto dal pubblico ministero. Ciò è tanto più vero con riguardo all’aggravante della recidiva, la cui applicazione implica sempre […] valutazioni discrezionali sulla significatività delle precedenti condanne rispetto alla concreta maggiore colpevolezza e pericolosità dell’imputato: valutazioni che proprio il pubblico ministero è chiamato in prima battuta a compiere, e che spetterà poi al giudice convalidare una volta passate attraverso il filtro del contraddittorio.
D’altra parte, il legislatore non può non preoccuparsi di garantire l’effettività del diritto di difesa dell’imputato, il quale – una volta formulata l’imputazione da parte del pubblico ministero – ha un’ovvia aspettativa a poter articolare la propria strategia difensiva in relazione, appunto, all’imputazione così cristallizzata, e non ad eventuali imputazioni alternative emerse nel corso del giudizio, anche solo in termini di circostanze aggravanti non ritualmente contestategli dal pubblico ministero.
Infine, lo stesso ruolo del giudice non può essere inteso sino a ricomprendere, per necessità costituzionale, un penetrante sindacato su tutte le scelte compiute dal pubblico ministero nella descrizione del fatto che costituisce il thema decidendum del giudizio penale. Un tale sindacato finirebbe infatti per snaturare la stessa posizione di terzietà e imparzialità del giudice, chiamato in linea di principio […] a giudicare della corrispondenza dei fatti provati a quelli ascritti all’imputato dal pubblico ministero, e non già ad assicurare, in chiave collaborativa con quest’ultimo, l’adeguamento dell’imputazione ai fatti provati.
In definitiva, la disposizione censurata individua – anche sotto il profilo della sua compatibilità con l’art. 112 Cost. ora all’esame – un punto di equilibrio nient’affatto irragionevole tra il complesso dei
principi e interessi sottesi al delicato meccanismo del processo penale; con conseguente non fondatezza della censura».
Le questioni poste dal GUP di Palermo sono state coerentemente ritenute infondate.
Qui si può solo aggiungere che è una decisione ampiamente condivisibile soprattutto per il valore che attribuisce al principio del contraddittorio e alle esigenze dell’accusato in sede penale.

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