Archiviati il referendum e la vittoria del No, l’ANM, forte di un ipotizzato supporto popolare, rispolvera ed aggiorna la propria ipotesi di riforma della giustizia, uno dei quali concerne il giudizio di appello, e la cui formulazione letterale può essere interpretata sia in termini di soppressione pura e semplice del diritto di appellare in talune circostanze (lett.: introduzione di meccanismi processuali finalizzati ad assicurare la deflazione nei giudizi di impugnazione), magari trasformando la Corte d’appello in un giudice che decida esclusivamente dell’eventuale annullamento con rinvio da parte della Suprema Corte, come suggeriva Giovanni Palombarini (la cui proposta è reperibile a questo a questo link), oppure di soppressione del divieto di reformatio in peius, in violazione del principio accusatorio.
L’idea di scoraggiare l’appello è stata declinata in due diversi scritti, l’uno in otto punti, del Marzo del 26, ma che ANM propone come nuovo punto di partenza, che proponeva, dando seguito ad idee di singoli magistrati, come Caselli, Davigo o Palombarini, per citare i casi più famosi, l’introduzione di non meglio precisati ‘strumenti deflattivi’ dell’appello (reperibile a questo link) e l’altro, originariamente formulato nel 2018, in dodici, che invece ipotizza la sola soppressione del divieto di reformatio in peius (consultabile a questo link).
D’altro canto, negli ultimi anni, non sono mancate proposte di completa soppressione dell’istituto, come la già ricordata proposta Palombarini: “Per quel che riguarda il processo penale vanno riprese, aggiornandole, una serie di proposte che il gruppo di Md ha messo insieme fin dall’inizio dello scorso decennio. Se si ha coraggio nel proporre una giustizia possibile, realizzata in tempi ragionevoli, è necessario proporre l’abolizione dell’appello, assegnando alle attuali corti, anch’esse da ridimensionare, il compito di decidere nei processi nei quali la corte di cassazione abbia annullato con rinvio una sentenza di primo grado. Andrebbero poi limitati i casi di ricorso e stabilite rigide preclusioni” (reperibile sul sito di Magistratura Democratica a questo link e a questo link).
A giudizio di chi scrive entrambe le scelte (limitazione dell’appello o soppressione del divieto di reformatio in peius) sono impercorribili.
La critica ad entrambe le ipotesi, tuttavia, richiede prima di affrontare il problema dell’esistenza o meno di un diritto ad appellare e della sua estensione: appellare è un diritto? Può essere limitato? In che termini?
L’argomento del diritto al doppio grado di giurisdizione è stato ampiamente sceverato, assai meglio di me, dal Professor Mazza nel 2020 (O. Mazza, L’appello necessario, consultabile a questo link) da un punto di vista prettamente processual-penalistico e da V. Giglio, Cultura della giurisdizione che rende inutile la separazione delle carriere? Parliamone!, reperibile a questo link; da prestare particolare attenzione, secondo quanto si dirà, alle parole del Presidente Curzio citate nel medesimo articolo).
Cercherò, senza alcuna pretesa di essere esaustivo o al di sopra di ogni critica, di presentare una analisi differente dal punto di vista della salvaguardia delle libertà fondamentali per come risultanti dalla nostra Costituzione e da varie fonti internazionali a cui l’Italia è vincolata.
Andando quindi per gradi, la prima domanda è se si possa sopprimere l’appello o se la materia della salvaguardia delle libertà osti a tale ipotesi e quali siano i limiti del diritto ad un riesame nel merito.
1. Panorama giuridico
La normativa sulla giurisdizione e sul diritto di difesa, con tutto quanto ne discende (concetto di giurisdizione, separazione tra giudicante ed accusatore, finalità rieducativa del diritto penale, diritto a contraddire, diritto ad una difesa tecnica, rapidità del processo, presunzione di innocenza, uguaglianza davanti alla legge, difesa d’ufficio, patrocinio a carico dello Stato o del difensore, punibilità solo in forza di una legge anteriore, diritto ad un riesame nel merito …), è un tema assai risalente e, trascurando alcuni principi già noti sin dal diritto romano (quali la mallevadoria, la difesa tecnica o la provocatio), può esser fatta risalire alla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 26 agosto 1789.
