Mancanza alla chiamata alle armi per il servizio militare: è tuttora penalmente sanzionata (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 11782/2026, 19/27 marzo 2026, ha ribadito che la fattispecie di mancanza alla chiamata alle armi non è stata abrogata.

Provvedimento impugnato

Con il provvedimento impugnato, il Tribunale militare di Verona, in funzione di giudice dell’esecuzione, giudicando in sede di rinvio a seguito di Sez. 1, n. 25210 del 26/03/2025, ha rigettato la richiesta avanzata nell’interesse di MP volta a ottenere la revoca ex art. 673 cod. proc. pen., per abolizione del reato, della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale militare di Padova in data 17 giugno 1982 con la quale il suddetto è stato condannato per il reato di mancanza alla chiamata alle armi ai sensi dell’art. 151 cod. pen. mil. pace, accertato il 18 gennaio 1982.

Il giudice dell’esecuzione, investito dalla domanda del condannato, che richiedeva la revoca della sentenza per abolitio criminis, ha rilevato che la condotta per la quale egli era stato condannato, in ragione della persistente vigenza delle norme che prevedono il servizio militare obbligatorio in determinati casi, è tuttora penalmente sanzionata, sicché trova applicazione, a differenza di quanto sostenuto dal condannato, la disposizione prevista dall’articolo 2, quarto comma, cod. pen., trattandosi di una sentenza divenuta irrevocabile in data 25 settembre 1982, anteriormente alla modifiche legislative sulla leva.

Ricorso per cassazione

Ricorre MP, a mezzo del difensore, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge, in riferimento all’art. 1 e seguenti della legge 15 dicembre 1972, n. 772, vigente alla data del 18 gennaio 1982, e il vizio della motivazione con riguardo all’intervenuta abolitio criminis. In particolare, alla data del 18 gennaio 1982, quando MP rifiutò di prestare il servizio militare, sussisteva la facoltà di svolgere il servizio civile alternativo a mente della richiamata legge n. 772 del 1972, non potendosi più punire l’opzione del cittadino di non prestare il servizio militare.

Del resto, la piena alternatività tra il servizio militare e il servizio civile è stata ribadita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 164 del 1985, sicché, all’epoca della condotta, sussisteva già la possibilità per MP di accedere al servizio civile obbligatorio in alternativa al servizio militare, venendo meno, pertanto, la rilevanza penale della condotta.

Decisione della Suprema Corte

Secondo l’orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità il reato previsto e punito dall’art. 151 cod. pen. mil. pace non è stato abrogato.

Senza ripercorrere nuovamente i principi giurisprudenziali che sono stati richiamati dalla sentenza di annullamento con rinvio (Sez. 1, n. 25210 del 2025), è soltanto il caso di ricordare che l’indicato approdo giurisprudenziale risulta consolidato alla luce delle seguenti pronunce: Sez. 1, 02/05/2006, n. 16228, Rv. 233446; Sez. 1, n. 21791 del 08/11/2016, dep. 2017, Rv. 270580; Sez. 1, n. 10424 del 24/02/2010 Rv. 246396 01; massime precedenti conformi: N. 16228 del 2006 Rv. 233446 – 01, N. 21823 del 2006 Rv. 234623 – 01, N. 24270 del 2006 Rv. 234839 – 01, N. 26290 del 2006 Rv. 235003 – 01, N. 42339 del 2006 Rv. 235582 – 01, N. 12363 del 2007 Rv. 236224 – 01, N. 43709 del 2007 Rv. 238685 – 01), ciò anche in relazione agli interventi normativi succedutisi (l. n. 230 del 1998; l. n. 331 del 2000; d.lgs. n. 214 del 2001; l. n. 226 del 2004; d.lgs. n. 66 del 2010), trovando applicazione il quarto e non il secondo comma dell’art. 2 cod. pen. (Sez. 1, n. 21823 del 11/04/2006, Gabriele, Re. 234623 – 01).

