La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 1341/2026 ha ricordato che ai fini della preclusione connessa al principio del “ne bis in idem”, la valutazione sull’identità del fatto deve essere compiuta unicamente con riferimento all’elemento materiale del reato nelle sue componenti essenziali relative alla condotta, all’evento e al relativo nesso causale, non rilevando la diversità dell’elemento soggettivo che sorregge la realizzazione dei reati contestati nei diversi procedimenti.
Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha riconosciuto la violazione del divieto di “bis in idem” in relazione alla condanna per il delitto di lesioni personali, la cui condotta materiale era già stata valutata ai fini della condanna dell’imputato per il delitto di maltrattamenti in famiglia.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.
Massime precedenti Difformi: N. 50208 del 2015 Rv. 267283-01, N. 42599 del 2018 Rv. 274010 02
Massime precedenti Vedi: N. 32057 del 2025 Rv. 288633-01, N. 42630 del 2022 Rv. 283687 01, N. 41867 del 2024 Rv. 287251-01
