La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 7065/2026 ha stabilito che per i reati divenuti procedibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la dichiarazione, resa in udienza dalla persona offesa, di avvenuta proposizione della querela, pur in assenza della produzione formale dell’atto, deve essere intesa, in applicazione del principio del “favor querelae”, quale espressione della perdurante volontà punitiva nei confronti dell’imputato. Fattispecie relativa alla contravvenzione prevista dall’art. 659, comma primo, cod. pen..
Nel caso in cui sia mutato nel corso del procedimento il regime di procedibilità, l’avere la persona offesa ribadito in udienza di avere sporto querela per i fatti in imputazione, pur in assenza di (prova della) produzione del relativo atto di querela, deve interpretarsi, in applicazione del principio del favor querelae, come espressione di perdurante volontà punitiva dell’imputato, in tema di reati divenuti procedibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la manifestazione della volontà punitiva da parte della persona offesa può essere implicitamente desunta, nei processi in corso, dall’avvenuta costituzione di parte civile o dalla riserva di costituirsi parte civile (Sez. 4, n. 38304 del 07/11/2025, Halilovic, Rv. 288822 – 01; Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Antonelli, Rv. 284616 – 01).
Si deve quindi affermare il principio secondo cui, in tema di reati divenuti procedibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l’avere la persona offesa ribadito in udienza di avere sporto querela per i fatti in imputazione, pur in assenza di (prova della) produzione del relativo atto di querela, deve interpretarsi, in applicazione del principio del “favor querelae”, come espressione di perdurante volontà punitiva dell’imputato
