Unione delle Camere penali italiane e delibere di astensione collettiva dalle udienze: l’adesione del difensore è un diritto costituzionale (Cass. Pen., sez. VI, sentenza n. 28965/2022)

Nel corso di un  giudizio di appello il difensore di un imputato ha spedito una PEC alla Corte,  dichiarando di aderire ad un’astensione collettiva dalle udienze per i giorni 24 e 25 giugno 2021 proclamata dall’Unione delle camere penali Italiane (UCPI) e chiedendo il rinvio del dibattimento.

La Corte di appello ha respinto la richiesta, rilevando che la delibera dell’UCPI escludeva espressamente dall’astensione la Camera penale di Santa Maria Capua Vetere, cui apparteneva il difensore, poiché la stessa aveva proclamato una precedente astensione per la data del 16 giugno 2021.

Il legale, nell’interesse del suo assistito, ha presentato ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dal giudice di secondo grado.

Per quanto qui interessa, ha rilevato l’illegittimità del diniego del rinvio richiesto.

Ciò perché “l’astensione dalle udienze proclamata da singole camere penali o da organismi legati al territorio di un determinato foro ha carattere locale e vincola esclusivamente i giudici che esercitano nella relativa circoscrizione territoriale, e, pertanto, l’astensione locale indetta per il 16 giugno dagli aderenti alla Camera Penale del foro di Santa Maria Capua Vetere non poteva essere “traslata” in una sede giudiziaria diversa. La delibera della Giunta dell’U.C.P.I. dell’Il giugno 2021 per i giorni di udienza del 24 e 25 giugno, per converso, avrebbe delineato un’esclusione solo oggettiva a far valere l’astensione nei fori (come quello di Santa Maria Capua Vetere) per i quali era già stata già dichiarata recentemente, e non già soggettiva, per gli appartenenti all’U.C.P.I. di tali fori che, tuttavia, in quel giorno avrebbero patrocinato al di fuori del circondario del loro foro di appartenenza”.

A parere del ricorrente si sarebbe in tal modo integrata “una nullità per la mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che ha natura assoluta e che, dunque, imporrebbe la declaratoria della nullità della sentenza impugnata”.

La sesta sezione penale della Suprema Corte ha deciso il caso con la sentenza n. 28965/2022, accogliendo il ricorso.

La Corte territoriale ha infatti compiuto un errore ritenendo che la delibera dell’UCPI prevedesse un ambito di esclusione non solo oggettivo ma anche soggettivo.

La corretta premessa, chiarita tra l’altro dalle Sezioni unite penali con la sentenza n. 40187 del 27 marzo 2014, è che “L’astensione dalla partecipazione alle udienze costituisce, dunque, per il difensore l’esercizio di un diritto costituzionale, che il giudice deve riconoscere e garantire, purché avvenga nel rispetto delle condizioni e dei presupposti previsti dalle specifiche norme che lo regolano”.

Un importante corollario desumibile dalle stesse fonti richiamate dalle Sezioni unite è che “l’astensione dalle udienze proclamata da singole camere penali o da organismi legati al territorio di un determinato foro ha carattere locale e vincola esclusivamente i giudici che esercitano nella circoscrizione territoriale corrispondente a quella dell’organismo rappresentativo di categoria che ha proclamato l’astensione (Sez. 4, n. 18809 del 11/04/2019, Borriello, Rv. 275763 – 01), e, dunque, non ha effetto nei confronti delle attività giudiziarie che si svolgono presso diversi uffici di merito o di legittimità,  pur se riferite a provvedimenti decisori degli uffici interessati all’astensione (Sez. 6, n. 34442 del 13/07/2016, Guarino, Rv. 267805 – 01)”.

Al tempo stesso “deve ritenersi che l’astensione a carattere nazionale che eccettui, in virtù dei limiti temporali posti dal codice di autoregolamentazione, alcuni circondari, non impedisca al difensore iscritto alla Camera Penale di questo foro di aderire all’astensione, qualora debba esercitare attività defensionale al di fuori del distretto predetto”, caratteristica, questa, che si attagliava perfettamente al caso sottostante al ricorso.

Quanto agli effetti prodotti dalla violazione in cui è incorsa la Corte territoriale, soccorrono ancora una volta le Sezioni unite (sentenza n. 15232/2015) chiarendo che “la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell’udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall’art. 3, primo comma, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’art. 178, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi”.

Il collegio di legittimità ha conseguentemente annullato la sentenza impugnata e rinviato per un nuovo giudizio.