Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 11298/2026, 20 gennaio/26 marzo 2026, ha affermato, con riguardo al giudizio promosso ai soli effetti civili in esito ad una pronuncia assolutoria penale passata in cosa giudicata, che al giudice è precluso rivalutare la responsabilità penale.
Gli è ugualmente precluso servirsi dei criteri penalistici di accertamento del nesso causale, essendo per contro tenuto a verificare la sussistenza dell’illecito aquiliano secondo i criteri civilistici, accertando il rapporto causale mediante la regola del “più probabile che non”.
Il collegio di legittimità ha ulteriormente precisato che il ricorso del giudice di merito al paradigma dell’inevitabilità dell’evento e della causalità necessaria integra un errore di diritto cui consegue necessariamente l’annullamento con rinvio al giudice civile competente.