Il primo testo giuridico della Rivoluzione Francese già considerava il principio di separazione tra poteri e funzioni, difesa, uguaglianza davanti alla legge e presunzione di innocenza (per maggiori dettagli rinvio al testo integrale reperibile sul Sito del Senato consultabile a questo link).
Questi principi, peraltro, sono stati alla base delle principali discussioni sulla legittimità del processo di Norimberga all’esito dell’approvazione dell’Accordo di Londra dell’8 Agosto 1945, che istituiva la prima Corte penale internazionale, proprio in punto di predeterminazione del precetto penale (a questo link un riassunto delle principali critiche, Susanna Sgroi – Il principio di retroattività e il processo di Norimberga).
Il 10 dicembre 1948 veniva approvata, dalle Nazioni Unite, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (reperibile a questo link) e, successivamente, il 16 Dicembre 1966 il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (reperibile a questo link).
Pur essendo due testi approvati dall’Assemblea Generale ONU, sottoscritti da diverse Nazioni aderenti all’Organizzazione e recepiti con leggi nazionali, non si tratta di norme primarie e cogente, e neppure di diritto pattizio in senso stretto, bensì di diritto derivato, in quanto, come detto, approvate dall’Assemblea Generale e non da una Conferenza ad hoc, tuttavia sono universalmente considerate norme che hanno codificato la cosiddetta consuetudine internazionale, o, secondo un’altra definizione, il diritto internazionale generalmente riconosciuto e, a tutti gli effetti, parificate alla normativa primaria.
E tra queste troviamo, nella seconda (articolo 14 para 5), il diritto ad un secondo grado di merito.
Altro passo fondamentale, ai nostri fini, è la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (Roma, 4 novembre 1950) e, soprattutto, il VII protocollo aggiuntivo (protocollo a cui la Germania, come si avrà modo di dire, ha presentato eccezione).
Sulla base di questi principi il Trattato di Roma del 1988, istitutivo della Corte Penale Internazionale, richiamati all’articolo 21 i principi generali del diritto internazionale, in termini di norma pattizia, di consuetudine internazionale e di diritto comparato, consacra i noti principi sulla giurisdizione, per quanto ci riguarda il diritto ad un giudizio di secondo grado di merito agli articoli 81 ss.
Con la Carta di Nizza del 18 dicembre 2000 (resa poi cardine del diritto dell’Unione Europea con il Trattato di Lisbona del 2009) i principi della Convenzione EDU diventano parte del patrimonio del diritto comunitario.
L’1° gennaio 1948 entra in vigore, a livello nazionale, la Costituzione della Repubblica Italiana, che disciplina la materia della giurisdizione nella prima parte (articoli 3, 24 – 27) e nella seconda parte (articoli 101 – 111), ma che, con gli articoli 10 e 11, recepisce anche la normativa internazionale e, con l’articolo 117, ne fa un cardine per la normazione nazionale.
Ovviamente la normazione internazionale sul tema della salvaguardia delle libertà fondamentali è assai più ampia, e questa breve panoramica non ha alcuna intenzione di esaurirla, è peraltro opinione di questo autore che queste siano le pietre miliari a cui riferirsi in relazione al diritto ad un riesame nel merito.
2. La soppressione o la limitazione del diritto di appello
La proposta di soppressione del diritto di appello, sostenuta da autorevoli membri della magistratura requirente (si vedano, ad esempio, le proposte Caselli, Davigo, Palombarini), alcuni dei quali assurti ai vertici associativi, è prima di tutto illogica e dunque contraria all’articolo 3 Cost., e in secondo luogo confligge con il principio del doppio grado di giurisdizione, così trovandosi in contrasto con gli articoli 10, 11 e 117 della Costituzione, il che pone una fondamentale ipoteca anche sulle limitazioni al diritto di appellare.
La proposta ANM, con l’affermazione della necessità di introdurre strumenti deflattivi dell’appello, sembra far eco alla proposta Palombarini di soppressione delle Corti d’appello, in quanto giudici del riesame di merito in sede di impugnazione, riducendone le dimensioni (e forse anche contraendo il numero di distretti, dato che ce ne potrebbero essere alcuni privi di giudici di primo grado, come l’Aquila, si veda A. Talerico – 87 tribunali italiani a rischio di chiusura e giustizia di prossimità cancellata se il Governo accogliesse il piano in otto punti dell’ANM, reperibile a questo link) per la sua trasformazione in giudice eventuale in caso di annullamento con rinvio da parte della Suprema Corte (cioè una media di quattromila processi su venti distretti all’anno, secondo l’annuario statistico della Cassazione).
