Compenso avvocato in caso di assistenza di un solo soggetto contro una pluralità di parti: maggiorazione del 30% (Redazione)

La Cassazione civile sezione 2 con ordinanza numero 8500 del 6 aprile 2026, in tema di liquidazione dei compensi per l’attività professionale dell’avvocato, ha ricordato che l’articolo 4, comma 2, dm 55/2014 (nel testo modificato dal dm 37/2018) – secondo cui la maggiorazione del 30% per ogni soggetto assistito oltre il primo si applica anche “nel caso in cui l’avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti” – va interpretato nel senso che l’aumento del compenso è dovuto non soltanto nell’ipotesi di assistenza di più parti dalla stessa parte processuale, ma anche nella situazione simmetrica in cui il difensore rappresenti una parte unica nei confronti di una pluralità di controparti.

La ratio della disposizione, cioè remunerare il maggior impegno professionale ricorre in entrambe le fattispecie, secondo il principio “ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio”.

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