Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 4700/2026 depositata il 5 febbraio 2026, si è occupata del caso di un amministratore di una società di capitali che, dopo essere entrato erroneamente in possesso della somma di circa 50.000,00 euro, ometteva di restituirla alla persona offesa richiedente.
La Suprema Corte, con la recente sentenza in oggetto, ha annullato la sentenza con cui la Corte di appello territoriale aveva confermato la condanna dell’imputato ritenendolo colpevole del reato di appropriazione indebita, previsto e punito dall’art. 646, cod. pen.
Aderendo alla tesi del ricorrente, i giudici di legittimità, richiamando il principio di diritto secondo cui la fattispecie di appropriazione indebita di cose ricevute per errore contemplata dall’abrogato art. 647 cod. pen. è configurabile anche nel caso di appropriazione di denaro, ha ribadito la natura speciale di quest’ultima norma rispetto alla fattispecie generale disciplinata dall’art. 646 cod. pen.
Coerentemente a tale impostazione, la sentenza in oggetto ha, quindi, annullato senza rinvio la sentenza impugnata stabilendo la seguente massima: “l’impossessamento di una somma di denaro ricevuta per errore, manifestatosi anche con il rifiuto di aderire alla richiesta di restituzione, non configura il reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646 c.p. ma l’illecito già previsto come reato dal comma primo, n.3 dell’abrogato art.647 c.p., ora costituente soltanto illecito civile”.
