Fungibilità pene espiate senza titolo e reato permanente (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 13080/2026 ha esaminato la questione relativa all’applicabilità dell’istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l’espiazione senza titolo.

La Suprema Corte premette che l’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. limita la possibilità di computare la custodia cautelare subita o la pena espiata per reato diverso al dato cronologico che la custodia e la espiazione anzidette siano successive alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.

Ciò vuol dire che, in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di detenzione parimenti sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte le pene in un unico provvedimento di unificazione di pene concorrenti, soggetto all’unitaria detrazione del pre-sofferto, altrimenti periodi di carcerazione anteriore verrebbero ad essere imputati anche alla pena sofferta per reati commessi successivamente, con evidente violazione del principio secondo cui la fungibilità della custodia cautelare o della pena sofferti sine titulo con la pena da espiare per altro reato giudicato in separato procedimento è consentita soltanto a condizione che tale reato sia stato commesso anteriormente alla detenzione subita senza titolo.

In particolare, nell’ipotesi di reato permanente (quale è il delitto di associazione di tipo mafioso), che ha ontologicamente e giuridicamente una struttura unitaria, non è possibile operare una sua scomposizione in una pluralità di reati, in parte anteriori e in parte posteriori alla esecuzione dello stato detentivo e, di conseguenza, non può ritenersi sofferta “dopo” tale reato, la carcerazione senza titolo, qualora il reato permanente si protragga al di là della carcerazione stessa (Sez. 1, n. 40329 dell’11/7/2013, Pmt in proc. Onorato, Rv. 257600 – 01).

Pertanto, l’istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l’espiazione senza titolo (Sez. 1, n. 6072 del 25/5/2017, dep. 2018, Di Perna, Rv. 272102 – 01; Sez. 1, n. 17829 del 10/2/2008, P.G. in proc. Prokopchyk, Rv. 240288-01; da ultimo, Sez. 1, n. 12675 del 6/2/2025, Fiammetta, Rv. 287785 – 01)

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