Omessa indicazione in sentenza delle conclusioni delle parti: è motivo di nullità della pronuncia? (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 3032/2026 ha esaminato la seguente questione: l’omessa indicazione in sentenza delle conclusioni delle parti costituisce motivo di nullità della pronuncia?

La Suprema Corte ha ribadito che l’omessa indicazione in sentenza delle conclusioni delle parti non costituisce motivo di nullità della pronuncia (Sez. 4, n. 48770 del 24/10/2019, Rv. 277876; Sez. 6, n. 5907 del 29/11/2011, dep. 2012, Rv. 252404).

Va, infatti, considerato che l’art. 546 cod. proc. pen., prescrive, nel contenuto della sentenza, l’indicazione delle conclusioni delle parti, ma il terzo comma sanziona a pena di nullità solo la mancanza della motivazione, la mancanza o l’incompletezza del dispositivo ovvero la mancanza della sottoscrizione del giudice.

Nè, tantomeno, la mancanza delle conclusioni delle parti può ricondursi ad una nullità di ordine generale, in particolare, alla violazione dei diritti di difesa (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 39447 del 4/10/2007, Rv. 237736), risultando, peraltro, dalla sentenza impugnata che il giudizio è stato trattato oralmente alla presenza dell’imputato e del suo difensore.

Tale consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, peraltro, si colloca nel solco di quello che si era andato affermando sotto il codice previgente, quando si era precisato che l’omissione delle conclusioni della difesa o l’omessa menzione di tali conclusioni nel processo verbale di udienza, quando risultasse certa l’avvenuta assistenza dell’imputato da parte del difensore, non costituiva causa di nullità assoluta, non sussistendo violazione alcuna delle disposizioni concernenti l’assistenza dell’imputato nelle forme che la legge stabilisce (Sez. 1, n. 4349 del 5/10/1977 dep. 1978, Rv. 138577).

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