«Il grado di civiltà di una società si misura dalle sue carceri» (Fëdor Dostoevskij).
Eppure, è proprio nel carcere che il diritto rischia di smarrire sé stesso: accade quando la punizione diventa un fine e l’umanità un ostacolo. Negare a un padre detenuto la possibilità di accedere a colloqui più frequenti con la propria figlia neonata, sul presupposto della sua incapacità di parlare, non è un semplice errore interpretativo, ma un sintomo di indifferenza verso la persona e i suoi affetti.
Il fatto
Il difensore di un indagato sottoposto a custodia cautelare in carcere richiedeva al GIP, ai sensi dell’art. 37, comma 9, del D.P.R. n. 230/2000, l’autorizzazione affinché il detenuto potesse svolgere colloqui “straordinari” con la figlia di appena due mesi.
Il giudice rigettava la richiesta sul presupposto che la disciplina di favore prevista dalla norma dovesse ritenersi applicabile solo nei confronti di minori in grado di partecipare al colloquio, escludendo dunque i neonati, incapaci di instaurare una comunicazione verbale.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore.
La questione giuridica
La questione sottoposta all’esame della Corte concerne l’interpretazione dell’art. 37, comma 9, D.P.R. n. 230/2000 e, in particolare, la possibilità di subordinare l’accesso ai colloqui “straordinari” con figli minori di dieci anni alla capacità di questi ultimi di partecipare attivamente alla comunicazione.
Si tratta, in altri termini, di stabilire se la nozione di “colloquio” debba essere intesa in senso letterale come “scambio di parole” ovvero come relazione affettiva in senso ampio.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione (sez. 1 sentenza 12222/2025 – ud. 13 dicembre 2024, dep. 27 marzo 2025) accoglie un’interpretazione estensiva della disposizione in parola ed afferma che «l’art. 37, comma 9, D.P.R. n. 230 del 2000 contiene una previsione di favore per i colloqui del detenuto con i figli minori di dieci anni senza fare alcuna distinzione con riferimento alle loro condizioni, bensì includendo quali destinatari del più vantaggioso trattamento tutti i minori di età non superiore a quella espressamente individuata».
L’ordinanza censurata, invece, «ha fissato una limitazione al di là della lettera della legge, nel senso che ha ritenuto che la indicazione di agevolazione per i colloqui operasse – con riferimento al novero dei minori di dieci anni – solo a partire da quando i minori stessi fossero in condizioni di partecipare al colloquio. Ma in questo modo il giudice ha inammissibilmente ricompreso, tra i motivi per cui può eventualmente rigettarsi l’autorizzazione ai colloqui, il fatto – non espressamente previsto dal legislatore – che il familiare del detenuto non sia in grado di comunicare verbalmente».
Conclusioni
La pronuncia si segnala perché afferma con chiarezza il divieto di interpretazioni formalistiche e restrittive in materia di colloqui del detenuto.
La decisione chiarisce intanto che l’autorità competente a decidere sui colloqui con i familiari «ha un limitatissimo potere di negarli, tanto che si è ritenuto, in genere, che i provvedimenti che decidono sulle istanze dei detenuti in materia di colloqui incidono su diritti soggettivi».
Sul piano sistematico la Corte valorizza il ruolo centrale dei rapporti familiari nel trattamento penitenziario, richiamando i principi desumibili dagli artt. 15, 18 e 28 O.P., che tutelano il mantenimento dei legami affettivi come elemento strutturale del percorso rieducativo.
In questa prospettiva, il colloquio non può essere ridotto a un mero scambio verbale, ma va inteso come occasione di comunicazione tra congiunti che si esprime attraverso molteplici forme: un diritto vivo, dunque, che travalica la dimensione formale per farsi strumento essenziale di umanità e di reale reintegrazione sociale del detenuto.