Per una disamina della proposta di MD rinvio al relativo sito reperibile a questo link.
Sempre sul piano logico avremmo un giudice di appello nella giurisdizione ordinaria civile e non nella giurisdizione ordinaria penale, che pur di diritti di rilevanza costituzionale di maggior rilievo.
a. Sul piano logico
La soppressione dell’appello, se si volesse davvero fare riferimento alla proposta Palombarini, sarebbe priva di senso logico, in quanto il giudizio di rinvio, in questo modo, non si svolgerebbe davanti al medesimo giudice che lo ha giudicato, ma davanti ad uno identico seppur con un nome differente: che sia altra sezione del medesimo Tribunale, altro Tribunale o un giudice con un nome diverso che non sarebbe, di fatto, superiore al giudice rimettente, dato che viene incaricato di ripetere il giudizio di primo grado, non comporterebbe alcuna differenza: tanto varrebbe chiamarlo Tribunale del Rinvio.
Se il mero senso logico milita in senso contrario, né si comprende perché tutte le sentenze possano essere impugnate nel merito, salvo quelle in materia di libertà personale (ma allora togliamo anche riesame e sorveglianza?), non dissimile risultato si perviene da una mera lettura dell’annuario statistico della Cassazione o da quello dell’ISTAT.
I numeri degli annullamenti con rinvio, infatti, evidenziano una scarsa applicazione di questa normativa, rappresentando, negli ultimi anni, seppur con tendenza variabile, un valore prossimo al decimo dei processi (9 – 10 %), raggiungendo un picco massimo di circa seimilacinquecento procedimenti, a fronte di un 65 – 70 % di decisioni di inammissibilità (così secondo l’annuario statistico della Suprema Corte, reperibile a questo link)
Anche dal punto di vista delle cause pendenti la premessa secondo cui l’appello sarebbe il vero problema della giustizia italiana contrasta con il dato reale che, dopo una prima fase di crescita ed un crollo verticale con l’entrata in vigore del Nuovo Codice, si sono pian piano stabilizzate attorno a centoventimila processi nel periodo 2016 – 2019 (una media di 4.600 processi per Corte), per poi scendere intorno ai centomila negli anni successivi, sebbene non si possa nascondere che alcune Corti finiscono per essere collo di bottiglia della durata complessiva dei procedimenti.
Se poi si volesse analizzare la distribuzione degli appelli per Distretto il dato sarebbe assai più interessante: i distretti che, storicamente, hanno visto un più elevato numero di impugnazioni sono storicamente stati, in ordine, Roma, Napoli e Torino.
Se il problema non è della scarsa capacità di rassegnarsi degli imputati di questi tre distretti, necessariamente discende o dalla qualità delle decisioni di cui si dolgono, o dalla lentezza dei Giudici a cui si rivolgono (verosimilmente per tirare la prescrizione).
Sulla qualità delle indagini, peraltro, depone il Presidente Curzio in occasione della cerimonia inaugurale dell’anno giudiziario 2021 (qui la sintesi a cura di Giovanni Negri).
Ma se lo scopo fosse meramente di tirare la prescrizione, considerando la durata degli appelli, ci si dovrebbe aspettare molte più impugnazioni a Venezia (con un carico medio, ma tra le Corti più lente) e nessuno a Milano (con arretrato bassissimo e particolare rapidità, nonostante sia uno dei Distretti più grandi e complessi).
Il dato statistico si fa più interessante esaminando le pendenze attuali, cioè arretrati più nuovi appelli, tra l’altro impattati dalle due proposte ANM di soppressione della prescrizione: il totale è all’incirca il doppio degli appelli presentati.
Ne consegue che, anche sopprimendo il grado di appello pro futuro, con contestuale drastica riduzione dei giudici nelle Corti e dei Distretti proposta da ANM, non pare che il problema si risolverebbe facilmente: da un lato resterebbe da gestire l’arretrato, senza giudici, e si rischierebbe di ingolfare la Corte di Cassazione di nuove impugnazioni miranti ad un annullamento con rinvio, per chiari errores in procedendo, su decisioni in cui si fosse abusato dell’articolo 507 cpp.
