Arrestato assente in aula: il giudice può convalidare l’arresto e procedere al giudizio direttissimo? (di Riccardo Radi)

La questione attiene al se il giudice possa o meno convalidare l’arresto e procedere al contestuale giudizio direttissimo nel caso in cui l’imputato non sia presente in udienza.

La cassazione è stata più volte chiamata a rispondere al quesito.

Secondo un primo indirizzo che attiene alle ipotesi, in cui sussista un legittimo impedimento dell’imputato, la mancata “presentazione” di questi sarebbe incompatibile con l’incardinazione del procedimento davanti al giudice e, quindi, precluderebbe la cognizione del rito direttissimo, tenuto conto della necessità della contestazione orale dell’imputazione.

Un diverso orientamento ritiene invece che la mancata presenza dell’imputato per legittimo impedimento non costituisca evenienza preclusiva del giudizio di convalida dell’arresto e della contestuale instaurazione del rito direttissimo (Sez. 6, n. 53850 del 18/12/2014; Sez. 5, n. 24612 del 26/05/2009; Sez. 6, n. 3410 del 25/01/2011).

In tale quadro di riferimento non univoco, si pone la diversa ipotesi, dell’assenza volontaria dell’imputato.

Sul tema la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la mancata presenza dell’arrestato all’udienza, senza che sussista un legittimo impedimento, innanzitutto non impedisce che il giudice, nella sussistenza dei requisiti di legge, provveda alla convalida, perché in tal caso trova applicazione l’art. 391, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 41598 del 27/06/2018, Rv. 274148; Sez. 6, n. 41783 del 05/07/2017, non massimata).

Si è evidenziato inoltre come il rito direttissimo sia di per sé compatibile anche con l’assenza dell’imputato, essendo adottabile anche nei confronti di imputato in stato di libertà; né l’assoluta contestualità tra convalida e giudizio (inteso come celebrazione del processo e decisione sull’imputazione) risulta essere elemento strutturale indispensabile, come infatti normalmente accade nei casi fisiologici in cui l’arrestato, pur presente, chieda i termini a difesa e, in esito al loro decorso, eventuali riti alternativi.

Nessuna diversità sussiste tra le fattispecie dell’impedimento legittimo e quella della volontà di sottrazione derivante dall’evasione, posto che, sul piano sistematico, in entrambi i casi, caratterizzati dall’assenza dell’imputato, vi è la medesima situazione, quella cioè di procedere alla convalida di arresto – con richiesta di rito direttissimo – in un contesto di urgenza, quale la necessità della valutazione della legittimità dell’arresto, nella fisica assenza dell’imputato arrestato.

Nel caso esaminato dalla cassazione sezione 6 con la sentenza numero 22526/2019 l’imputato era evaso dagli arresti domiciliari dove era stato collocato prima dell’udienza di convalida: i giudici di legittimità hanno ribadito che l’assenza volontaria dell’imputato non impedisce al giudice di convalidare il suo arresto e procedere al giudizio direttissimo.

Secondo la cassazione non può affermarsi sussistere alcuna incompatibilità strutturale tra convalida/rito direttissimo e temporaneo impedimento dell’imputato arrestato.

Il rito direttissimo, infatti, è per di per sé compatibile anche con l’assenza dell’imputato, essendo adottabile anche nei confronti di imputato in stato di libertà.

Infine, nessuna diversità va rilevata tra le fattispecie dell’impedimento legittimo e della volontà di sottrazione (nel caso di evasione), posto che sul piano sistematico vi è in entrambi i casi la situazione di una convalida di arresto con richiesta di rito direttissimo proposta in un contesto di urgenza, per la valutazione della legittimità dell’arresto, e tuttavia nella fisica assenza dell’imputato arrestato.

Più precisamente è stato rilevato come la ipotizzata differenziazione di trattamento tra le situazioni dell’arrestato assente per legittimo impedimento e quello tale per scelta (l’evaso) condurrebbe ad un esito irragionevole imponendo la carcerazione dell’assente per impedimento legittimo, a fronte della possibile trattazione in stato di libertà dell’evaso (Sez. 6, n. 53850 del 18/12/2014).

La sentenza da ultimo citata ha messo bene in evidenza come risulterebbe del tutto singolare, sul piano della ricostruzione sistematica, che a fronte del ritenuto eccezionale pregiudizio del non poter avere una tempestiva contestazione orale dell’imputazione (e nonostante il suo difensore debba essere ascoltato e possa svolgere ogni difesa) l’arrestato fosse, come conseguenza immediata della tutela apprestata per tale potenziale lesione, costretto a “passare” per la casa circondariale, appena cessata la situazione che ne ha determinato l’impedimento legittimo e dopo aver comunque “subito” un provvedimento di convalida in sua assenza (art. 391 cod. proc. pen.) e l’adozione di misura cautelare custodiale (art. 391, commi 4 e 5). Deve pertanto essere ribadito il principio di diritto secondo cui il legittimo impedimento che non permette la presenza fisica dell’arrestato all’udienza non è ostativo alla richiesta di convalida dell’arresto e contestuale giudizio direttissimo, ai sensi dell’art. 558 cod. proc. pen., anche nell’ipotesi di allontanamento volontario dell’imputato determinato da evasione.