Estinzione della pena per decorso del tempo: i criteri di determinazione del termine iniziale e della pena inflitta (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 12532/2026, 19 marzo/2 aprile 2026, ha chiarito, in tema di estinzione della pena per decorso del tempo, i criteri di determinazione del termine iniziale e della pena inflitta.

Come affermato da Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196889 – 01: «in tema di estinzione della pena per decorso del tempo, l’art. 172 cod. pen. individua il relativo “dies a quo” nel momento in cui la sentenza di condanna è divenuta “irrevocabile”, aggettivo, quest’ultimo, che indica la connotazione della sentenza richiesta dalla legge per la sua concreta utilizzazione come titolo esecutivo».

Il principio di diritto della sentenza Cellerini è stato ulteriormente ribadito nella giurisprudenza di legittimità successiva, in cui è stato affermato che il combinato disposto degli artt. 172 e 173 cod. pen. consente di individuare il dies a quo per l’estinzione della pena nel momento in cui la sentenza di condanna diventa esecutoria, e che le cause impeditive del decorso del termine sono solo quelle riferibili all’esecuzione della decisione irrevocabile (tra le altre, Sez. 6, n. 44604 del 15/09/2015, dep. 2016, Rv. 265454 01; Sez. 6, n. 21627 del 29/04/2014, Rv. 259700 – 01; da ultimo, in senso conforme, Sez. 5, n. 29331 del 26/06/2025, Rv. 288506 – 01).

Per quanto riguarda, invece, l’entità della pena da considerare ai fini del calcolo di cui all’art. 172, comma 1, cod. pen., la giurisprudenza di legittimità è altrettanto costante nell’affermare che “ai fini del computo del tempo necessario al verificarsi dell’estinzione della pena per prescrizione ai sensi dell’art. 172 cod. pen., deve intendersi per “pena inflitta” quella irrogata dal giudice di cognizione, inclusa la parte di essa eventualmente coperta da condono” (Sez. 1, n. 21867 del 01/06/2006, Rv. 234638 – 01; conformi Sez. 1, n. 49748 del 26/06/2018, Rv. 274486 – 01, Sez. 1, n. 5111 del 22/09/1999, Rv. 214389 – 01; tra le decisioni più recenti v. anche Sez. 7, n. 28385 del 07/01/2021, n.m.; Sez. 1, n. 27922 del 30/09/2020, n.m.; Sez. 5, n. 45169 del 06/11/2019, n.m.).

È opportuno dare continuità a tale orientamento della giurisprudenza di legittimità, che è conforme, d’altronde, alla lettera della legge, la quale parla del “decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni”, in quanto con la previsione dell’art. 172, cod. pen. il legislatore ha voluto correlare la rinuncia dello Stato all’esercizio della pretesa punitiva al decorrere di un lasso di tempo predeterminato in proporzione alla gravità del reato commesso ed all’allarme da esso suscitato; nel sistema dell’art. 172 cod. pen. quanto più grave è il fatto criminoso, tanto maggiore e duraturo è l’interesse dello Stato alla sottoposizione del condannato all’esecuzione della pena inflittagli dal giudice della cognizione, deputato a valutare la gravità del reato e il suo disvalore sociale. Su di esso, pertanto, non sono destinate ad incidere le sopravvenienze avvenute in fase esecutiva, che sono fondate su presupposti di volta in volta variabili, e comunque diversi dalla gravità concreta del reato quale valutata dal giudice che si è pronunciato sul giudizio di responsabilità.

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