D’altro canto, come nota Jacopo Della Torre (JACOPO DELLA TORRE – La crisi dell’appello penale nel prisma della statistica giudiziaria reperibile a questo link), una valvola di sfogo dell’arretrato avrebbe dovuto essere la prescrizione, con l’ovvia conseguenza che, dalla Riforma Orlando (Legge 103/17) in avanti, la situazione non poteva che peggiorare (né hanno fatto meglio gli interventi Bonafede e Cartabia),peraltro anche la proposta ANM in dodici punti prevede varie ipotesi di allungamento della prescrizione.
Ipotizzando, quindi, che il problema possa essere un combinato disposto di decisioni di primo grado poco condivisibili e di scarso numero dei magistrati in alcuni distretti, sopprimere un grado di giudizio per assicurare maggiore rapidità appare del tutto contraddittorio, equivalendo a dire: siccome non siamo in grado di assicurare un giusto processo in tempi ragionevoli, in luogo di preoccuparci dei tempi, sopprimiamo il processo, decisamente potrebbe essere una massima di Blake Edwards o di Mark Twain.
E soprattutto ricorda il finale di ‘La Sfera e la Croce’ di Chesterton, partendo dal presupposto che lo Stato moderno richiede ai cittadini di rinunciare ad alcune libertà a fronte di fornitura di giustizia, sanità, istruzione, sicurezza e difesa.
A questo punto varrebbe la pena, paradossalmente, di considerare un altro tema sollevato da ANM: sopprimere la tutela di taluni bei giuridici, magari quelli più spesso lesi, per garantire un minor numero di procedimenti o una maggiore rapidità (particolare enfasi viene posta, per ragioni non chiare ed in contrasto con l’articolo 3 Cost., nell’ultima versione della proposta, alle lesioni gravi e gravissime da sinistro stradale).
In alternativa, ipotizzando che i giudici delle Corti più sovraccariche abbiano una elevata produttività, come è probabile sia, meglio sarebbe creare delle sezioni stralcio, oppure trasferire alcuni processi alla Giurisdizione Militare, nei limiti consentiti dall’articolo 103, III comma, Cost.
D’altro canto, sempre dall’analisi statistica, pare di poter concludere che, poiché il totale delle decisioni di riforma o annullamento della sentenza di primo grado, è particolarmente elevato, con punte di prevalenza sulle pronunce di conferma, si dovrebbe sollevare un dubbio sulla qualità delle decisioni impugnate e sulla necessità di una revisione nel merito (ma volendo anche sulla cultura della giurisdizione di cui il PM non è propriamente parte, ne avevo parlato qua).
Per una più compiuta analisi delle statistiche rinvio all’articolo di Jacopo Della Torre (reperibile a questo link), nonché all’annuario statistico 2002 (reperibile a questo link).
b. Sul piano giuridico
Passando dal vizio logico a quello giuridico occorre soffermarsi sulla Costituzione come fonte diretta e come norma di recepimento di obblighi internazionali (articoli 3, 10, 11, 111 e 117).
La proposta viola l’articolo 10 Cost. in quanto il doppio grado di giurisdizione è un principio generalissimo del diritto internazionale: contro le decisioni penali deve essere sempre previsto un rimedio impugnatorio di merito come specificato sin dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (art. 14 para 5: «ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l’accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge») che appunto codifica il diritto consuetudinario.
Ove non si consideri la citata risoluzione come mera codificazione del diritto internazionale generalmente riconosciuto, ma norma pattizia, in fondo vi hanno aderito numerose nazioni ed è stata formalmente recepita in Italia con legge 25 ottobre 1977 N° 881, come autorevolmente sostenuto dal Professor Mazza (Oliviero Mazza – L’appello necessario, reperibile al link) il riferimento andrà tanto all’articolo 11, trattandosi di Diritto ONU, quanto all’articolo 117, comma I, in termini di rispetto dei vincoli internazionali.
Il medesimo principio è poi recepito, come prassi internazionale, anche dal Trattato di Roma del 1998, istitutivo della Corte Penale Internazionale, negli articoli 81, 82 e 83, in forza dell’articolo 21 (che appunto impone il rispetto di principi e norme del diritto internazionale generalmente riconosciuti e dei principi ricavati dalla normativa interna dei singoli Stati in materia di giurisdizione).
