Conflitto negativo di competenza
Con l’ordinanza in data 14 novembre 2025, il GIP del Tribunale di Catania, nel procedimento a carico di GFN, ha sollevato conflitto negativo di competenza con il giudice del dibattimento del Tribunale di Catania, sostenendo l’abnormità dell’ordinanza pronunciata il 10 novembre 2025 con la quale, rilevata la violazione del termine a comparire, è stata ordinata la rinnovazione della notificazione del decreto di giudizio immediato a cura dell’ufficio del Giudice per le indagini preliminari, anziché da parte dello stesso giudice dibattimentale, così determinandosi una indebita regressione del procedimento.
Il Tribunale di Catania, altra autorità in conflitto, non ha fatto pervenire osservazioni.
Decisione della Suprema Corte
La giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata ad affermare che: «è abnorme il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento, rilevata la inosservanza dei termini di comparizione per la tardiva notificazione all’imputato del decreto di giudizio immediato, rimetta gli atti al giudice per le indagini preliminari per la rinnovazione della notifica» (Sez. 1, n. 6124 del 13/01/2009, confl. comp. in proc. De Felice, Rv. 243226 – 01, in applicazione di tale principio, la Corte ha risolto il conflitto insorto fra Tribunale e GIP, dichiarando la competenza del primo a provvedere alla rinnovazione della notificazione e al susseguente giudizio immediato).
Il richiamato principio di diritto, del resto, si poggia sulla consolidata affermazione secondo la quale: «È abnorme il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento, rilevata la mancata notificazione dell’avviso di udienza ad uno dei difensori dell’imputato, dichiari la nullità del decreto con il quale era stato disposto il giudizio (nella specie, giudizio immediato), e disponga la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari perché provveda alla sua rinnovazione. Ciò essenzialmente in quanto la nullità derivante dalla suddetta mancata notificazione non incide in alcun modo sulla validità del decreto, quale atto propulsivo della progressione del procedimento da una fase all’altra» (Sez. 1, n. 7408 del 22/12/1997 – dep. 1998, confl. comp. in proc. Boselli, Rv. 209470 – 01, in applicazione di tale principio, la Suprema Corte, ritenuta l’ammissibilità del conflitto insorto fra Tribunale e Giudice per le indagini preliminari, lo ha risolto dichiarando la competenza del primo a provvedere alla rinnovazione della citazione a giudizio dell’imputato).
Il principio vale, ovviamente, in presenza della stessa ratio, anche per il difetto della notificazione (per insufficiente termine di comparizione) relativa all’imputato.
Detto principio, che scinde per la peculiarità del giudizio immediato la validità del decreto, quale atto propulsivo, dall’eventuale irregolarità della sua notificazione, impone di concludere per la consumazione ab origine del termine di proporre richiesta di giudizio abbreviato ex art. 458 cod. proc. pen., posto che risulta in atti quale fatto processuale che il collegio deve verificare che, a fronte della prima notifica del decreto di giudizio immediato (22 ottobre 2025), l’imputato N. non ebbe a richiedere nei termini (15 gg.) il giudizio abbreviato.
Egli non poteva quindi fruire successivamente, e non può ora, di un diritto processuale che si è estinto per inattività.
Gli atti vanno quindi trasmessi al Tribunale di Catania, dichiarato competente, perché, individuata una data di udienza e rinnovate le notificazioni dei dovuti avvisi, proceda al giudizio immediato.
