Pagamento liquidazioni avvocato di persona ammessa al Patrocinio a spese dello Stato: la cassazione stoppa il ricorso alla tutela monitoria (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 7440/2026 ha esaminato la seguente questione, il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che sia già munito del decreto di pagamento di cui all’art. 82 t.u. spese di giustizia, può, in caso di ritardo nell’esecuzione dell’accredito, instaurare un procedimento d’ingiunzione sulla base delle fatture emesse nel frattempo?

Per rispondere al quesito è opportuno premettere una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

La liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore in caso di patrocinio a spese dello Stato compete all’autorità giudiziaria, che provvede con decreto di pagamento, come previsto dall’art. 82 del testo unico. Il decreto – una volta divenuto definitivo perché non opposto ai sensi dell’art. 170 t.u., o perché il provvedimento che ha deciso il relativo giudizio non è più impugnabile – costituisce, in base al disposto del successivo art. 171, titolo di pagamento della spesa.

Al pagamento, in base all’art. 165 del t.u., provvede poi il funzionario addetto all’ufficio giudiziario (salvi i casi, estranei alla presente fattispecie, nei quali la liquidazione è espressamente attribuita al magistrato), secondo un meccanismo procedimentalizzato i cui adempimenti sono partitamente disciplinati dal testo unico.

È previsto, in particolare, che l’ufficio acquisisca la fattura rilasciata dal creditore, se questi è soggetto ad IVA (art. 178, comma 1), e ne riporti i dati sull’apposito modello, che va trasmesso al funzionario addetto entro un mese dall’emissione del decreto di pagamento (art. 177, comma 3); quest’ultimo, accertata la regolarità formale del modello, ordina cronologicamente per giornata i modelli pervenuti ed esegue i relativi accreditamenti, rispettando l’ordine cronologico e quello crescente d’importo (art. 179, commi 1 e 2).

Così riassunte le coordinate normative di riferimento, il primo dato che se ne ricava è quello per cui il difensore può ottenere il pagamento del proprio compenso esclusivamente secondo il meccanismo tracciato dal testo unico, la cui architettura si conforma a criteri di contabilità pubblica, e non attraverso le vie ordinarie, ovvero procurandosi un titolo esecutivo per la realizzazione del proprio credito.

Si spiega in questo senso, del resto, il diverso trattamento riservato dal legislatore al decreto di liquidazione del compenso per il difensore – che, come si è detto, costituisce «titolo di pagamento della spesa» ex art. 171 – rispetto ai decreti di pagamento delle spettanze degli ausiliari del magistrato, ai quali l’art. 168, comma 2, del testo unico attribuisce invece valore di «titolo provvisoriamente esecutivo».

La differenza, qui, non è meramente terminologica; la locuzione impiegata dall’art. 171 vale infatti a delimitare l’ambito di efficacia del decreto relativo al difensore, come titolo di pagamento, al solo procedimento all’uopo stabilito dal testo unico.

In altri termini, il credito del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è destinato a realizzarsi esclusivamente nelle forme e con le modalità previste dal procedimento tracciato dal t.u. spese di giustizia; e in tale esclusivo contesto procedimentale va collocata anche l’emissione di fattura da parte del difensore, che rileva solo in quanto adempimento necessario a che si perfezioni la sequenza di atti in esso prevista.

Ora, una tale peculiarità di disciplina per la liquidazione dei compensi del difensore trova ragione nel fatto che questi rappresentano certamente la voce più consistente della spesa complessiva per il patrocinio a spese dello Stato, ciò che abilita il legislatore a regolarne l’erogazione secondo modalità che tengano conto delle esigenze di salvaguardia delle risorse pubbliche che a tale complessiva spesa sono destinate.