Non rileva, del resto, la disciplina introdotta dalla legge n. 772 del 1972 che, per prima, ha istituito il servizio civile obbligatorio alternativo.

La sentenza della Corte costituzionale n. 164 del 06/05/1985, pur nei limiti della decisione cd. interpretativa di rigetto, ha riconosciuto pari dignità al servizio armato e a quello civile per l’assolvimento del dovere di difesa della Patria (art. 52 Cost.), così rafforzando ulteriormente la libertà dell’opzione da parte del cittadino tra l’uno o l’altro degli strumenti giuridici di espletamento del dovere di difesa.

Tuttavia, l’invocata retroattività degli effetti della pronuncia, che non ha caducato la disposizione di legge limitandosi a fornirne un’interpretazione aderente ai principi costituzionali, non consente di giungere alle conclusioni auspicate dal ricorrente.

È quindi corretta la premessa dalla quale muove il ricorso secondo il quale, già sotto la vigenza della l. n. 772/1972, perciò prima della sentenza di condanna a carico di NP, il servizio militare e quello civile erano equiparati. Tuttavia, ciò non determina l’abolitio criminis del reato di mancanza alla chiamata (art. 151 cod. pen. mil. pace), né la revoca della condanna a suo carico di per il fatto del 1982.

Ciò per due concorrenti motivi.

Anzitutto, la sentenza di condanna a carico del ricorrente è divenuta definitiva prima della richiamata sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 164 del 06/05/1985. Inoltre, perché è manifestamente infondato l’argomento difensivo che su tale pronuncia si innesta. Infatti, la pronuncia costituzionale in questione si riferisce all’interpretazione del dovere di difesa (art. 52 Cost.), attribuendo pari dignità a entrambe le forme di servizio (militare e civile), senza incidere in alcun modo sul precetto dell’art. 151 cod. pen. mil. pace che impone di rispondere alla chiamata per il servizio di difesa della Patria.

In effetti, nella vicenda concreta, è rilevante la condotta tenuta dal condannato, il quale ha consumato il reato di mancanza alla chiamata (art. 151 cod. pen. mil. pace), limitandosi al comportamento omissivo di mancata presentazione al Distretto militare.

Egli, cioè, non ha rifiutato la prestazione del servizio di difesa della Patria nelle forme previste dalla legge, che già parificava il servizio militare a quello civile, tanto che non hai mai presentato l’apposita “domanda motivata ai competenti organi di leva entro 60 giorni dall’arruolamento” ovvero “entro il 31 dicembre dell’anno precedente alla chiamata alle armi” (art. 2, co. 1 e 2, l. n. 772/1972).

In altri termini, nel caso di specie non è pertinente l’argomento della equiparazione dei servizi (militare e civile), perché il ricorrente non ha soddisfatto la condizione minima per la prestazione del servizio civile e, cioè, la manifestazione della propria volontà di adempiere in tale modo al dovere costituzionale di difesa della Patria. 

Non è controverso, sulla base della lettura della sentenza oggetto della richiesta di revoca, che MP è stato condannato perché, senza giusto motivo, ometteva di presentarsi al distretto militare di Padova nei 5 giorni successivi al 15 dicembre 1981, termine ultimo per la chiamata effettuata mediante pubblici manifesti, rimanendo poi assente fino al 18 gennaio 1982 quando finalmente si presentava al distretto militare di Padova.

Dalla descrizione della condotta, quindi, emerge chiaramente che nessuna richiesta di espletamento del servizio civile obbligatorio alternativo era stata avanzata da NP, il quale si è limitato a non rispondere alla chiamata alle armi, senza formulare alcuna richiesta.

D’altra parte, la risposta alla chiamata alle armi rileva quale presupposto della eventuale richiesta, secondo la legislazione all’epoca vigente, di espletamento del servizio civile obbligatorio alternativo, configurandosi, diversamente, proprio la violazione del richiamato precetto penale dell’art. 151 cod. pen. mil. pace.

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