Piani anticorruzione: adottati da quattro uffici giudiziari soltanto su 334

Ho il privilegio di essere il condirettore coordinatore della rivista Sistema 231, edita da Filodiritto.

Come suggerito dal suo nome, essa si occupa dei temi connessi alla responsabilità da reato degli enti e, più in generale, delle questioni inerenti alla compliance in ambito aziendale.

Fin dall’inizio delle sue pubblicazioni e per una precisa scelta editoriale, Sistema 231 non si è limitata alle riflessioni di stampo classico e ai temi dell’esistente ma ha voluto estendere il suo raggio d’azione a studi pionieristici e sperimentali che esplorano ciò che non c’è ancora.

In piena coerenza a questa attitudine, il numero 4/2022 della rivista ospita, accanto a lavori tutti pregevoli, una ricerca durata mesi e condotta dagli avvocati Vittore d’Acquarone e Riccardo Roscini-Vitali (allegata in calce a questo post).

Si intitola significativamente “La compliance negli uffici giudicanti e negli enti giudicati: un’Italia “a due velocità?” e la sua importanza non è sfuggita a un giornale attento come Il Dubbio che proprio nell’edizione digitale di oggi ha pubblicato, a firma di Valentina Stella, un’intervista a Vittore d’Acquarone dal titolo “Anticorruzione: se gli uffici giudiziari non rispettano la legge” (consultabile a questo link).

Gli Autori si sono posti tre domande: 1) se le normative sull’anticorruzione, sulla trasparenza e sul cosiddetto whistleblowing (termine di derivazione anglosassone riferito all’attività di coloro che segnalano reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, cui si accompagnano le misure idonee a tutelare i segnalatori da possibili ritorsioni in loro danno) siano o no applicabili anche agli uffici giudiziari; 2) quali siano, in caso positivo, gli obblighi che tali uffici dovrebbero rispettare; 3) qual è il grado del loro adempimento.

Così definite le domande di partenza, gli Autori si sono messi al lavoro su un duplice piano: la ricognizione e l’interpretazione del complesso normativo pertinente e la verifica empirica della sua attuazione.

Alla prima domanda hanno dato una risposta positiva: gli uffici giudiziari sono indiscutibilmente pubbliche amministrazioni e, accanto alle loro funzioni strettamente giudiziarie, sono anche titolari di funzioni amministrative; gli spetta quindi adempiere agli obblighi di legge in materia di anticorruzione, trasparenza e whistleblowing.

Alla seconda domanda hanno così risposto: spetta agli uffici giudiziari adottare il piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT); designare il suo responsabile (RPCT); definire un codice di comportamento degli uffici; pubblicare sul proprio sito web istituzionale il PTPCT adottato all’interno della sezione “Trasparenza” e renderlo agevolmente accessibile a chiunque voglia consultarlo: elaborare procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni in conformità al modello adottato dall’ANAC e svolgere attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Fin qui la ricognizione normativa e i suoi effetti sugli uffici giudiziari.

Ad essa è seguita la verifica empirica.

I due ricercatori avrebbero potuto farla a campione e sarebbe già stata significativa ma, avendo ben presente l’importanza di ciò che stavano facendo, hanno scelto la via più difficile, prendendo in considerazione l’intero ambito che stavano esplorando.

Ecco dunque che d’Acquarone e Roscini-Vitali hanno esaminato tutti gli uffici giudiziari ordinari d’Italia e quindi la totalità delle procure della Repubblica presso i tribunali, dei tribunali, delle procure generali della Repubblica presso le Corti d’appello, delle Corti d’appello, e infine la procura generale presso la Corte di cassazione e la Corte di cassazione.

Questi sono i risultati, divisi per tipologia di uffici.

Procure delle Repubblica presso i tribunali

Sono in tutto 140.

74 di esse hanno la sezione “Amministrazione trasparente” nel loro sito web.

Nessuna di esse ha adottato il PTPCT.

Tribunali

Sono in tutto 140.

90 di essi hanno la sezione “Amministrazione trasparente” nel loro sito web.

