Non viola la presunzione di innocenza l’articolo 578-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che, quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall’articolo 322-ter del codice penale, il giudice d’appello, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, decide sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato.
Lo ha affermato la Corte costituzionale, con la sentenza numero 49/2026 (allegata alla fine del post unitamente al relativo comunicato stampa), pronunciandosi sulle questioni sollevate dalla Corte di appello di Lecce, con riguardo ad un giudizio relativo all’applicazione di una confisca urbanistica conseguente ad un reato di lottizzazione abusiva estintosi per prescrizione.
In linea con la propria sentenza numero 2 del 2026, la Corte costituzionale ha sottolineato che la decisione sull’impugnazione «ai soli effetti della confisca» non si pone in contrasto con il c.d. secondo aspetto della presunzione di innocenza sancita dall’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, giacché tale decisione non equivale all’attribuzione di una “responsabilità penale” al prosciolto.
La Corte ha peraltro rammentato che, nell’applicare l’articolo 578-bis del codice di procedura penale, il giudice dell’impugnazione, chiamato ad accertare la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato, non deve adombrare in motivazione che il processo definito con la dichiarazione di estinzione per prescrizione si sarebbe dovuto concludere in modo diverso.
