Stalking al paparazzo che bracca l’agente dei calciatori (di Riccardo Radi)

La cassazione ha confermato la condanna a 4 mesi di reclusione per atti persecutori nei confronti del fotografo a caccia di scoop che con il suo comportamento assillante ha costretto il procuratore dei calciatori a cambiare orari, luoghi di incontro e auto, oltre che a bloccare le telefonate in entrata.

La Suprema Corte sezione 5 con la sentenza numero 42856 depositata il 10 novembre 2022 ha stabilito che: “Deve essere condannato per atti persecutori l’agente laddove la persona offesa è stata costretta dalle intrusioni del primo a cambiare abitudini lavorative in modo non occasionale, dovendosi ritenere che i comportamenti vessatori abbiano indotto nella vittima un perdurante e grave stato d’ansia e di paura, tale da ingenerare un giustificato timore per la propria sicurezza e da portare a un’alterazione delle abitudini di vita”.

Non giova alla difesa dedurre che i comportamenti addebitati potrebbero al massimo essere ritenuti «molesti e fastidiosi» integrando al più la contravvenzione ex articolo 660 Cp. Né giova giustificarli ricordando che l’uomo fa il suo lavoro di paparazzo.

Il punto è che il fotografo si apposta davanti all’ufficio dell’agente e in altri luoghi frequentati dalla persona offesa per cercare di incontrare i clienti dell’uomo. Lo tempesta di telefonate chiedendogli di intercedere presso i suoi assistiti in modo da ottenere servizi esclusivi con gli atleti. E volano offese e toni aggressivi se non ottiene aiuto dal professionista. Che reagisce ricorrendo a una serie di escamotage per non lasciare tracce della sua presenza in ufficio e non usa la sua macchina per sfuggire ai pedinamenti. Insomma: la condotta dell’imputato induce nella persona offesa un perdurante e grave stato d’ansia e di paura, tanto da ingenerare un giustificato timore per la propria sicurezza personale e modificare le abitudini quotidiane (Cassazione sezione 5 n.17552/2021 B, Rv 281078; Cassazione sezione 5 n. 1813/2022, Rv 282527-01).

È stata la Corte costituzionale con la sentenza 172/14 a chiarire come va interpretato il riferimento alle abitudini di vita della vittima: va inteso come il complesso dei comportamenti che una persona tiene nell’ambito familiare, sociale e lavorativo e che è costretta a cambiare per l’intrusione dello stalker; un mutamento di cui il persecutore deve essere consapevole perché il reato è punibile soltanto a titolo di dolo.