Provvedimenti che regolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliari: la Suprema Corte chiarisce quali sono appellabili e quali ricorribili per cassazione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 11759/2026, 25/27 marzo 2026, ha ribadito, conformemente alla decisione Lombardi delle Sezioni unite penali, che i provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 284, terzo comma, cod. proc. pen., che regolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliari relativamente alla facoltà dell’indagato di allontanarsi dal luogo di custodia, contribuiscono ad inasprire o ad attenuare il grado di afflittività della misura cautelare e devono pertanto essere ricompresi nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale; ne consegue che ad essi si applicano le regole sull’impugnazione dettate dall’art. 310 cod. proc. pen., il quale prevede, in proposito, un sindacato di secondo grado anche nel merito; tale disciplina non è tuttavia applicabile con riferimento a quei provvedimenti che, per il loro carattere temporaneo e meramente contingente, non sono idonei a determinare apprezzabili e durature modificazioni dello status libertatis: il criterio da prendere in considerazione per valutare quale sia il mezzo di impugnazione è pertanto quello della presenza o meno di una maggiore afflittività della misura cautelare nel provvedimento da impugnare; se tale requisito è presente nel provvedimento, sarà esperibile l’appello ex art. 310 cod. proc. pen., in caso contrario si dovrà proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, Cost.

Nella giurisprudenza di legittimità si sono registrati orientamenti difformi in materia di provvedimento di diniego (o di concessione) all’indagato o imputato, che si trovi agli arresti domiciliari, dell’autorizzazione ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo degli arresti.

Una parte della giurisprudenza ha ritenuto inoppugnabili tali provvedimenti in quanto non incidenti sulla libertà personale (e quindi non ricorribili per cassazione ex art. 111 Cost) limitandosi a regolare le modalità di esecuzione della misura cautelare, ossia di un beneficio che non si configura come diritto dell’imputato (così Sez. 6, n. 3942 del 02/11/1995, Rv. 203319), altri hanno invece ritenuto il provvedimento impugnabile mediante appello ex art. 310 cod. proc. pen. in quanto risolventesi in una modalità di carattere permanente che incide in misura apprezzabile sul regime cautelare e quindi tale da qualificarsi come “ordinanza in materia di misure cautelari” (così Sez. 4, n. 11406 del 23/02/2016, Rv. 266303).

Ciò premesso appare opportuno richiamare la sentenza delle Sezioni unite “Lombardi” (Sez. U, n. 24 del 03/12/1996, dep. 1967, P.M. in proc. Lombardi, Rv. 206465-01) che ha affermato che i provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 284, terzo comma, cod. proc. pen., che regolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliari relativamente alla facoltà dell’indagato di allontanarsi dal luogo di custodia, contribuiscono ad inasprire o ad attenuare il grado di afflittività della misura cautelare e devono pertanto essere ricompresi nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale; ne consegue che ad essi si applicano le regole sull’impugnazione dettate dall’art. 310 cod. proc. pen., che prevede, in proposito, un sindacato di secondo grado anche nel merito; la Corte ha tuttavia precisato che la predetta disciplina non trova applicazione con riferimento a quei provvedimenti che, per il loro carattere temporaneo e meramente contingente, non sono idonei a determinare apprezzabili e durature modificazioni dello status libertatis: il criterio da prendere in considerazione per valutare quale sia il mezzo di impugnazione è pertanto quello della presenza o meno di una maggiore afflittività della misura cautelare nel provvedimento da impugnare; se tale requisito è presente nel provvedimento, sarà esperibile l’appello ex art. 310 cod. proc. pen., in caso contrario si dovrà proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, Cost.

Nel caso in esame, il ricorrente, detenuto agli arresti domiciliari, ha impugnato un provvedimento di diniego della Corte di appello di una sua richiesta di autorizzazione a recarsi presso l’ufficio competente per il rinnovo della patente di guida.

Il collegio di legittimità ha rilevato che il provvedimento impugnato non è tale da incidere in maniera permanente sulla misura degli arresti domiciliari in corso di applicazione.

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