Decreto di convalida del sequestro probatorio: non basta un timbro con l’indicazione dell’articolo di reato (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 12021/2026 ha ricordato i contenuti minimi di un decreto di convalida di sequestro probatorio.

Va preliminarmente ricordato che, in tema di obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio, si sono succedute nel tempo più sentenze delle Sezioni unite; in particolare, Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 – 01, ha chiarito che il decreto di sequestro probatorio così come il decreto di convalida, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti.

È stato precisato, inoltre, che la motivazione del decreto deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell’indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l’indicazione della sola norma violata (Sez.3, n. 3604 del 16/01/2019, Rv.275688 – 01; Sez.6, n. 37639 del 13/03/2019, Rv.277061-01; Sez.5, n. 13594 del 27/02/2015, Rv.262898 – 01). Sulla falsariga di tale giurisprudenza, si è anche puntualizzato che «in tema di sequestro probatorio di cose pertinenti al reato, la motivazione del provvedimento deve necessariamente dar conto del “fumus commissi delicti” e della necessità della “res” in sequestro ai fini dell’accertamento del fatto illecito» (Sez. 5, n. 54018 del 03/11/2017, Rv. 271643 – 01).

A tanto deve aggiungersi il principio, di cui l’impugnato provvedimento non ha tenuto conto, per il quale «in tema di sequestro probatorio, l’onere di motivazione in ordine al reato da accertare, deve essere modulato in ragione della progressione processuale, cosicché, nella fase iniziale delle indagini, è legittimo il decreto di convalida apposto in calce al verbale della polizia giudiziaria che si limiti ad indicare gli articoli di legge per cui si intende procedere, richiamandone “per relationem” il contenuto, sempre che i fatti per cui si procede risultino compiutamente decritti nel verbale di sequestro» (Sez. 2, n. 2787 del 03/12/2015, dep. 2016, Rv. 265776 – 01, enfasi aggiunta).

Tanto premesso sul piano dei principi giurisprudenziali, si osserva come, nel caso in scrutinio, il fatto, in relazione al quale si procedeva, non risulta compiutamente descritto nel verbale di sequestro, né descritta risulta essere la relazione tra la res sottoposta a sequestro e il reato (nella fattispecie, art. 648 cod. pen.).

Il decreto di convalida consta, essenzialmente di un timbro, apposto in calce al verbale di sequestro, con indicazione dell’art. 648.

Sicché, ai fini dell’indicazione del “fumus commissi delicti” e della necessità della “res” in sequestro per l’accertamento del fatto illecito, non appare sufficiente il principio di diritto invocato dal Tribunale, secondo cui «in tema di misure cautelari reali, l’onere motivazionale del pubblico ministero che disponga un decreto di sequestro probatorio o che convalidi il sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria può essere assolto anche tramite l’utilizzo di un modulo prestampato sempre che lo stesso risulti, in concreto, idoneo ad esprimere le ragioni essenziali e le finalità dell’apposizione del vincolo reale, come richiesto dall’art. 253 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 7160 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 275007 01).

Tale principio era riferito, infatti, a una fattispecie relativa ad un decreto di sequestro del pubblico ministero, disposto utilizzando un modulo prestampato e “a caselle”, da cui diversamente dal caso in esame era evincibile tanto l’ipotesi di reato per la quale si procedeva, quanto l’oggetto del sequestro nonché le specifiche finalità probatorie dello stesso.

Per le ragioni illustrate, la cassazione annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto di convalida di sequestro.

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