Particolare tenuità del fatto: non basta che il fatto sia occasionale (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 37342 depositata il 3 ottobre 2022 ha esaminato la questione della valutazione complessiva della condotta ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.

L’art. 131-bis, primo comma, cod. pen. prevede che «nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale».

Le Sezioni Unite hanno affermato che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., con una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Rv. 266590; conforme, ex plurimis: Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Rv. 280466).

Nel caso esaminato, il GUP del Tribunale di Ravenna non ha fatto, tuttavia, buon governo di questo principio di diritto, in quanto ha ritenuto sussistente la particolare tenuità del fatto, solo in ragione del «ristretto lasso di tempo (di pochissime ore)» per il quale si sono protratte «le indagini per la fantomatica rapina da parte dei due uomini dell’Est»». Indipendentemente da ogni considerazione sul carattere ristretto o meno di tale lasso temporale, dunque, il giudice ha posto a fondamento del proprio apprezzamento non già tutte le peculiarità della fattispecie concreta, bensì solo quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto, violando l’art. 131-bis cod. pen.

Il GUP ha, dunque, instaurato in via interpretativa un automatismo illegittimo tra l’asserita modesta durata delle indagini e la particolare tenuità del fatto, senza considerare le modalità complessive della condotta dell’imputata, che peraltro, ha reiterato la falsa denuncia e simulato le tracce del reato, il contesto della ritrattazione e il danno cagionato alle forze dell’ordine, impegnate nella ricerca degli autori del delitto denunciato.

D’altra parte, secondo il costante orientamento di legittimità, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è sufficiente che il fatto sia occasionale, ma è necessario che l’offesa, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, comma primo, sia ritenuta di particolare tenuità (Sez. 3 n. 50782 del 26/09/2019, Rv. 277674).

Alla stregua di tali rilievi, dunque, è stata annullata la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ravenna, in diversa persona fisica.