Bevuto troppo e poi guidato? Non ti sarà riconosciuta la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 42250 depositata il 9 novembre 2022 ha stabilito che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è esclusa nel caso di tasso alcolemico, particolarmente elevato.

Rileva la Suprema Corte che i giudici di merito hanno fondato il proprio giudizio sotteso al diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto essenzialmente in base al tasso alcolemico, particolarmente elevato in quanto sensibilmente superiore rispetto al valore-soglia della fascia di maggiore gravità.

Ora, è ben vero che sentenza Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, richiamata dal ricorrente, afferma tra l’altro che “Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen. Si richiede, in breve, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto”.

Tuttavia, l’aver guidato in condizioni di ebbrezza francamente eccezionali, comprovate dall’accertamento strumentale, rende evidentemente irriducibile la condotta dell’odierno ricorrente a un’ipotesi caratterizzata da disvalore particolarmente tenue.

In tal senso, quindi la sentenza impugnata soddisfa le esigenze di contestualizzazione del fatto, in relazione a una fattispecie di eclatante rilevanza dal punto di vista della pericolosità alla guida da parte del F., in relazione a una condizione di ebbrezza particolarmente marcata.

In un caso analogo si è giunti a conclusioni diametralmente opposte, riconoscendo la tenuità del fatto.

Con la sentenza n. 35825 del 20 maggio 2021 la sezione 4 della cassazione ha stabilito: “Ma se questo è il metro utilizzabile dal giudice per accertare la sussistenza dei presupposti della declaratoria di non punibilità in presenza di particolare tenuità dell’offesa, del tutto coerentemente il giudice di appello è pervenuto alla decisione adottata alla stregua di una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, non caratterizzata né da particolare insidiosità o spericolatezza nella guida, né dall’accertamento di una apparente condizione di difetto di controllo (verbalizzanti e teste B.); d’altro canto i risultati dell’esame alcolimetrico, sebbene compresi nel range della soglia più elevata, nondimeno erano prossimi al limite della soglia inferiore.

In termini assolutamente appropriati e logici il giudice distrettuale ha poi valutato la modestia del grado dell’offesa alla circolazione stradale, in assenza di elementi sintomatici di una condizione di alterazione ovvero in presenza di segni assolutamente trascurabili e in costanza di una condotta di guida appropriata o comunque non improntata a violazioni del codice della strada” (Sez. U, 25.2.2016, Rv.266590; Sez. 4, 24.11.2015; Rv.265218; Sez.4, 11.11.2020 n.11655 non massimata).

Chiosa la Corte, in relazione allo strumento dell’alcoltest, che la giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza – stante l’affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all’omologazione e alla taratura – con la conseguenza che é onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli, tramite l’escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell’etilometro (vds. Sez. 4, sentenza n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Rv. 280958; Sez. 4, sentenza n. 7285 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280937; Sez. 4, sentenza n. 28887 del 11/06/2019, Rv. 276570).