In secondo luogo, viola (nuovamente) l’articolo 11 Cost. laddove si pone in contrasto con il VII protocollo aggiunto alla Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, ed in particolare con l’articolo 2 del protocollo che prevede: “Ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una giurisdizione superiore” (seguono una possibile serie di eccezioni).
Secondo alcune autorevoli voci in dottrina (tra cui lo stesso Mazza) la norma imporrebbe due gradi di giurisdizione, ma sarebbe rispettata anche solo con un riesame in mero diritto; la lettera della norma non è compatibile con tale interpretazione: le Alte Parti Contraenti, infatti, hanno usato l’espressione “la dichiarazione di colpevolezza o la condanna”, come se fossero, ed in effetti sono, due istituti diversi e non sinonimi.
Ed in effetti la mera ‘dichiarazione di colpevolezza’ appare essere più un accertamento in fatto, da cui discende la condanna in diritto: ne consegue che la revisione della condanna non può che avvenire in un secondo grado di giudizio di merito e legalità in termini non di novum iudicium, ma di revisio prioris istantiae, e di appello su tutti i capi impugnati, non a critica vincolata: poiché si tratta di un diritto spetta alla parte decidere in che termini esercitarlo, poiché ha diritto ad un riesame non può ipotizzarsi che sia a critica vincolata.
Un dubbio poi si potrebbe porre sul fatto che la Suprema Corte di Cassazione possa essere considerata una giurisdizione superiore nel senso inteso dalla Convenzione.
Da richiamare una considerazione avanzata nell’introduzione: la Germania, che non vuol garantire il doppio grado di giurisdizione per taluni processi, non ha sottoscritto il Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici ed ha posto una riserva (cioè ha sottoscritto il testo dichiarando di non voler applicare) sull’articolo 2 del VII protocollo aggiuntivo alla Convenzione EDU.
Da ultimo una simile scelta si porrebbe in aperto contrasto con l’articolo 117 sia in relazione al VII protocollo sopra citato, sia in relazione al diritto dell’Unione Europea (“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato […] nel rispetto […] dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”), atteso che la Carta di Nizza, pur non citando espressamente il diritto di gravame, rinvia al Diritto EDU.
c. Legittimità della mera limitazione
Chiarito che esiste un diritto incomprimibile ad avere un riesame nel merito di ogni pronuncia di condanna in primo grado resta da esaminare se questo diritto possa essere limitato in qualche modo.
In particolare, non sembrano compatibili con la lettera della norma filtri all’appellabilità o altre condizioni, il che pone altri problemi relativi alla normativa vigente in punto di appello del difensore di ufficio.
V’è poi da chiedersi se lo strumento deflattivo delle impugnazioni, invece di essere una precondizione applicabile indiscriminatamente, si applicasse ratione materiae: in questo caso avremmo un ulteriore contrasto con l’articolo 3 Cost.: perché il diritto è riconoscibile solo per alcuni reati e non altri ?
La conclusione, dunque, è che l’evocato, ma non specificato, strumento deflattivo delle impugnazioni penali è in contrasto con i medesimi principi che impediscono di sopprimere un riesame nel merito e che sono tra le argomentazioni che ostano al divieto di reformatio in peius.
3. Il divieto di reformatio in peius
Chiarito che non è possibile sopprimere o limitare l’appello, resta da comprendere se sia possibile introdurre un diritto / dovere di reformatio in peius in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, del Procuratore Generale o della Parte Civile, che le statistiche citate da Della Torre ci mostrano essere un numero risicato di casi, rispetto al totale dei gravami.
La prima ovvia questione è che, se esiste un diritto potestativo ad impugnare nel merito una sentenza di condanna, sancito dall’articolo 2 del VII protocollo additivo alla Convenzione EDU o dall’articolo 14 para 5 del Patto Internazionale, non sembra possibile adottare un sistema per cui, allo scopo di scoraggiare chi impugni, questi venga punito con la possibilità (o probabilità, dato che si parla di scoraggiare il gravame non potendolo limitare) di ottenere una pena più grave, un titolo di reato più grave, una pena accessoria più grave.
Se infatti lo consideriamo un diritto potestativo verso lo Stato, non compete allo Stato il potere di sottoporlo a condizioni, se invece si trattasse di un Diritto dell’Uomo, cioè di qualcosa che compete agli essere umani, in quanto esseri umani, o, peggio ancora, una Libertà Fondamentale, quindi qualcosa di incomprimibile ed insopprimibile, non potrà essere limitato allo scopo di scoraggiarne l’uso.
