Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 11561/2026, 24/26 marzo 2026, ha ribadito, conformemente all’orientamento delle Sezioni unite penali, che il reclamo-impugnazione di cui all’art. 35-bis, comma 4, ord. pen., può essere proposto dall’Amministrazione penitenziaria, senza il patrocinio e l’assistenza della Avvocatura dello Stato (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Ministero della giustizia in proc. Tuttolomondo, Rv. 271648-01; conf., da ultimo, Sez. 1, n. 39289 del 4/10/2024, Ministero della giustizia, Rv. 287092-01, non mass. sul punto).
Non si tratta, pertanto, di un’ipotesi di patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato (Sez. 1, n. 42452 del 19/11/2021, Ministero della giustizia in proc. S., non mass.; Sez. 1, n. 42453 del 19/11/2021, Ministero della giustizia in proc. P., non mass.).
Le Sezioni unite hanno sottolineato che «la natura pubblicistica della funzione svolta ed il ruolo assunto in concreto dall’Amministrazione penitenziaria sono evenienze che assumono rilevanza anche nella verifica delle modalità di partecipazione del soggetto pubblico alla richiamata fase impugnatoria: le considerazioni ora svolte conducono, infatti, ad escludere l’applicabilità delle disposizioni che riguardano l’impugnazione proposta per i soli interessi civili (art. 573 cod. proc. pen.) dalle altre parti private presenti nel giudizio penale, come pure della norma che impone, nei casi da ultimo richiamati, il ministero di un difensore (art. 100 cod. proc. pen.), per la disomogeneità sostanziale dei termini di riferimento. In assenza di ragioni limitative di ordine sistematico, derivanti dalle forme di partecipazione delle parti private al processo penale, deve osservarsi che proprio il carattere unitario del procedimento giurisdizionale di merito, complessivamente delineato dalle disposizioni di cui all’art. 35-bis ord. pen., consente di affermare che la possibilità di costituzione informale da parte dell’Amministrazione, espressamente prevista dall’art. 35-bis, comma 1, ord. pen. nella fase promossa dal reclamo-istanza del detenuto, di competenza del magistrato di sorveglianza, è legittima anche nella successiva fase del reclamo impugnazione, innanzi al tribunale di sorveglianza, a mente del comma 4, dell’art. 35-bis cit.
L’evidenziata semplificazione dell’esercizio del contraddittorio, delineata dal combinato disposto degli artt. 35-bis, comma 1 e 35-ter, comma 1, ord. pen., deve ritenersi immanente nelle fasi di merito del procedimento giurisdizionale di prossimità di cui si tratta, compresa la fase del reclamo-impugnazione, che pure apre una fase in cui al tribunale di sorveglianza spetta la rivalutazione del contenuto della prima decisione.
Pertanto, risulta deformalizzato, anche in riferimento alle generali previsioni di cui al r.d. n. 1611 del 1933, il potere di reclamo ai sensi del comma 4 dell’art. 35-bis ord. pen., che può essere esercitato da parte dell’Amministrazione penitenziaria, senza l’assistenza dell’Avvocatura» (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, cit., in motiv. § 2.4).
