Cartella esattoriale per il pagamento dell’ammenda disposta dalla Cassazione a seguito di un ricorso dichiarato inammissibile: l’istanza di sospensione dell’esecuzione ha natura non penale ma tributaria (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, ordinanza n. 12281/2026, 20/31 marzo 2026, ha chiarito che l’istanza di sospensione dell’importo portato da una cartella esattoriale notificata all’istante per il pagamento di un’ammenda disposta dal giudice di legittimità a seguito di un ricorso dichiarato inammissibile non ha natura penale ma semmai tributaria. 

Il difensore di NR, premesso di avere proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 25918/2025 della Corte di cassazione, terza sezione penale, ha avanzato istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 373 cod. proc. civ., in quanto è stata notificata all’istante, in data 6.3.2026, la cartella esattoriale relativa alla condanna al pagamento di euro 3.000,00 disposta dalla sentenza impugnata in favore della Cassa delle ammende. 

La sentenza oggetto di ricorso straordinario aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NR, nella sua qualità di persona offesa, avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva rigettato il reclamo proposto dall’interessato avverso l’archiviazione di un procedimento iscritto a carico di ignoti.

La difesa istante deduce la sussistenza dell’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 625-bis c.p.p., nonché il fumus boni iuris, e afferma che l’esecuzione dell’obbligo pecuniario gli arrecherebbe un grave pregiudizio economico. 

La richiesta deve essere dichiarata inammissibile.

È appena il caso di rilevare come la presente procedura sia incidentale rispetto a quella principale ex art. 625-bis cod. proc. pen., la quale tuttavia non è attivabile da NR nella sua qualità di persona offesa nel procedimento penale principale. 

Infatti, il ricorso straordinario per errore di fatto è consentito esclusivamente in favore del condannato poiché tale rimedio è esperibile contro una decisione della Corte di cassazione solo quando questa, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, renda definitiva una sentenza di condanna, sicché la persona offesa è soggetto non legittimato a proporre tale impugnazione (cfr. Sez. 6, n. 91 del 22/10/2013, dep. 2014, Rv. 258453 – 01). 

La richiesta di sospensiva prevista dall’art. 625-bis cod. proc. pen. è finalizzata esclusivamente ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della sanzione penale, e solo «nei casi di eccezionale gravità», come testualmente prevede il secondo periodo del comma secondo della citata norma. 

Nella specie, la sentenza impugnata non rende esecutiva alcuna sanzione penale.

Ne consegue che non è questa la sede per avanzare istanza di sospensione dell’importo di cui alla cartella esattoriale notificata all’istante, che non ha natura penale ma semmai tributaria.  In ogni caso, il difetto di legittimazione del ricorrente a proporre ricorso straordinario avverso la sentenza impugnata impedisce di provvedere sulla (incidentale) istanza di sospensione in esame.

Trattandosi di procedimento incidentale, la pronuncia sulle spese è rimessa alla decisione sul ricorso principale proposto.

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