A prescindere da ciò pare, sempre a chi scrive, che ciò si ponga in contrasto con il principio giusto processo regolato per legge, laddove l’articolo 111 della Costituzione prevede che il giudice sia terzo e che il giudizio si svolga nel contraddittorio tra le parti.
Se infatti il giudice è terzo rispetto alle parti non può sovrapporsi ad esse, imponendo loro una decisione in assenza di una domanda, o contro tutte le domande proposte: ne consegue che, ove le domande proposte siano una sola e siano di assoluzione o pena meno afflittiva il giudice non potrà pronunciare se non la conferma o la riforma in melius del decisum.
La domanda del Pubblico Ministero, infatti, davanti al GIP è quella di rinvio a giudizio, davanti al Tribunale è quella di esercizio della pretesa punitiva dello Stato, ma poiché l’appello dell’imputato è contro una decisione di condanna, si è esaurita con l’accoglimento, e dunque permane solo la domanda di assoluzione, siccome oggetto dell’impugnazione, e, in base al principio di immanenza, quella risarcitoria.
È l’effetto devolutivo.
Né può valere quale domanda neo introdotta, dopo la decadenza dal diritto a proporla, la presentazione delle conclusioni: diversamente, se cioè i Collegi fossero vincolati alle conclusioni, ci troveremmo con un giudice che, in caso di richiesta congiunta di assoluzione, dovrebbe necessariamente assolvere, e dovremmo escludere che in prime cure, in caso di patteggiamento o messa alla prova, possa comunque assolversi l’imputato ex art. 129 cpp.
D’altro canto, è il cuore stesso del processo accusatorio, imposto dall’articolo 111 Cost a richiedere la corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Se poi ragioniamo sul termine contraddittorio, sempre contenuto nell’articolo 111, bisogna concludere che occorrano almeno due tesi per poter decidere (non si può contraddire, se non esiste un dire), e si torna al principio della domanda.
Né si può sostenere che, con l’esercizio dell’azione penale in primo grado, si possa considerare una immanenza delle due domande nei gradi superiori: se così fosse la Corte potrebbe decidere del giudizio anche in assenza di appello, auto investendosi, oltre a venir meno il principio devolutivo, né avrebbe senso palare di acquiescenza.
Che piaccia o meno le domande debbono sussistere ed essere in termini di esercizio dell’azione penale, e dunque di accertamento e condanna, oppure di assoluzione, o di risarcimento del danno, a seconda di chi la propone.
Ribadisco: è il cuore del processo accusatorio.
La cosa, poi, contrasterebbe anche con il combinato disposto degli articoli 3 e 111 Cost., laddove il medesimo effetto di pronuncia in assenza di domanda non si verificherebbe in caso di appello (nei pochi casi in cui rimane) del Pubblico Ministero: per quale motivo l’appello dell’imputato comporta il diritto alla reformatio in peius e l’appello di Pubblico Ministero o della Parte Civile non vige un diritto alla reformatio in melius, laddove il difensore non abbia impugnato?
Va richiamata, in merito, la Sentenza Severino della Corte costituzionale: sino a quel momento nel rito penale militare non era ammessa la costituzione di Parte Civile e il Collegio (il rito militare, salvo che in presenza abbreviato, è sempre collegiale) decideva del risarcimento in assenza di domanda.
Il principio è stato dichiarato incostituzionale.
Resterebbe poi da chiedersi come, a questo punto, giustificare la permanenza del divieto di impugnazione per ottenere una assoluzione con un diverso titolo o di impugnare perché è stata dichiarata la prescrizione e non l’assoluzione nel merito.
4. Conclusioni
Nella verbosa esposizione che precede si è dimostrato che la scarsa qualità (non quantità) delle indagini e la natura unidirezionale ci hanno regalato un processo scarsamente credibile nella ricostruzione della verità, come peraltro notato, assai meglio, dal Presidente Curzio nel discorso di inaugurazione dell’anno giudiziario 2021: in circa metà dei processi che arrivano a dibattimento si è perso troppo tempo in sede di indagini (prescrizione), si è proceduto in assenza di un interesse alla punizione (l’applicazione dell’artico 131 bis avrebbe tranquillamente potuto essere richiesta senza violare l’obbligo dell’azione penale), si è proceduto in assenza di prove.
