La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 1322/2026, in tema di estorsione, ha stabilito che integra l’elemento costitutivo della minaccia anche il rifiuto di ogni contatto con la persona offesa, ove tale comportamento, considerate tutte le circostanze del fatto, sia idoneo ad ingenerare un timore tale da turbare o diminuire la libertà psichica della vittima.
Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto immune da vizi l’affermazione di responsabilità di imputato, il quale, dopo aver acquistato “a tempo” la gestione di una linea di autotrasporti dalla vittima, aveva rifiutato ogni contatto con questa, così da renderle come unico interlocutore per la restituzione dell’affare il capo di una cosca, di cui era ad entrambi noto l’interesse a gestirlo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612, Cod. Pen. art. 629
Massime precedenti Vedi: N. 37845 del 2019 Rv. 277536-01, N. 11922 del 2013 Rv. 254797 01, N. 6756 del 2020 Rv. 278740-01, N. 556 del 2004 Rv. 227660-01, N. 11708 del 2020 Rv. 278925-01