Sul punto, è opportuno ricordare che la Corte costituzionale, ha più volte affermato che la funzione del patrocinio a spese dello Stato è quella di rimuovere, in armonia con l’art. 3, secondo comma, Cost., le difficoltà di ordine economico che possono opporsi al concreto esercizio del diritto di difesa, «assicurando l’effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che l’art. 24, secondo comma, Cost. espressamente qualifica come diritto inviolabile», sottolineando tuttavia al contempo che «la natura inviolabile del diritto non lo sottrae al bilanciamento che, per effetto della scarsità delle risorse, si rende necessario rispetto alla molteplicità dei diritti che ambiscono alla medesima tutela» e che, ferma restando la garanzia di un effettivo accesso alla giustizia per chi versa in una condizione di non abbienza, «i termini del bilanciamento sono rimessi al legislatore che, nella materia processuale, gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti» (così, fra le altre, la sentenza n. 64 del 2024; si vedano anche le sentenze n. 58 del 2025, n. 157 del 2021 e n. 80 del 2020).

Sulla base di tali considerazioni, quindi, al quesito veicolato della prima censura non può che darsi risposta negativa.

Consentire al difensore ammesso al patrocinio di accedere alla tutela monitoria del proprio credito per onorari e spese varrebbe infatti ad affermare l’esistenza di una modalità realizzativa di tale credito che si discosta dal procedimento previsto e regolato dal legislatore al fine di bilanciare i valori costituzionalmente rilevanti che sono coinvolti nell’applicazione dell’istituto, nell’ottica della «cruciale individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia» (Corte costituzionale, sentenza n. 16 del 2018).

Avrebbe luogo in particolare, e come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, un sostanziale aggiramento dell’ordine di soddisfazione dei crediti; ordine che, invece, il testo unico ha stabilito avendo esclusivo riguardo al criterio della disponibilità delle risorse, come può ulteriormente evincersi dal fatto che l’art. 181, comma 1, del t.u. prevede che, quando non può essere eseguito per mancanza o insufficienza di fondi, l’accreditamento va disposto, per l’intero o per il residuo, nei giorni immediatamente successivi. In conclusione, va dichiarata l’infondatezza del motivo.

Né, al riguardo, sussistono i presupposti per dar corso all’incidente di legittimità costituzionale nei termini prospettati dal Procuratore generale.

La richiesta concerne, infatti, un profilo della disciplina delle spese di giustizia che non assume rilevanza nell’ottica del motivo scrutinato; la sentenza CEDU rispetto alla quale si rappresenta contrasto (Sez. I, causa Diaco e Lenchi c. Italia, su ricorsi nn. 15587/10 e altri 2) attiene, infatti, al tema della tutela che spetta al difensore in caso di ritardo eccessivo del pagamento rispetto all’emissione del decreto di liquidazione.

L’interazione di questo tema con l’oggetto del presente giudizio è determinata dal fatto che, come si è detto, il ricorrente ha affermato di aver agito in sede monitoria in conseguenza dei ritardi, per lui intollerabili, con i quali il funzionario delegato stava provvedendo all’esecuzione degli accrediti.

E tuttavia, la circostanza che possano verificarsi ritardi nei pagamenti, in termini che il giudice sovranazionale ha ritenuto potenzialmente contrari all’Art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 CEDU, rappresenta una mera conseguenza materiale dell’applicazione della norme sul patrocinio a spese dello Stato, si tratta, quindi, di circostanza che non incide sul percorso argomentativo che induce questa Corte a ritenere non consentito al difensore l’accesso al procedimento d’ingiunzione.

Del resto, con la sentenza in questione (par. 55, 56 e 59), la stessa Corte EDU, nel respingere l’eccezione del Governo italiano fondata sul mancato esaurimento dei rimedi interni, ha escluso che i ricorrenti potessero ovviare ai ritardi nel pagamento conseguenti all’applicazione del t.u. spese di giustizia intentando un procedimento giudiziario per ottenere un decreto ingiuntivo; e specifica, a tale proposito, che « il decreto di pagamento costituiva già un provvedimento provvisoriamente esecutivo» e di «non vede[re] per quale motivo i ricorrenti avrebbero dovuto intentare entrambi i procedimenti in questione quando, da un lato, essi disponevano già di un provvedimento attestante l’esistenza del credito».

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