Ci sarebbe poi il tema dell’abuso dell’articolo 507 cpp, che pare una prassi contrastante con l’articolo 27 Cost e con il principio secondo cui è l’accusa a dover dimostrare la colpevolezza (con buona pace del Dottor Woodcock).
Sul punto mi permetto di rinviare ad una assai migliore analisi di Donatella Aschero e Valeria Fazio – Se le Procure lavorano senza curarsi del risultato, reperibile a questo link.
Storicamente circa metà degli appelli rilevano un errore nella ricostruzione dei fatti o nella determinazione della pena, causando una riforma parziale o totale del decisum.
Resta da chiederci se davvero ciò che vogliamo sia una giustizia rapida, senza garanzie e dotata di infallibilità, il cui accertamento sul fatto, per quanto abnorme, per quanto ottenuto con una lettura del tutto improbabile di una prova, non sia suscettibile di contestazioni, o se, come tutti i magistrati sottoposti a processo, improvvisamente si ritenga che tre gradi di giudizio siano pochi.
La riforma è draconiana e mira a sottrarre garanzie all’indagato, unitamente alla possibilità di acquisizione di una serie di prove in assenza di contraddittorio (aumento esponenziale delle allegazioni), o a distanza, alla presenza di collaboratori del Pubblico Ministero, in vista di una ipotetica maggiore rapidità del giudizio, che peraltro verrebbe vanificata dalla soppressione o dall’allungamento della prescrizione e dal fatto che quanto viene oggi portato in Appello, in caso di forti limitazioni al diritto di impugnare, verrebbe poi trasferito ad una Cassazione con un numero assai minore di magistrati, che dovrebbero annullare con rinvio al Tribunale in caso di necessità di supplemento d’istruttoria oppure verrebbe gestito mediante un aumento esponenziale delle domande di revisione, entrambe ipotesi che necessariamente intaserebbero i Tribunali in primo grado.
Il tutto per cosa? Perché così le Procure (i ‘colleghi dell’accusa che sono immersi nella cultura della giurisdizione’) possono continuare a fare meno, i GIP (i ‘colleghi della fase preliminare’) mandino tutto al dibattimento senza leggere i fascicoli e i giudici del dibattimento possano fare un intero processo con acquisizione di atti, eventualmente da integrare ex art. 507 cpp? Una visione davvero negativa dell’alta funzione che è chiamata a ricoprire il magistrato.
A questo punto limitiamoci a realizzare il sogno di taluni giornalisti: con il rinvio a giudizio il PM decide anche la pena che il giudice si limiterà ad avallare, previa verifica che sia una delle specie previste dal primo libro del Codice penale.
Il fatto che, statisticamente, molte di queste proposte siano una esasperazione di altre che hanno dato cattiva prova di sé, pare avere poca attrattiva, trascurando la correttezza di onerare il difensore di compiti del Pubblico Ministero, quali quello di informare il cliente dell’avvenuta notifica di atti, anche quando sia difensore di ufficio di persona con cui non abbia avuto alcun contatto.
Lascia poi perplessi, nella proposta aggiornata, il punto ‘12’: sopprimere l’appello principale dell’imputato in alcuni casi, ma, contemporaneamente, ripristinare quello incidentale del Pubblico Ministero: incidentale … rispetto a cosa? E poi: a che pro, dato che la reformatio in peius potrebbe essere pronunciata d’ufficio?
Manca solo il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per il deposito di denunce e querele, cosicché si possano far scadere i termini o imporre oneri e costi alla parte, scoraggiando la segnalazione di reati non di interesse: si veda, ad esempio, la procedibilità a querela in caso di lesioni gravi o gravissime in caso di sinistro stradale.
Ma se, a questo punto, modificassimo il codice di rito con la dizione: la giustizia è amministrata secondo l’interesse del Procuratore?
Chiosa polemica: ANM si è strenuamente battuta, per anni, contro ogni tipo di riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione perché la “Costituzione più bella del mondo”, che è nata dall’antifascismo, non si può nemmeno sfiorare, va guardata con reverenziale timore, mentre oggi chiede di derogare ai principi fondamentali ed alla salvaguardia delle libertà fondamentali in parte consacrati nella Parte I.
Ma anche: dopo lo slogan: “la democrazia è un costo che non ci possiamo permettere” dovremo sentire: “la giustizia è un lusso che non ci possiamo permettere”?
