Patteggiamento e obbligo del giudice di accogliere o rigettare in toto la richiesta (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 12717 depositata il 7 aprile 2026 ha ribadito, in tema di patteggiamento, che nel caso in cui il giudice abbia applicato la pena concordata dalle parti senza concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena espressamente richiesto, in assenza di alcuna motivazione al riguardo, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, reintegrando le parti nella facoltà di rinegoziare l’accordo su altre basi, in mancanza del quale, il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 16766 del 07/04/2010, dep. 03/05/2010, Rv. 246930).

Il principio granitico espresso riconferma che nel caso in cui l’imputato abbia subordinato la richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, in presenza del consenso del P.M., il giudice è tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando in caso positivo l’accordo delle parti, oppure rigettando in toto la richiesta di patteggiamento. Il giudice, chiamato all’applicazione della pena concordata tra le parti, ove il richiedente abbia subordinato l’efficacia dell’accordo alla concessione della sospensione condizionale della pena, a termini dell’espressa disposizione di cui all’art. 444, comma 3, cod. proc. pen., è cioè tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando, in caso positivo, l’accordo delle parti, oppure rigettando, in caso negativo, la richiesta di patteggiamento (Sez. 3, Sentenza n. 20383 del 10/04/2001, dep. 19/05/2001, Rv. 219520).

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