Solo 4 di essi hanno adottato il PTPCT.

Procure generali della Repubblica presso le Corti d’Appello

Sono in tutto 26.

17 di esse hanno la sezione “Amministrazione trasparente” nel loro sito web.

Nessuna di esse ha adottato il PTPCT.

Corti d’appello

Sono in tutto 26.

19 di esse hanno la sezione “Amministrazione trasparente” nel loro sito web.

Nessuna di esse ha adottato il PTPCT.

Procura generale presso la Corte di cassazione

Ha la sezione “Amministrazione trasparente” ma non ha adottato il PTPCT.

Corte suprema di cassazione

Ha la sezione “Amministrazione trasparente” ma non ha adottato il PTPCT.

Totale

La sezione “Amministrazione trasparente” è presente sul sito web istituzionale di 202 uffici giudiziari su 334 (60,48% del totale).

Il PTPCT è stato adottato da 4 uffici giudiziari su 334 (1,2% del totale).

Si consideri adesso che l’adozione del piano triennale non è una facoltà ma un obbligo.

Si consideri ancora che tale piano deve occuparsi di tutte le attività organizzative proprie degli uffici giudiziari e considerare come attività sensibili quelle in cui venga in rilievo un malfunzionamento dell’amministrazione.

Si ricordi che tra tali attività, come esemplifica d’Acquarone nell’intervista al quotidiano Il Dubbio, rientrano bandi di appalto per importi anche notevoli, gestione delle cancellerie, tempi e modi per il corretto svolgimento delle funzioni, progressioni di carriera, attribuzione dei procedimenti e  calendarizzazione delle udienze, scelte organizzative sui criteri di priorità dell’azione penale, e così via. Resta esclusa dall’ambito di efficacia dei piani la sola funzione “giurisdizionale”, che già trova disciplina nei codici di rito.

Tutte queste funzioni e i relativi adempimenti rimangono così in un cono d’ombra e inaccessibili ai cittadini.

Lo stesso vale per il whistleblowing. Il destinatario fisiologico delle loro segnalazioni è il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ma costui non può essere nominato se il PTPCT non viene adottato. Il canale di segnalazione pensato dal legislatore viene in tal modo a mancare proprio lì dove si dovrebbe custodire al meglio la legalità.

Resta infine un’ultima osservazione.

L’organismo deputato a esercitare vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia qualitativa delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni, nonché sul rispetto delle regole sulla trasparenza è l’ANAC al quale spetta peraltro il potere di ordinare alle amministrazione inadempienti, quindi anche agli uffici giudiziari, di adottare il PTPCT e di adeguarsi alle regole della trasparenza.

Gli Autori della ricerca non hanno tuttavia individuato alcuna indagine di tal genere da parte dell’ANAC.

È il momento di concludere e lo si fa come si è iniziato.

La ricerca di Vittore d’Acquarone e Riccardo Roscini-Vitali ha svelato ciò che non si sapeva e che sarebbe servito sapere.

È singolare che a questa conoscenza si arrivi non a seguito della dovuta vigilanza istituzionale ma per via del meritorio lavoro degli Autori e per il supporto loro dato dalla rivista Sistema 231 e dall’editore Filodiritto.

La speranza, ora che si è insediato un nuovo Governo, è che questa conoscenza arrivi alla sua attenzione e venga assunta come punto di partenza per le iniziative necessarie.

2 commenti

  1. Caro Vincenzo, grazie, a te e a Sistema 231, ospitalità e attenzione non erano scontate.
    Nel merito: quali le ragioni dell’inadempimento? L’ignoranza dell’obbligo? Non è credibile, per l’ampiezza e per i modi. La sfiducia per un adempimento considerato oneroso e solo burocratico, forse offensivo per chi è ontologicamente virtuoso? Convince maggiormente, ma apre ad altre riflessioni. L’istituzione avrebbe potuto e dovuto contestarlo frontalmente, concedendo al dibattito le ragioni per le quali altri sarebbero invece sospettabili di indulgere all’illecito laddove facciano altrettanto. La discussione si farebbe ampia, e utile.

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