La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 12520/2026 ha ricordato che in tema di convalida dell’arresto, il giudice è, dunque, tenuto ad accertare, con valutazione ex ante la sussistenza del presupposto della legalità dell’arresto o della detenzione che deve essere verificata con esclusivo riferimento al momento della esecuzione della misura limitativa della libertà personale, dovendosi tenere conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest’ultima conoscibile con l’ordinaria diligenza al momento dell’arresto.
Fatto:
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Rovereto non ha convalidato l’arresto di D.P. per il delitto di evasione.
Secondo l’ipotesi di accusa provvisoria, D.P., sottoposto alla detenzione domiciliare, in virtù della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Rovereto in data 26 giugno 2025 e dei provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza di Trento del 27 ottobre 2025 e del 20 novembre 2025, ingiustificatamente si sarebbe allontanato dalla propria abitazione in data 23 novembre 2025.
Il Tribunale di Rovereto ha rigettato la richiesta di convalida dell’arresto, in quanto, pur essendo incontestato l’allontanamento di D.P. dal domicilio, non ha ritenuto sussistente «lo stato di flagranza»; in assenza di rituale intimazione al condannato, ai sensi dell’art. 62, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, infatti, non sarebbe mai iniziato l’esecuzione della detenzione domiciliare.
Ad avviso del Tribunale, la mera consegna al condannato di copia dell’ordinanza del magistrato di sorveglianza, prevista dall’art. 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è, infatti, inidonea a determinare l’inizio dell’esecuzione della pena sostitutiva.
Questa disposizione prevede, infatti, non solo la consegna dell’ordinanza al condannato, ma anche l’ingiunzione da parte dell’ufficio di pubblica sicurezza delegato all’esecuzione, rivolta al condannato, di attenersi alla prescrizioni imposte dall’ordinanza del magistrato di sorveglianza.
Il Pubblico Ministero del Tribunale di Rovereto ha proposto ricorso avverso questa ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento.
Decisione:
L’art. 391, comma 4, cod. proc. pen. sancisce che “nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all’arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto”.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in sede di convalida dell’arresto, il giudice, verificata l’osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l’operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza e alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell’indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento (Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, Bezzari, Rv. 284596 – 01, in applicazione del principio, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza di mancata convalida dell’arresto, siccome contenente pregnanti valutazioni di merito inerenti alla credibilità della alternativa versione dei fatti prospettata dall’indagato; Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502).
In particolare, la sussistenza del presupposto della legalità dell’arresto o della detenzione deve essere verificata con esclusivo riferimento al momento della esecuzione della misura limitativa della libertà personale (Sez. 6, n. 34083 del 25/06/2013, Louri Mohamed, Rv. 256554), dovendosi tenere conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest’ultima conoscibile con l’ordinaria diligenza al momento dell’arresto (Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Pasceri, Rv. 260084). In tema di convalida dell’arresto, il giudice è, dunque, tenuto ad accertare, con valutazione ex ante – ossia tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile al momento in cui l’arresto fu effettuato e non anche di elementi successivi – l’astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale (Sez. 3, n. 12954 del 12/01/2021, La Spina, Rv. 280896 – 01).
Il giudice della convalida, dunque, non può tener conto degli elementi probatori che siano emersi successivamente all’arresto (Sez. 3, n. 35962 del 7/07/2010, Pagano, Rv. 248479; Sez. 1, n. 8708 dell’08/02/2012, Rosiichuk, Rv. 252217) e che sono utilizzabili solo per l’ulteriore pronuncia sullo status libertatis (Sez. 2, n. 30698 del 05/04/2013, Chitari, Rv. 256783).
Il Tribunale di Rovereto non ha fatto corretta applicazione di questi consolidati principi, in quanto ha operato un sindacato di legalità dell’arresto difforme da quello richiesto dall’art. 391, comma 5, cod. proc. pen., ponendo in essere, nell’ordinanza impugnata, un’indebita commistione tra delibazione della richiesta di convalida della misura precautelare e sindacato sulla richiesta di applicazione della misura cautelare.
Il Tribunale, infatti, esorbitando dal perimetro del giudizio a questo demandato in sede di convalida, anziché limitarsi alla verifica di ragionevolezza dell’operato della polizia giudiziaria, ha effettuato una più pregnante e non consentita valutazione di merito, valorizzando circostanze emerse successivamente all’arresto.
Gli agenti di polizia giudiziaria, invece, sulla base delle risultanze documentali, hanno legittimamente eseguito l’arresto del condannato, in stato di detenzione domiciliare sostitutiva, in quanto hanno accertato l’ingiustificato allontanamento dalla sua abitazione.
Il sindacato sull’efficacia della detenzione domiciliare disposta, per effetto della ritualità o meno dell’intimazione prescritta dall’art. 62, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, esula, invece, dalle attribuzioni della polizia giudiziaria all’atto dell’arresto.
Il Tribunale di Rovereto ha, dunque, operato un illegittimo giudizio ex post, non considerando la situazione in cui la polizia giudiziaria ha posto in essere la misura precautelare.
L’accoglimento di questo motivo, in ragione della propria valenza assorbente, esime dal delibare il secondo motivo di ricorso.
Alla stregua dei rilievi che precedono, a norma dell’art. 620, lett. d), cod. proc. pen., l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, dichiarando legittimo l’arresto.
L’annullamento va, infatti, disposto senza rinvio, trattandosi di situazione in cui appare superfluo lo svolgimento di un giudizio di rinvio con riferimento ad una fase oramai esauritasi, nella quale il giudice di merito dovrebbe limitarsi a statuire formalmente la correttezza dell’operato della polizia giudiziaria e, perciò, l’esistenza dei presupposti che avrebbero giustificato la relativa convalida, già riconosciuti con la presente decisione
