Istanze di revoca o modifica delle prescrizioni di una misura di prevenzione: competente il giudice che ha emesso il decreto impositivo se è definitivo, il giudice del gravame in caso di impugnazione in corso (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 12521/2026, 19 marzo/2 aprile 2026, ha affermato che: «la competenza a decidere sull’istanza di revoca o di modificazione delle prescrizioni inerenti a una misura di prevenzione spetta al giudice che ha emesso il decreto impositivo della misura nei soli casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo, mentre, in pendenza di impugnazione, spetta al giudice investito del gravame, essendo egli tenuto a riesaminare la pericolosità sociale del proposto, in termini di attualità e di effettività, e ad adottare i conseguenti provvedimenti incidenti sulla caducazione della misura o sul contenuto di essa» (Sez. 1, n. 18742 del 28/04/2010, confl. comp. in proc. C., Rv. 247456 – 01; recentemente, Sez. 1, n. 26849 del 21/05/2024, confl. competenza Tribunale di XXX, Rv. 286605 – 01).

In tutte le decisioni indicate, si è opportunamente sottolineato che la competenza del tribunale a riconsiderare la misura di prevenzione, interessata dalla domanda di revoca, modificazione o aggravamento, presuppone la definitività della decisione impositiva, atteggiandosi a competenza di tipo esecutivo, lì dove, in pendenza del giudizio di secondo grado, e a fronte di misura (provvisoriamente esecutiva, ma) ancora in predicato, l’oggetto della domanda refluisce nel più ampio potere-dovere di generale riesame della pericolosità del proposto, intestato al giudice superiore, sicché la competenza è attratta in capo a quest’ultimo.

Si prende atto della pronuncia di segno contrario (Sez. 2, n. 22915 del 10/05/2024, Rv. 286702 – 01, secondo la quale «in tema di misure di prevenzione personale, competente a decidere sulla richiesta di revoca o modifica del provvedimento applicativo, basata sulla sopravvenuta attenuazione o cessazione della pericolosità sociale è, ex art. 11, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il tribunale che ha disposto la misura, in quanto la competenza della corte di appello, in qualità di giudice dell’impugnazione, ricorre nel solo caso in cui sia dedotta l’iniziale insussistenza delle condizioni che avevano fondato l’adozione della misura stessa»). Essa, peraltro, ha avuto ad oggetto, non l’autorizzazione, modificativa delle prescrizioni accedenti alla misura di prevenzione, richiesta nella pendenza del procedimento in grado di appello (come è nel caso qui in esame), bensì la revoca tout court della misura di prevenzione applicata in primo grado (revoca in quel procedimento negata).

In ogni caso, si ritiene coerente aderire alla consolidata giurisprudenza di legittimità che corrobora il principio qui riaffermato: Sez. 1, n. 19995 del 30/01/2013, Rv. 256159 – 01: «in virtù dell’effetto limitatamente devolutivo del gravame nel procedimento di prevenzione, non è precluso al giudice di appello l’esame di ufficio di elementi, sopravvenuti alla decisione di primo grado, che inducano a ritenere una attenuazione della pericolosità del proposto ovvero un suo aggravamento»; Sez. 5, n. 28343 del 12/04/2019, Rv. 276135 – 01: «nel procedimento di prevenzione di appello, con riferimento alle misure personali di prevenzione, la valutazione di attualità della pericolosità sociale del proposto deve essere riferita a quello di primo grado, ma la motivazione deve tenere conto dell’eventuale anomala distanza temporale tra i due gradi di giudizio (nella specie, circa otto anni) e della datazione risalente dei fatti posti a fondamento dello stesso giudizio di pericolosità (nella specie oltre undici anni)»; Sez. 5, n. 48095 del 18/10/2019, Rv. 278038 – 01: «nel procedimento di prevenzione, in virtù dell’effetto limitatamente devolutivo del gravame, non è precluso al giudice di appello l’esame d’ufficio di elementi, sopravvenuti alla decisione di primo grado, che inducano a ritenere l’attenuazione della pericolosità del proposto ovvero un suo aggravamento»; Sez. 1, n. 25474 del 14/01/2021, conflitto competenza Tribunale T., Rv. 281445 – 01: «nel procedimento di prevenzione finalizzato all’applicazione di una misura di carattere personale, in caso di pendenza del giudizio in grado d’appello, spetta alla corte d’appello, e non al tribunale, la competenza a provvedere sulla proposta di aggravamento della misura correlata all’emersione di fatti nuovi ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159»; Sez. 1, n. 43878 del 09/09/2022, conflitto competenza Tribunale di R., Rv. 283744 – 01: «in tema di misure di prevenzione personali, spetta al giudice del gravame, pendente l’impugnazione avverso il provvedimento applicativo della misura, la competenza a decidere sull’istanza di rivalutazione della pericolosità sociale del proposto all’esito della cessata detenzione ultrabiennale, ai sensi dell’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159»).

Optare, soprattutto nel caso del vaglio di istanze di modifica puntuativa delle prescrizioni accedenti alla misura di prevenzione nel corso del procedimento di appello, per la competenza del Tribunale condurrebbe, d’altro canto, a una indubbia frizione con il principio di concentrazione processuale e di ragionevole durata del processo stabilito dall’art. 111 Cost. Ne deriverebbe, peraltro, un ingiustificato frazionamento della cognizione del giudice procedente a seconda che gli elementi dedotti in appello riguardino l’iniziale sussistenza delle condizioni che avevano fondato la misura di prevenzione, piuttosto che nuovi elementi, come se il secondo grado avesse una cognizione di natura strettamente cassatoria.

Non è, per altro verso, applicabile la regola stabilita dall’art. 12 d.lgs. n. 159 del 2011. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che detta disposizione sia di stretta applicazione, poiché introduce una deroga al principio generale sulla competenza a provvedere nel corso del procedimento, stabilito dall’art. 11 d.lgs. n. 159 del 2011. Si è, infatti, affermato che «in tema di misure di prevenzione, alla persona sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune può essere concessa l’autorizzazione ad allontanarsene anche per esigenze di lavoro, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, sempre che sussistano gravi e comprovati motivi che rendano assolutamente necessario detto allontanamento. Alla luce di tale principio, la Corte ha individuato il giudice competente a provvedere in ordine a tale autorizzazione in quello indicato dall’art. 12, comma 2, del citato d.lgs. e non nell’organo che ha emesso la misura di prevenzione, escludendo che detta autorizzazione possa essere considerata quale modifica della misura ai sensi dell’art. 11 del citato d.lgs.» (Sez. 1, n. 23392 del 24/06/2020, confl. competenza Corte di appello G., Rv. 279439 – 01).

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