L’ANM aumenta la potenza di fuoco contro il GIP collegiale (Vincenzo Giglio)

Mancano pochi mesi all’entrata in vigore di una norma della legge Nordio: quella che prevede un collegio di giudici per le indagini preliminari per decidere delle misure cautelari. Una norma che rischia di mandare in tilt i tribunali italiani. Vi spieghiamo perché.

Questo messaggio è stato postato ieri, 10 aprile 2026, dall’Associazione nazionale magistrati sui suoi vari canali social (a questo link per il passaggio su LinkedIn).

Nel file PDF allegato alla fine del post i magistrati associati spiegano in effetti perché.

Raccontano cosa succederebbe a riforma vigente nei tanti tribunali italiani i cui uffici GIP dispongono di un organico che non supera i tre componenti.

Lo fanno in modo così chiaro e convincente da rendere ineluttabile la soluzione proposta che consiste nella sospensione dell’entrata in vigore delle norme sul GIP collegiale fino a che le piante organiche della magistratura non saranno adeguate ai nuovi compiti.

Più di qualcosa però scricchiola in questa comunicazione apparentemente inappuntabile.

Succede già nella parte iniziale del messaggio allorchè si assume che “A partire da agosto 2026 le decisioni sulle misure cautelari personali, che spettano al Gip (giudice per le indagini preliminari) non saranno assunte da un solo giudice come accade oggi ma da più giudici (composizione collegiale)”.

È un assunto scorretto poiché, facendo riferimento alle decisioni sulle misure cautelari personali tout court, lascia intendere ai lettori che la collegialità le comprende tutte ma così non è.

La Legge n. 114/2024, causa dell’allarme dell’ANM, ha, infatti, tra le varie misure, interpolato l’art. 328, cod. proc. pen., inserendovi il comma 1-quinquies a norma del quale “Il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere”.

Ha imposto la stessa collegialità quando tale applicazione segua all’interrogatorio preventivo (art. 291, comma 1-quinquies) o vi sia l’eventualità di aggravare misure cautelari non detentive sostituendole con misure custodiali (art. 299, comma 4) o si tratti di applicare misure detentive provvisorie (art. 313, comma 1).

In sintesi: la collegialità riguarda una tipologia ristretta di misure cautelari sicché l’impatto della riforma, pur significativo, è meno alluvionale di quanto l’ANM faccia credere a chi legge i suoi comunicati.

C’è poi un secondo aspetto ed è condensato in questo periodo che si legge a pagina 7 del comunicato: “L’introduzione del giudice per le indagini preliminare collegiale il prossimo 24 agosto paralizzerà i tribunali medi e piccoli, provocherà in quelli grandi un aumento dei tempi del processo, senza alcun reale beneficio”.

Queste quattro parole in neretto esprimono assai bene l’opinione dell’ANM sulla portata della riforma: non serve a nulla, il GIP collegiale non apporterà alcun vantaggio.

Il presupposto di questa valutazione è implicito: la sequenza procedurale che si snoda a partire dalla richiesta della misura cautelare e i plurimi controlli giudiziali che a essa seguono necessariamente o eventualmente compongono un sistema perfettamente in grado di prevenire o, in caso, eliminare qualsiasi abuso del potere cautelare.

Su quali elementi l’ANM fondi la sua convinzione non è dato sapere, data la sua lapidarietà.

Piacerebbe potere disporre di dati statistici di fonte ufficiale ma, come risulta dalla risposta del Ministro Nordio a una interrogazione dell’onorevole Enrico Costa che chiedeva appunto di sapere, tra l’altro, quali fossero le percentuali di accoglimento e rigetto da parte del GIP delle richieste cautelari dei PM, si è in attesa della piena operatività di un non meglio precisato Datalake (a questo link per un nostro post sull’argomento).

Si è costretti quindi a deviare su dati indiretti, quali sono quelli forniti dallo stesso Ministro della Giustizia nell’ultima relazione annuale sulle misure cautelari (a questo link per la relazione e il nostro commento).

Serve premettere (si veda la premessa alla tabella 3.1 della relazione) che “La percentuale di risposta dei Tribunali (sezioni GIP e sezioni dibattimentali) interessati al monitoraggio è stata del 57% per i dati relativi all’anno 2025 in relazione al periodo gennaio- ottobre 2025.”.

Quasi la metà degli uffici interpellati si è quindi sottratta alla richiesta del Ministero di fornire i dati richiesti. Viene da dire che mentre si è in prima fila quando ci si deve lamentare degli effetti della riforma, si rimane indietro senza un battito di ciglia quando si devono tirare fuori i numeri.

Si apprende poi che nel 2025 sono state emesse 51.705 misure cautelari con un calo significativo rispetto all’anno precedente (94.168).

La comparazione è tuttavia falsata dalle risposte parziali di cui si è detto e dal fatto che le rilevazioni sono state limitate al periodo gennaio/ottobre 2025.

Le misure custodiali in carcere, cioè quelle sulle quali impatta la riforma, sono state 14.652, pari al 28,3% del totale.

Veniamo adesso al dato di maggiore significatività, cioè quello dell’esito dei procedimenti nei quali sono state emesse misure cautelari carcerarie e che sono stati definiti nello stesso anno dell’emissione del titolo (si veda tabella 4.3.1, schema 9).

Il totale delle misure di tale genere (sempre falsato dall’incompletezza dei dati e del periodo preso in considerazione, non lo si dimentichi) ammonta a 4.681.

254 di esse sono state emesse in procedimenti conclusi con esito assolutorio (sia definitivo che non definitivo), 175 con proscioglimento a vario titolo, 193 con condanna definitiva a pena sospesa, 203 con condanna non definitiva a pena sospesa.

Riepilogando: in 429 procedimenti non vi è stata condanna, in 396 vi è stata condanna ma a pena sospesa.

Gli esiti assolutori o di proscioglimento equivalgono al 9,16% del totale.

Gli esiti con pena sospesa equivalgono all’8,46% del totale.

Le due percentuali sommate ammontano al 17,62%.

Si è ben consapevoli che la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è talvolta il frutto di condotte ed eventi maturati in fasi diverse da quella endo-cautelare.

Ma non si vuole comunque dimenticare il disposto dell’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., per il quale “Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena”.

È quindi ben possibile, e magari anche probabile, che in quei 396 casi di condanne a pena sospesa ve ne fossero non pochi nei quali la custodia cautelare in carcere avrebbe potuto essere evitata se il GIP avesse aderito alla lettere e allo spirito della norma appena citata.

Il risultato è che più di dieci persone su cento scontano galera preventiva senza che ve ne fosse ragione.

E quindi, Houston abbiamo un problema.

L’onestà intellettuale impone di riconoscerne l’esistenza e l’atteggiamento dialogico così tanto sbandierato dall’ANM richiede la collaborazione alla sua soluzione.

In attesa della robusta depenalizzazione che ha ormai raggiunto dimensioni mitologiche per quanto se ne è parlato senza mai darle corpo, sul piatto c’è il GIP collegiale.

La collegialità è indiscutibilmente un argine all’arbitrio valutativo e applicativo.

Se c’è qualcosa di meglio lo si dica, i proclami e le lamentele servono a ben poco.

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