Sezioni unite penali: sì alla legittimazione del PG ad impugnare l’ordinanza che ammette l’imputato alla messa alla prova; no alla messa alla prova per gli enti

Le Sezioni unite penali, come da informazione provvisoria n. 17, all’udienza di oggi hanno trattato e deciso le seguenti questioni controverse: “se il procuratore generale sia legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, l’ordinanza che ammette l’imputato alla messa alla prova (art. 464-bis c.p.p.) e, in caso positivo, per quali motivi; se il procuratore generale sia legittimato ad impugnare cin ricorso per cassazione la sentenza di estinzione del reato pronunciata ai sensi dell’art. 464-septies c.p.p.”.

La soluzione adottata è la seguente: “Il procuratore generale è legittimato, ai sensi dell’art. 464-quater, comma 7, c.p.p., ad impugnare l’ordinanza di ammissione alla prova (art. 464-bis, c.p.p.) ritualmente comunicatagli ai sensi dell’art. 128 c.p.p.

In conformità a quanto previsto dall’art. 586 c.p.p., in caso di omessa comunicazione dell’ordinanza è legittimato ad impugnare quest’ultima insieme con la sentenza al fine di dedurre anche motivi attinenti ai presupposti di ammissione alla prova.

L’istituto dell’ammissione alla prova (art. 168-bis c.p.) non trova applicazione nel riferimento agli enti di cui al d. lgs. n. 231 del 2001“.