
Pochi giorni fa il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo predisposto per l’attuazione della Legge delega n. 134/2021 di riforma del processo penale, meglio nota come Riforma Cartabia, dal nome della ministra della Giustizia.
Lo schema è accompagnato da una dettagliata relazione illustrativa.
Uno dei pilastri portanti di questo ampio disegno riformatore è la riforma complessiva della giustizia riparativa, illustrata dettagliatamente nella parte III della relazione.
È impossibile in questa sede un approfondimento analitico della materia.
Ci si limita pertanto a rinviare a una bella riflessione di Fabio Fiorentin, pubblicata su Diritto Penale e Uomo il 6 ottobre 2021 (consultabile a questo link) il cui titolo “Punizione o riparazione?” fa già comprendere quali siano il dilemma di fondo e gli orientamenti ideologici che ruotano attorno all’istituto.
La giustizia riparativa è quindi tutt’altro che neutra. Implica una visione cui segue una scelta ed è fortemente condizionata dagli animal spirits del corpo sociale e dalla relazione che si instaura tra questo e i suoi rappresentanti.
L’accademia, la comunità scientifica e ancor di più la giurisdizione hanno un ruolo di spicco nel dibattito attorno alla giustizia riparativa e il loro atteggiarsi può contribuire a renderla più comprensibile ed accettabile o, al contrario, più invisa.
In coerenza allo scopo prevalentemente informativo di questo blog (ma senza che questo implichi la rinuncia ad esprimere opinioni nette quando se ne avverte la necessità), si rendono disponibili ai lettori lo schema del decreto e la sua relazione di accompagnamento.
Previa autorizzazione dell’Autore e del quotidiano per il quale ha scritto, si allega infine l’articolo “Giustizia riparativa, ecco perché la riforma Cartabia non viola la Costituzione”, pubblicato sull’edizione di oggi de Il Dubbio, a firma dell’avvocato Michele Passione del foro di Firenze.
È indispensabile ricordare che l’avvocato Passione ha fatto parte del gruppo, presieduto dal Prof. Adolfo Ceretti ed insediato presso l’ufficio legislativo del ministero della Giustizia, al quale è stato assegnato il compito di elaborare gli schemi di decreto legislativo recanti la disciplina organica della giustizia riparativa. Così come è stato componente del Tavolo XIII degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale, promossi nel 2016 dall’allora ministro della Giustizia Andrea Orlando.
Il suo articolo, di cui raccomando vivamente la lettura, sottolinea la coerenza del testo normativo di disciplina della giustizia riparativa a principi europei e internazionali e, soprattutto, risponde a critiche, per la verità assai ingenerose e ciò che più conta illogicamente immotivate, che vi avevano addirittura colto l’abbandono del “cognitivismo garantista” a favore di una sorta di “sostanzialismo etico” e una “efficienza declinata sul paradigma repressivo”.
A me pare che censure di questo tipo, pur verosimilmente ispirate da credi garantistici, siano espressive di una sempre presente tendenza al massimalismo il cui unico effetto, purtroppo, sarà di portare ulteriore acqua al mulino di chi già di suo considera un imperdonabile cedimento ogni politica che attenui il nostro “carcerocentrismo”. Non un buon affare, secondo me.
Ma, come sempre, ognuno si faccia da solo la sua opinione.

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