C’è ebbrezza ed ebbrezza … quando sei un magistrato e quando sei un avvocato (Riccardo Radi)

Prendi un avvocato che in stato di ebbrezza viene fermato ed insulta e minaccia gli agenti della polizia e prendi un magistrato che “alla guida del veicolo di sua proprietà, sia colto in stato di ebbrezza e ponga in essere i comportamenti ingiuriosi, irriguardosi, minacciosi ed intimidatori nei confronti degli operatori della Polizia di Stato”, a livello disciplinare ci sarà differenza nel giudizio?

L’avvocato è stato sospeso per mesi 2 e il magistrato?

Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 368/2025 ha stabilito che costituisce illecito (anche) disciplinare il comportamento dell’avvocato che, in stato d’ebbrezza, dia in escandescenze e quindi insulti e minacci di morte gli agenti di forza pubblica intervenuti sul luogo del fatto (Nel caso di specie, l’avvocato era stato condannato in sede penale per i reati di resistenza a pubblico ufficiale ed oltraggio avendo rivolto ai militari le seguenti frasi: “vi ammazzo tutti, vi spacco la faccia, questa me la pagate, ve ne pentirete”).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 368 del 1° dicembre 2025

Mentre per i magistrati lo stato di ebbrezza …

Non integra l’illecito disciplinare fuori dell’ esercizio delle funzioni per l’uso della qualità di magistrato per conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri la condotta del giudice il quale fermato per un controllo alla guida del veicolo di sua proprietà, sia colto in stato di ebbrezza e ponga in essere i comportamenti ingiuriosi, irriguardosi, minacciosi ed intimidatori nei confronti degli operatori della Polizia di Stato, qualora la mera spendita della qualità non risulti accompagnata dalla dimostrata intenzione di conseguire vantaggi indebiti o di reclamare un trattamento di privilegio correlato alla qualifica rivestita”.

Sez. disc., Sent. n. 30 del 18 febbraio 2014

Si dirà ma è una sentenza datata e allora vediamo qualcosa di più recente e dal Massimario della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura del 2024 apprendiamo, che la condotta del magistrato che raggiunge il luogo ove una pattuglia della Polizia Stradale stava eseguendo un controllo sull’autovettura condotta dalla nipote, e si rivolge agli agenti espressamente dichiarando la propria qualifica di magistrato non è sanzionabile disciplinarmente perché …

SENT. n. 101 del 2024 R.G. n. 46/2016 Presidente: PINELLI Estensore: FONTANA Illecito disciplinare fuori dall’esercizio delle funzioni – L’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri – Comportamento finalizzato a un vantaggio ingiusto – Illecito disciplinare – Sussistenza – Scarsa rilevanza del fatto.

In tema di illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni previsto dall’art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006, la condotta dell’incolpato, che, raggiunto il luogo in cui una pattuglia della Polizia Stradale stava eseguendo un controllo sull’autovettura condotta dalla nipote, si era rivolta agli agenti espressamente dichiarando la propria qualifica di magistrato, integra l’illecito disciplinare dell’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Tuttavia, la vicenda può essere ritenuta di scarsa rilevanza, tenendo conto di molteplici circostanze valutate unitariamente, quali la realtà territoriale in cui è stata tenuta la condotta, diversa da quella in cui l’incolpato svolge le funzioni giurisdizionali, e la mancata idoneità ad influire sul concreto operato degli agenti della Polizia Stradale.

Riferimenti normativi: Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3 comma 1, lett. a) Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3 bis

Un commento

  1. Troppo severo il CNF o troppo accomodante il CSM? Oppure vi è chi vive in serie A e chi in serie C? Ai posteri…

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