Riciclaggio: configurabilità e rapporto con l’intestazione fittizia di beni (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 38141 depositata il 10 ottobre ha esaminato la questione relativa alla configurabilità del reato di riciclaggio nella semplice condotta di chi accetta di essere indicato beneficiario di beni che nella realtà appartengono a terzi.

La Suprema Corte ha stabilito che Integra il reato di riciclaggio anche la semplice condotta di colui che accetta di essere indicato come beneficiario economico di beni che, nella realtà, appartengono a terzi e sono frutto di attività delittuosa, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è comunque idonea a ostacolare l’identificazione della provenienza del denaro (sez. 2 n. 21687 del 5 aprile 2019, Armelissano, Rv 276114, sez. 2, n. 23890 del 1 aprile 2021, Aieta, Rv 281463, non massimata).

Nel contempo gli ermellini hanno stabilito che il reato ex articolo 648 bis Cp, assorbe quello di cui all’articolo 512 bis Cp nella condotta della moglie che apre un conto a suo nome sul quale finiscono i soldi del marito bancarottiere, usati per pagare le rate del prezzo dell’immobile di cui lei figura come proprietaria.

Nessun dubbio che l’azione della signora integri il riciclaggio, perché ostacola l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro. Ma l’intestazione fittizia del cespite non può essere sanzionata due volte: rappresenta soltanto un segmento della più articolata condotta di riciclaggio.

Nella definizione della condotta tipica del delitto di riciclaggio previsto e punito dall’art. 648-bis il legislatore ha individuato distinte categorie di atti materiali e giuridici: quelli che hanno ad oggetto la sostituzione, in senso fisico, del denaro, dei beni o delle altre utilità che risultino di provenienza delittuosa; gli atti di trasferimento, mediante negozi giuridici, delle medesime cose considerate dalla norma; infine, la categoria residuale, destinata a garantire la massima estensione della tutela, che individua ogni altra operazione, materiale o giuridica, che abbia la finalità (comune anche alle altre categorie di atti) di ostacolare l’individuazione della provenienza delittuosa. Alla stregua della definizione contenuta nella norma, è evidente che la condotta realizzata mediante l’esecuzione di un’operazione volta a ostacolare la provenienza delittuosa delinea una tipologia di reato a forma libera, la quale deve risultare caratterizzata dal tipico effetto dissimulatorio, avendo l’obbiettivo di ostacolare l’accertamento dell’origine delittuosa del denaro o del bene. In linea con tale inquadramento e considerando l’interesse tutelato dalla norma, si è affermato che il delitto di riciclaggio ricorre anche nell’ipotesi in cui il compimento delle operazioni, pur non impedendolo in modo definitivo, sia comunque idoneo a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità (Sez. 2, 8788/2019).

Il delitto di riciclaggio è un reato a forma libera attuabile anche con modalità frammentarie e progressive. È stato, in particolare, osservato che in tema di riciclaggio, ove più siano le condotte consumative del reato, attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto, si configura un unico reato a formazione progressiva, che viene a cessare con l’ultima delle operazioni poste in essere, precisandosi che integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell’aggirare la libera e normale esecuzione dell’attività posta in essere (Sez. 2, 5760/2019).

Il ricorso dell’imputata è accolto, la stessa Corte di merito ammette che si tratti di una sola condotta delittuosa quando afferma il riciclaggio comincia con l’apertura del conto corrente mentre l’intestazione fittizia dell’immobile costituisce il presupposto che lo agevola.

Corretta è la premessa dal giudice del gravame quando evoca la figura del reato unico a formazione progressiva: il riciclaggio rappresenta un delitto a forma libera, che ben può consistere in una pluralità di atti leciti anche distanti nel tempo, a patto che abbiano l’obiettivo comune di nascondere che il decreto è frutto di un reato.
La Corte territoriale, tuttavia, avrebbe dovuto trarne le conseguenze: il primo atto dell’unica condotta di riciclaggio è il versamento del denaro derivante dalla bancarotta del marito sul conto corrente intestato alla moglie, poi utilizzato per pagare le rate della villa acquistata nella località turistica. E l’intestazione fittizia dell’immobile non può essere punita grazie alla clausola di riserva dell’articolo 512 bis Cp («salvo che il fatto costituisca più grave reato»).