TAR Lazio, Sez. 1^, sentenza n. 3563/2026, udienza del 14 gennaio 2026, allegata alla fine del post in versione anonimizzata, ha riaffermato, condividendolo, il consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi sulla disciplina normativa vigente, che ritiene il voto numerico idoneo ad esternare una motivazione congrua della valutazione degli elaborati dell’esame di abilitazione forense.
Il riferimento è alle pronunce rese dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2017 e dalla Corte costituzionale n. 175 del 2011.
La persistente validità, anche con riferimento alla sessione di esami in analisi, dei principi espressi dal predetto orientamento giurisprudenziale è stata recentemente confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza non definitiva del 10 dicembre 2025, n. 9734, la quale, proprio in riforma delle sentenze del TAR Lombardia citate nel ricorso, ha osservato che:
– “da una piana lettura delle decisioni dell’Adunanza plenaria e della Corte costituzionale dianzi richiamate emerge con evidenza come non risponda affatto al vero l’assunto per cui queste sarebbero state determinate eminentemente da ragioni pratiche, connesse all’esigenza di assicurare il rapido svolgimento delle procedure concorsuali; al contrario, in entrambi i casi tale argomento era svolto in maniera accessoria e ad adiuvandum con richiamo al principio di buon andamento di cui all’articolo 97 Cost. (che era uno dei parametri costituzionali evocati dai giudici rimettenti nel giudizio di costituzionalità), dopo aver previamente riaffermato l’adeguatezza e la sufficienza del voto numerico a costituire motivazione dei giudizi di sufficienza e insufficienza, in modo da soddisfare l’obbligo di motivazione oggi imposto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in ossequio ai superiori parametri di costituzionalità: “Tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una valutazione che, sia pure in modo sintetico, si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest’ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell’apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all’elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato” (Corte cost., n. 175/2011, cit.)”;
– “i voti numerici – come anche affermato in dottrina – possono risultare maggiormente idonei a dar conto delle ragioni del giudizio rispetto ad un giudizio discorsivo, che per sua natura può dar luogo a incertezze e ambiguità interpretative, avendo tra l’altro il vantaggio della standardizzazione e della immediata percepibilità del suo significato, se riferito a una scala di valori oggettiva e predefinita attraverso i criteri di valutazione: per questo, l’utilizzo del criterio motivazionale del voto numerico, adeguatamente contestualizzato e inteso in modo non acritico, appare maggiormente in linea con i principi di imparzialità e buon andamento ex articolo 97 Cost. anche per ragioni teoriche e di principio, e non solo per motivi contingenti e pratici”;
– “non può in alcun modo trovare condivisione l’impostazione del T.A.R. incentrata su una sorta di superamento “in via di fatto” dei principi affermati dall’Adunanza plenaria e dalla Corte costituzionale, sulla scorta di parametri empirici ed opinabili quali possono essere quello del numero dei partecipanti alla prova d’esame o quello delle modalità con cui questa si svolge nei singoli casi: a un’eventuale revisione degli indirizzi sopra richiamati dovrebbe pervenirsi, a fronte di un contrario dato normativo insuperabile sul piano testuale e sul piano precettivo, sollecitando un nuovo intervento sul punto della Corte costituzionale”.
Il medesimo orientamento interpretativo è stato avallato, sempre con riferimento alla sessione del 2024, anche dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza del 5 novembre 2025, n. 856, con la quale è stato ribadito il “consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, richiamato dal giudice di prime cure, in ordine alla sufficienza del voto numerico negli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense è stato avallato dall’Adunanza Plenaria, con sentenza n. 7 del 20 settembre 2017, sul presupposto che, de jure condito, “numerosi argomenti militano in favore della riaffermazione dell’indirizzo della sufficienza della espressione numerica del voto”.
