La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 12409/2026 ha esaminato una questione di estremo interesse pratico: il deposito di memorie difensive, ex art. 121 cpp, e l’ordinanza del giudice dell’udienza predibattimentale che dispone la restituzione delle stesse sul presupposto che quanto prodotto dai difensori ha natura di “documentazione” e “consulenza tecnica“. Tale ordinanza e’ abnorme?
Fatto:
Con ordinanza del 3/11/2025, il Tribunale di Lodi – pronunciandosi nel giudizio a carico di C.R. ed altri – disponeva la restituzione ai difensori delle memorie depositate in sede di udienza predibattimentale, rigettava la richiesta di sentenza di non luogo a procedere e provvedeva per la prosecuzione del giudizio.
Decisione:
Preliminarmente, deve essere condiviso l’assunto difensivo concernente la ricorribilità per cassazione – per abnormità – di un’ordinanza emessa nell’udienza di comparizione predibattimentale, di cui all’art. 554-bis cod. proc. pen.: in questi termini, infatti, si è già più volte pronunciata la Corte di legittimità, ad esempio in tema di modifiche all’imputazione ritenuta errata (Sez. 2, n. 7691 dell’11/2/2025, Pm/Civici, Rv. 287582), di imputazione affetta da indeterminatezza (Sez. 2, n. 6800 del 13/2/2025, Pm/Mazzocchi, Rv. 287576), di contestazione del fatto di reato in termini diversi rispetto a quella contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (Sez. 2, n. 12733 del 20/2/2025, Pm/Poliafico, Rv. 287825; Sez. 5, n. 36056 del 9/7/2024, Pm/Samb, Rv. 286933).
Tanto premesso, i ricorsi debbono essere rigettati.
In primo luogo, la cassazione rileva che la censura si fonda sull’art. 121 cod. proc. pen., in forza del quale le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte in ogni stato e grado del procedimento, e dunque, in ottica difensiva, anche nell’udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, di cui all’art. 554-bis cod. proc. pen.; al riguardo, peraltro, non potrebbe costituire argomento di segno contrario il primo comma dell’articolo successivo, che àncora l’eventuale pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere, in quella stessa sede, agli “atti trasmessi ai sensi dell’articolo 553”, ossia al fascicolo per il dibattimento e al fascicolo del pubblico ministero.
Quanto, poi, al contenuto dello stesso atto, depositato all’udienza del 12/9/2025, il ricorso congiunto esclude la presenza di documenti o elementi di prova nuovi, “poiché l’analisi e il conteggio del consulente sono stati realizzati sulla base dei documenti contenuti nel fascicolo delle indagini.”
Tali considerazioni non meritano accoglimento.
Con valutazione di merito non censurabile dalla cassazione, infatti, l’ordinanza impugnata qualifica quanto prodotto dai difensori nei termini di “documentazione” e di “consulenza tecnica”, non propriamente in quelli di “memoria”, così negando in radice l’applicabilità dell’art. 121 cod. proc. pen.: la norma, infatti, ne ammette sì la presentazione in ogni stato e grado del procedimento, ma a condizione che proprio di memoria si tratti, ossia di un atto di parte a contenuto meramente ricognitivo e valutativo di elementi di prova già a disposizione del giudice (tra le molte, Sez. 1, n. 33435 del 30/3/2023, Abbate, Rv. 285017, proprio con riguardo alla consulenza tecnica ed al divieto di sua introduzione in sede di giudizio abbreviato).
In senso contrario, peraltro, non possono essere qui esaminate le considerazioni svolte dai ricorsi circa l’effettivo oggetto dell’atto in esame, sul presupposto che questo non conterrebbe alcun documento o elemento di prova nuovo: tale valutazione, invero, attiene a profilo di fatto, è propria del solo giudizio di merito e non è ammessa innanzi alla Corte di legittimità.
A questo riguardo, peraltro, sono gli stessi ricorsi a sostenere che la “memoria” conterrebbe “analisi e conteggio del consulente (…) realizzati sulla base dei documenti contenuti nel fascicolo delle indagini”: ne deriva che, anche a voler escludere ogni profilo di novità quanto ai medesimi elementi documentali, lo stesso non potrebbe comunque esser negato con riguardo alle operazioni prettamente valutative che il consulente avrebbe compiuto nell’occasione, dunque correttamente definite dal Tribunale di Lodi quali “consulenze tecniche”.
Il comune ricorso in esame, in ogni caso, risulta infondato anche sotto un diverso e decisivo profilo.
Sin dalla sentenza Magnani (n. 26 del 24/11/1999), il Supremo Collegio ha affermato che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
L’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (per un’ampia ricostruzione, si veda anche Sez. U., n. 37502 del 28/4/2022, Pm/Scarlini, Rv. 283552, che, peraltro, ha richiamato “la necessità di un inquadramento rigoroso di un istituto che ha caratteri di eccezionalità, e si è escluso che la nozione possa essere riferita a situazioni di mera illegittimità, considerate altrimenti non inquadrabili e non rimediabili.”).
Ebbene, anche a voler ammettere che il documento acquisito e poi restituito dal Tribunale costituisse effettivamente una memoria ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen., l’ordinanza qui impugnata non potrebbe comunque esser definita abnorme, nei termini appena richiamati.
Per un verso, la restituzione alla parte di un documento prodotto, dunque la sua espulsione dal fascicolo per il dibattimento, non può essere ritenuta atto “del tutto estraneo” al potere attribuito al giudice, trattandosi, per contro, del doveroso esercizio di selezione del materiale poi destinato a fondare la decisione, dovendosi quindi escludere, ai sensi dell’art. 190 cod. proc. pen., le prove vietate dalla legge e quelle manifestamente superflue o irrilevanti.
Per altro verso, la stessa restituzione della “memoria” non può ritenersi abbia “gravemente pregiudicato l’esercizio del diritto al contraddittorio e la ragionevole durata del processo”, privando gli imputati del diritto a rappresentare gli argomenti difensivi esposti nel documento: risulta evidente, infatti, che questo potrà esser legittimamente prodotto in sede dibattimentale, così come potrà essere richiesta dalla difesa l’escussione del professionista che lo ha redatto.
Parimenti, non si è verificata alcuna indebita regressione del procedimento, né alcuna stasi dello stesso, ma, anzi, la prosecuzione del giudizio senza alcuna menomazione delle prerogative difensive.
