La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 13093 depositata il 9 aprile 2026 ha stabilito che, ai fini della configurabilità del delitto di depistaggio, è richiesto, per la sua natura di reato di pericolo concreto, che la condotta manipolatrice sia effettivamente idonea ad incidere, con effetto inquinante, su un’indagine o su un giudizio in corso, sicché la prova del delitto, qualora sia contestato nella forma “dichiarativa”, non può discendere dalla mera prova della falsità delle dichiarazioni, occorrendo la dimostrazione dell’incidenza delle stesse rispetto a specifiche esigenze investigative, che ne risultino frustrate.
Il reato di cui all’art. 375 c.p., sia nella forma del depistaggio materiale che dichiarativo, deve essere qualificato quale reato di pericolo in concreto.
